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AS 2002 3316

Ordinanza concernente il registro provvisorio delle autorizzazioni a condurre

Ordinanza concernente il registro provvisorio delle autorizzazioni a condurre

Modifica del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 23 agosto 20001 concernente il registro provvisorio delle autorizza- zioni a condurre è modificata come segue:

Titolo Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre

Ingresso visto l’articolo 104c della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale; visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati (LPD),

Art. 1 Oggetto 1 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) tiene un registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER) in collaborazione con i Cantoni e il Prin- cipato del Liechtenstein. 2 FABER serve al rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti, al controllo delle autorizzazioni a condurre civili e militari nonché all’elaborazione di una statistica delle autorizzazioni a condurre.

Art. 2 Abrogato

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Registro provvisorio delle autorizzazioni a condurre RU 2002

Art. 3 rubrica, frase introduttiva, lett. a n. 2, b n. 9–12, d n. 1, e n. 6, 11 e 12, f n. 6 e 7 Contenuto di FABER In FABER sono raccolti i seguenti dati: a. Dati per l’identificazione principale:

2. identificazione del registro cantonale o del Principato del Liechtenstein;

b. Dati personali:

9. foto formato passaporto digitalizzata,

10. data di inserimento della foto formato passaporto digitalizzata,

11. firma digitalizzata,

12. data di inserimento della firma digitalizzata;

d. Informazioni di controllo:

1. data della prima registrazione dei dati in FABER,

e. Dati relativi alla licenza:

6. autorità di rilascio (Cantone o Principato del Liechtenstein),

11. attuali revoche di licenze, rifiuti, divieti di far uso e divieti di circolare disposti dalle autorità svizzere e del Principato del Liechtenstein, 12. attuali revoche di licenze, rifiuti, divieti di far uso e divieti di circolare disposti da autorità estere nei confronti di persone titolari di licenze per allievo conducente o di licenze di condurre estere e aventi il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. f. Dati relativi alla categoria:

6. attuali revoche, rifiuti e divieti di far uso di singole categorie disposti

dalle autorità svizzere o del Principato del Liechtenstein,

7. attuali revoche, rifiuti e divieti di far uso di singole categorie disposti

da autorità estere nei confronti di persone titolari di licenze per allievo conducente o di licenze di condurre estere e aventi il domicilio in Sviz- zera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 4 cpv. 1, 1bis e 1ter 1 Le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente raccolgono e modificano nei propri sistemi tutti i dati di cui all’articolo 3 e li trasmettono in seguito a FABER. 1bis Le polizie stradali della Svizzera e del Principato del Liechtenstein nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale registrano immediatamente in FABER il ritiro di una licenza di condurre e i divieti di circolare emanati sul po- sto (art. 3 lett. e n. 11 e 12 nonché lett. f n. 6 e 7). 1ter La registrazione di cui al capoverso 1bis si cancella automaticamente dopo 10 giorni, sempre che l’autorità competente per il ritiro non abbia apportato modifi- che.

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Registro provvisorio delle autorizzazioni a condurre RU 2002

Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e 2 1 Solo l’Ufficio federale, il Controllo federale dei veicoli, le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e le revoca delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente nonché le autorità preposte al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali nell’ambito di procedimenti relativi a infrazioni della legislazione sulla circolazione stradale possono consultare i dati completi inserendo: b. l’identificazione del registro cantonale o del Principato del Liechtenstein; 2 In base agli stessi criteri di consultazione, le polizie stradali e gli organi doganali possono prendere visione dei dati necessari al controllo delle licenze di autorizza- zione a condurre. Non sono necessari i dati relativi alle visite mediche di controllo (art. 3 lett. e n. 9 e 10).

Art. 6 cpv. 3 e 4 3 Le persone di cui al capoverso 1 possono chiedere che i dati inesatti che le riguar- dano vengano corretti, completati o rimossi da FABER. Esse devono presentare la richiesta per iscritto all’autorità competente. 4 Le domande e le richieste di correzione inoltrate da privati domiciliati all’estero sono trasmesse dall’Ufficio federale all’autorità che ha inserito l’ultima modifica in FABER.

Art. 7 Cambiamento di domicilio Dopo il trasferimento del proprio domicilio in un altro Cantone o nel Principato del Liechtenstein, il nuovo Cantone di domicilio o il Principato del Liechtenstein pro- cede alla modifica dell’indirizzo in FABER. Il Cantone di domicilio precedente o il Principato del Liechtenstein riceve una notifica del cambiamento.

Art. 8 Rimozione di dati; archiviazione 1 Se una persona rinuncia volontariamente ad una licenza o se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, l’autorità cantonale o del Principato del Liechten- stein competente per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente rimuove i relativi dati da FABER. 2 L’Ufficio federale provvede affinché i dati rimossi siano disponibili offline per al- tri cinque anni.

Art. 11a Statistica delle autorizzazioni a condurre L’Ufficio federale pubblica annualmente una statistica delle autorizzazioni a condurre.

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Art. 11b Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca La comunicazione dei dati raccolti in FABER a fini statistici o di ricerca si basa sulle disposizioni della LPD, dell’ordinanza del 14 giugno 19934 sulla protezione dei dati e della legge federale del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 235.11 5 RS 431.01

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