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AS 2002 3320

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (Ordinanza sul registro ADMAS)

Modifica del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 20001 concernente il registro automatizzato delle misure amministrative è modificata come segue:

Art. 7 lett. a n. 3, lett. f e h Devono essere registrate tutte le decisioni passate in giudicato riguardanti le seguenti misure amministrative: a. rifiuto e revoca di:

3. permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri (art. 20 OAC);

f. prescrizione di un esame medico o psicologico in materia di circolazione stradale (art. 7 cpv. 1, 9 cpv. 1, 11a, 11b cpv. 1 lett. a e b nonché 27 cpv. 1 OAC) nell’ambito di un procedimento amministrativo; h. ordine di sottoporsi ad un nuovo esame di conducente (art. 14 cpv. 3 LCStr e art. 28 cpv. 1 e 2 OAC);

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.55

3320 2002-0786