AS 2002 3321
Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (OEAT)
Modifica del 12 settembre 2002
L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 9 novembre 20011 sugli emolumenti dell’Istituto sviz- zero per gli agenti terapeutici è modificato come segue:
N. I cpv. 5
franchi
5 Esame di una domanda per
a. la modifica di un medicamento con procedura accelerata 35 000.– b. la modifica di un medicamento soggetta all’obbligo di 2 000.– autorizzazione c. la modifica di un medicamento soggetta all’obbligo di autorizzazione nell’ambito di una domanda cumulativa – per il primo medicamento 2 000.– – per ogni altro medicamento 250.– d. la modifica di un medicamento soggetta all’obbligo di autorizzazione senza perizia scientifica 1 000.– e. la modifica di un medicamento soggetta all’obbligo di autorizzazione nell’ambito di una domanda cumulativa, senza perizia scientifica – per il primo medicamento 1 000.– – per ogni altro medicamento 250.– f. la modifica di un medicamento della medicina complementare soggetta all’obbligo di autorizzazione 1 000.–
1 RS 812.214.5
2002-1336 3321
Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici RU 2002
franchi
g. la modifica di un medicamento della medicina complementare soggetta all’obbligo di autorizzazione nell’ambito di una domanda cumulativa – per il primo medicamento 1 000.– – per ogni altro medicamento 250.– h. la modifica di un’autorizzazione di omologazione per una 2 000.– procedura di fabbricazione i la modifica di dati e testi sui contenitori e sul materiale d’imballaggio di un medicamento (escluso il foglietto illustrativo) soggetta all’obbligo di autorizzazione 250.–
N. IV cpv. 3 e 5
franchi
3 Esame di una domanda per
a. la modifica di un medicamento soggetta all’obbligo di 1 000.– autorizzazione b. la modifica di un medicamento soggetta all’obbligo di autorizzazione nell’ambito di una domanda cumulativa – per il primo medicamento 1 000.– – per ogni altro medicamento 250.– c. la modifica di un medicamento soggetta all’obbligo di autorizzazione, senza perizia scientifica 500.– d. la modifica di un medicamento soggetta all’obbligo di autorizzazione, senza perizia scientifica nell’ambito di una domanda cumulativa – per il primo medicamento 500.– – per ogni altro medicamento 250.– e. la proroga dell’omologazione di un medicamento 250.– f. la modifica di dati e testi sui contenitori e sul materiale d’imballaggio di un medicamento (escluso il foglietto illustrativo) soggetta all’obbligo di autorizzazione 250.–
5 Ricezione della modifica di un medicamento soggetta a notifica 250.–
Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici RU 2002
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2002.
12 settembre 2002 In nome del Consiglio d’Istituto: Il presidente, Peter Fuchs