AS 2002 3327
Ordinanza concernente il prezzo d'obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Ordinanza concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 28 agosto 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Il prezzo d’obiettivo ammonta a 73 centesimi per chilogrammo di latte contenente complessivamente 73 g di sostanza grassa e di proteine.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2002.
28 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.350.2
2002-1919 3327