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AS 2002 3327

Ordinanza concernente il prezzo d'obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Ordinanza concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del 28 agosto 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Il prezzo d’obiettivo ammonta a 73 centesimi per chilogrammo di latte contenente complessivamente 73 g di sostanza grassa e di proteine.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2002.

28 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.350.2

2002-1919 3327

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