Lexipedia

AS 2002 3340

Ordinanza 03 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Ordinanza 03 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

del 20 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9bis e 33ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 3 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); visto l’articolo 27 della legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG), ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi I limiti della tavola scalare dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipen- dente sono stabiliti come segue: Fr.

a. limite superiore secondo gli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 50 700 LAVS b. limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 8 500

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa 1 Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’ar- ticolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 8400 franchi. 2 Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone non esercitanti un’attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS, è fissato a 353 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa, il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 706 franchi all’anno.

RS 831.108

3340 2002-1710

Adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG RU 2002

Art. 3 Rendite ordinarie 1 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia, secondo l’articolo 34 capo- verso 5 LAVS, è fissato a 1055 franchi. 2 Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del 1055–1030 = 2,4 per cento. Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2003. 3 Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle prece- denti.

Art. 4 Livello dell’indice Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 191,8 punti dell’indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l’articolo 33ter capover- so 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti: a. 180,2 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 108,6 punti (maggio 1993 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo; b. 203,4 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2042 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui im- porto dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono au- mentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l’invalidità

Art. 6 Il contributo minimo secondo l’articolo 3 LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente, è di 59 franchi all’anno; quello delle persone non esercitanti un’attività lucrativa assicurate facoltativamente è di 118 franchi.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Art. 7 Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 LIPG è di 13 franchi all’anno.

Adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG RU 2002

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

1. l’ordinanza 2000 del 25 agosto 19994 sugli adeguamenti all’evoluzione dei

prezzi e dei salari nell’AVS/AI;

2. l’ordinanza 01 del 18 settembre 20005 sugli adeguamenti all’evoluzione dei

prezzi e dei salari nell’AVS/AI.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RU 1999 2683 5 RU 2000 2633