AS 2002 3343
Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Modifica del 20 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF) è modificata come segue:
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI 1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il con- tributo minimo di 824 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra
824 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo Contributo Supplemento per ogni 50 000 franchi conseguito in forma di rendite annuo ulteriori di sostanza o di reddito moltiplicato per 20 (AVS+AI) conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20 fr. fr. fr.
meno di 1 500 000 824 – 1 500 000 882 98 1 750 000 3332 147
4 000 000 e oltre 9800 –
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.111
2002-1715 3343