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AS 2002 3346

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 20 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è modi- ficata come segue:

Art. 1bis Aliquota dei contributi 1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.

8 500 15 000 0,754 15 000 19 200 0,772 19 200 21 300 0,790 21 300 23 400 0,808 23 400 25 500 0,826 25 500 27 600 0,844 27 600 29 700 0,879 29 700 31 800 0,915 31 800 33 900 0,951 33 900 36 000 0,987 36 000 38 100 1,023 38 100 40 200 1,059 40 200 42 300 1,113 42 300 44 400 1,167 44 400 46 500 1,221 46 500 48 600 1,274 48 600 50 700 1,328

2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 59 a

1400 franchi annui. Gli articoli 28-30 OAVS si applicano per analogia.

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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2002

Art. 13 cpv. 1 1 Il sussidio d’assistenza per minorenni grandi invalidi ammonta a 28 franchi il gior- no ove la grande invalidità sia di grado elevato, a 18 franchi il giorno se di grado medio e a 7 franchi il giorno se di grado esiguo. Se il minorenne è collocato in un istituto, l’assicurazione versa un sussidio supplementare alle spese di pensione pari a

56 franchi per notte.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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