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AS 2002 335

Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori

Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori

del 1° febbraio 2002

Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 3 dell’ordinanza sul traffico viaggiatori del 30 gennaio 20021, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione 1 I beni soggetti al dazio importati abitualmente da persone nel loro bagaglio o con automobili, per uso privato o a scopo di regalo, vanno sdoganati conformemente all’allegato (tariffa doganale per il traffico viaggiatori).

2 Per gli altri beni si applicano le prescrizioni generali di sdoganamento.

Art. 2 Aliquote forfetarie 1 Le aliquote forfettarie della tariffa doganale per il traffico viaggiatori comprendono i dazi, l’imposta sulla birra e sul tabacco, l’imposta sugli oli minerali nonché la tassa di monopolio. 2 Le aliquote forfetarie non comprendono l’imposta sul valore aggiunto né tutte le altre imposte e tasse.

Art. 3 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del DFF del 20 giugno 20002 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’im- posta è irrilevante è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Per i beni importati da viaggiatori per il loro fabbisogno personale vigono disposi- zioni speciali, in particolare l’ordinanza sul traffico viaggiatori del 30 gennaio 20023.

RS 631.251.11

2001-2353 335

Ordinanza concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori RU 2002

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.

1° febbraio 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

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Ordinanza concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori RU 2002

Allegato (art. 1 cpv. 1)

Tariffa doganale per il traffico viaggiatori Gruppo Designazione della merce Aliquota forfettaria tariffale Franchi

1 Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie

bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mule- sca, fresche, refrigerate o congelate: – sino a 0,5 kg per persona esente – quantità eccedente 0,5 kg 20.–– il kg

2 Carni e frattaglie commestibili di animali del gruppo

tariffale 1, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi, fresche, refrigerate, congelate, salate, secche o affumicate; salsicce e prodotti simili, di carne, frattaglie comme- stibili o sangue di animali del gruppo tariffale 1 e di pollame; preparazioni e conserve di carne di animali del grup- po tariffale 1 e di pollame: – sino a 3,5 kg per persona esente – quantità eccedente 3,5 kg 13.–– il kg

3 Burro e crema di latte

– sino a 1 kg/l per persona esente – quantità eccedente 1 kg/l 16.–– il kg/l

4 Latte, formaggi, latticini e altri prodotti a base di

latte: – sino a 5 kg/l per persona esente – quantità eccedente 5 kg/l 3.–– il kg/l

5 Uova di volatili, in guscio:

– sino a 2,5 kg per persona esente – quantità eccedente 2,5 kg 3.70 il kg

6 Fiori recisi:

– sino a 20 kg per persona esente – quantità eccedente 20 kg 35.–– il kg

7 Ortaggi, freschi o congelati:

– per sorta, sino a 20 kg per persona esente – quantità eccedente 20 kg 3.70 il kg

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Gruppo Designazione della merce Aliquota forfettaria tariffale Franchi

8 Mele, pere, cotogne, prugne, prugnole, regina-

claudie, mirabelle, albicocche, ciliege, fragole, lam- poni, ribes a grappoli, more e cassis, freschi: – per sorta, sino a 20 kg per persona esente – quantità eccedente 20 kg 3.50 il kg

9 Prodotti a base di patate come farina di patate, fiocchi

di patate, patatine chips, patate fritte: – sino a 2,5 kg per persona esente – quantità eccedente 2,5 kg 7.50 il kg

10 Cereali, ad eccezione del riso; prodotti della macina-

zione: – per sorta, sino a 20 kg per persona esente – quantità eccedente 20 kg 1.50 il kg

11 Oli, grassi e margarina per l’alimentazione:

– sino a 4 kg/l per persona esente – quantità eccedente 4 kg/l 2.10 il kg/l

12 Succhi di mele, di pere e d’uva, non fermentati, senza

aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere: – sino a 3 l per persona esente – quantità eccedente 3 l –. 90 il l

13 Vini di uve fresche:

– vini spumanti 1.30 il l – vini naturali, rossi e bianchi – sino a 20 l per persona –.60 il l – quantità eccedente 20 l 3.–– il l

14 Altre bevande fermentate: –.35 il l

15 Vini dolci e vermut nonché altri vini di uve fresche

aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche, ad eccezione della sangria: – sino a 22 % vol. 3.50 il l – oltre 22 % vol. secondo il gruppo tariffale 16

16 Acquaviti, liquori e altre bevande spiritose:

– sino a 20 % vol. 6.–– il l – da 20 % vol. sino a 40 % vol. 12.–– il l – da 40 % vol. sino a 60 % vol. 18.–– il l – da 60 % vol. 23.–– il l

17 Manufatti di tabacco:

– sigari 15.55 il kg – sigarette 93.65 il kg – tabacco trinciato 9.90 il kg

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Gruppo Designazione della merce Aliquota forfettaria tariffale Franchi

18 Benzina, olio diesel, destinati ad essere utilizzati co- –.75 il l

me carburante:

19 Altre merci: esente

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