AS 2002 3350
Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno
Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)
Modifica del 20 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 dicembre 19591 sulle indennità per perdita di guadagno è modi- ficata come segue:
Art. 23a Contributi 1 Il contributo riscosso sul reddito di un’attività lucrativa è dello 0,3 per cento. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calco- lati come segue:
Reddito annuo proveniente da un’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr. 8 500 15 000 0,162 15 000 19 200 0,165 19 200 21 300 0,169 21 300 23 400 0,173 23 400 25 500 0,177 25 500 27 600 0,181 27 600 29 700 0,188 29 700 31 800 0,196 31 800 33 900 0,204 33 900 36 000 0,212 36 000 38 100 0,219 38 100 40 200 0,227 40 200 42 300 0,238 42 300 44 400 0,250 44 400 46 500 0,262 46 500 48 600 0,273 48 600 50 700 0,285