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AS 2002 3352

AS 2002 3352

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 30 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 57b Durata massima dell’indennità (art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell’indennità in caso di riduzione dell’orario di lavoro è prolun- gata di sei periodi di conteggio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002 con effetto sino al 30 giugno 2003.

30 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 837.02

3352 2002-2155

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