AS 2002 3352
AS 2002 3352
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 30 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 57b Durata massima dell’indennità (art. 35 cpv. 2 LADI)
La durata massima dell’indennità in caso di riduzione dell’orario di lavoro è prolun- gata di sei periodi di conteggio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002 con effetto sino al 30 giugno 2003.
30 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.02
3352 2002-2155