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AS 2002 3371

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 19902; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 19913, del 17 agosto 19944 e del 26 maggio 19995; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 19996, decreta:

Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 1 Scopo e oggetto La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine: a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali; b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nel- l’ambito delle assicurazioni sociali; c. armonizza le prestazioni; d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.

Art. 2 Campo d’applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disci- plinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

RS 830.1

5 Non pubblicato nel Foglio federale; cfr. Boll. Uff. 1999 N 1241 e 1244.

6 FF 1999 3896

2000-2163 3371

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Capitolo 2: Definizione delle nozioni generali

Art. 3 Malattia 1 È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

2 Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.

Art. 4 Infortunio È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, ap- portato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.

Art. 5 Maternità La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre.

Art. 6 Incapacità al lavoro È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigi- bile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

Art. 7 Incapacità al guadagno È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato al- le cure e alle misure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra7 in considerazione.

Art. 8 Invalidità 1 È considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. 2 Gli assicurati minorenni non attivi sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale. 3 Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica o psichi- ca non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l’eser- citino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.

7 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC)

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Art. 9 Grande invalidità È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

Art. 10 Salariati È considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

Art. 11 Datore di lavoro È considerato datore di lavoro chi impiega salariati.

Art. 12 Indipendenti 1 È considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato.

2 Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue

un reddito per un lavoro dipendente.

Art. 13 Domicilio e dimora abituale 1 Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–

26 del Codice civile8.

2 Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive9 per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.

Capitolo 3: Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi Sezione 1: Prestazioni in natura

Art. 14 Sono prestazioni in natura segnatamente le cure medico-farmaceutiche, i mezzi au- siliari, i provvedimenti individuali di prevenzione e d’integrazione, le spese di tra- sporto e le prestazioni analoghe che sono forniti o rimborsati dalle singole assicura- zioni sociali.

8 RS 210 9 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)

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Sezione 2: Prestazioni pecuniarie

Art. 15 In generale Le prestazioni pecuniarie comprendono in particolare le indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari annue, gli assegni per grandi invalidi e i loro complementi; non comprendono la sostituzione di una prestazione in natura a carico dell’assicurazione.

Art. 16 Grado d’invalidità Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe con- seguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situa- zione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avreb- be potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

Art. 17 Revisione della rendita d’invalidità e di altre prestazioni durevoli 1 Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifi- cazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppres- sa, d’ufficio o su richiesta. 2 Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.

Art. 18 Importo massimo del guadagno assicurato Per le assicurazioni sociali che accordano prestazioni pecuniarie fissate in percentua- le del guadagno assicurato, il Consiglio federale fissa l’importo massimo di que- st’ultimo.

Art. 19 Versamento di prestazioni pecuniarie

1 In generale le prestazioni pecuniarie periodiche sono pagate mensilmente.

2 Le indennità giornaliere e le prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro nella misura in cui egli continua a versare un salario all’assicurato nonostante il diritto a indennità giornaliere. 3 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in anticipo per tutto il mese civile. Una prestazione che ne sostituisce un’altra precedente è versata solo per il mese successivo. 4 Se il diritto a ricevere prestazioni è dimostrato e se il loro versamento tarda, pos- sono essere versati anticipi.

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Art. 20 Garanzia d’impiego appropriato 1 Le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a. il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio manteni- mento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è pro- vato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se b. egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a. 2 Tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versa- mento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2.

Sezione 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni

Art. 21 1 Se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli10 temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi parti- colarmente gravi, rifiutate. 2 Le prestazioni pecuniarie11 dovute ai congiunti o ai superstiti dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto. 3 Sempre che assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non prevedano prestazioni pecuniarie per congiunti, può essere ridotta al massimo la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso 1. Per l’altra metà è fatta salva la riduzione di cui al capoverso 2. 4 Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiu- tate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rap- presentano un pericolo per la vita o per la salute. 5 Se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versa- mento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i congiunti ai sensi del capoverso 3.

10 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC) 11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)

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Sezione 4: Disposizioni speciali

Art. 22 1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. 2 I versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono tuttavia es- sere ceduti: a. al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata, se questi versano anti- cipi; b. a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

Art. 23 Rinuncia a prestazioni 1 L’avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esi- gono la forma scritta. 2 La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali. 3 L’assicuratore deve confermare per scritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinun- cia e della revoca.

Art. 24 1 Il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. 2 Se il responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescri- zione più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il credito si estin- gue.

Art. 25 Restituzione 1 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. 2 Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal mo- mento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto pu- nibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

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3 Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.

Art. 26 Interessi di mora e interessi compensativi 1 I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno ri- spettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. 2 Sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’as- sicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

Capitolo 4: Disposizioni generali di procedura Sezione 1: Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto

Art. 27 Informazione e consulenza 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri di- ritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consu- lenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscos- sione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendica- re prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.

Art. 28 Collaborazione nell’esecuzione 1 Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecu- zione delle varie leggi d’assicurazione sociale. 2 Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le in- formazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicu- rative. 3 Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare12 tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per ac- certare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.

12 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)

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Art. 29 Rivendicazione del diritto alle prestazioni 1 Colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata. 2 Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l’accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante. 3 Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici colle- gati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.

Art. 30 Trasmissione obbligatoria Tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l’obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d’inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio.

Art. 31 Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni 1 L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono te- nuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. 2 Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Art. 32 Assistenza giudiziaria e amministrativa 1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distret- ti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazio- ni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per: a. determinare, modificare o restituire prestazioni; b. prevenire versamenti indebiti; c. fissare e riscuotere i contributi; d. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili. 2 Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano re- ciiprocamente assistenza.

Art. 33 Obbligo del segreto Le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell’ese- cuzione delle leggi d’assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei con- fronti di terzi.

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Sezione 2: Procedura in materia di assicurazioni sociali

Art. 34 Parti Sono considerate parti le persone i cui diritti o obblighi derivano dall’assicurazione sociale nonché le persone, le organizzazioni o le autorità che dispongono di un ri- medio giuridico contro la decisione di un assicuratore o di un organo esecutivo dello stesso livello.

Art. 35 Competenza

1 L’assicuratore esamina d’ufficio la propria competenza.

2 L’assicuratore che si reputa competente lo dichiara in una decisione formale qualo- ra una parte ne contesti la competenza. 3 L’assicuratore che si reputa incompetente prende una decisione di non entrata nel merito qualora una parte ne affermi la competenza.

Art. 36 Ricusazione 1 Le persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri motivi, po- trebbero avere una prevenzione. 2 Se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza. Se si tratta della ricu- sazione del membro di un collegio, decide il collegio in assenza dell’interessato.

Art. 37 Rappresentanza e patrocinio 1 La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patroci- nare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. 2 L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. 3 Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresen- tante. 4 Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.

Art. 38 Computo e sospensione dei termini 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, ini- zia a decorrere il giorno dopo la notificazione. 2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.

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3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

Art. 39 Osservanza dei termini 1 Le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indiriz- zate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. 2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.

Art. 40 Proroga dei termini e conseguenze dell’inosservanza

1 Il termine legale non può essere prorogato.

2 Se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina con-

temporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate. 3 Il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.

Art. 41 Restituzione per inosservanza 1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. 2 Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Art. 42 Diritto di audizione Le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sen- tite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Art. 43 Accertamento 1 L’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

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2 Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. 3 Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiun- zione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguen- ze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia13.

Art. 44 Perizia Se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipen- dente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

Art. 45 Spese d’accertamento

1 L’assicuratore assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i

provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente. 2 L’assicuratore indennizza la parte, nonché le persone chiamate a fornire informa- zioni per le eventuali perdite di guadagno e spese. 3 Le spese possono essere addossate alla parte che, nonostante un’ingiunzione, ha impedito in modo ingiustificato l’inchiesta oppure l’ha ostacolata.

Art. 46 Gestione degli atti Per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali, l’assicuratore registra in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti.

Art. 47 Consultazione degli atti 1 Purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a. l’assicurato per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d’assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d’assicurazione sociale14, per i dati necessari per adempiere tale com- pito;

13 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC) 14 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)

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d. la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso dell’assicurazione sociale. 2 Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati.

Art. 48 Presa in considerazione di atti segreti Un atto il cui esame è stato rifiutato alla parte può essere usato contro di essa solo qualora l’assicuratore gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale riguardante la contestazione e le abbia permesso di pronunciarsi e di for- nire controprove.

Art. 49 Decisione 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assi- curatore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e in- giunzioni. 2 Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione. 3 Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’in- teressato. 4 Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.

Art. 50 Transazioni 1 Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. 2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impu- gnabile. 3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso.

Art. 51 Procedura semplificata 1 Le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. 2 L’interessato può esigere entro un anno dall’insorgere del diritto alla prestazione che sia emanata una decisione.

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Art. 52 Opposizione

1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pre- giudiziali.

2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. 3 La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.

Art. 53 Revisione e riconsiderazione 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devo- no essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successi- vamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere pro- dotti in precedenza. 2 L’assicuratore può tornare15 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione for- malmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Art. 54 Esecuzione

1 Le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se:

a. non possono più essere impugnate mediante opposizione o ricorso; b. possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha ef- fetto sospensivo; c. l’effetto sospensivo di un’opposizione o di un ricorso16 è stato revocato. 2 Le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze ese- cutive giusta l’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188917 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 55 Regole particolari di procedura 1 Le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicem- bre 196818 sulla procedura amministrativa.

15 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC) 16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC) 17 RS 281.1 18 RS 172.021; RU 2002 3394

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2 La procedura dinanzi a un’autorità federale è retta dalla legge sulla procedura am- ministrativa, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il di- ritto delle assicurazioni sociali.

Sezione 3: Contenzioso

Art. 56 Diritto di ricorso 1 Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. 2 Il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Art. 57 Tribunale cantonale delle assicurazioni Ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.

Art. 58 Competenza 1 È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il ter- zo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. 2 Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavo- ro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la com- petenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione. 3 L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al com- petente tribunale delle assicurazioni.

Art. 59 Legittimazione Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su oppo- sizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifi- cazione.

Art. 60 Termine di ricorso 1 Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa.

2 Gli articoli 38–41 sono applicabili per analogia.

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Art. 61 Regole di procedura 1 Fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle as- sicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: a. deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tas- sa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato; b. il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribu- nale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso; c. il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente; d. il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore20 del ricor- rente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso; e. se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all’udien- za; f. deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giu- stificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; g. il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento; h. le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall’indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono co- municate per scritto; i. le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

Art. 62 Tribunale federale delle assicurazioni 1 Il ricorso di diritto amministrativo può essere interposto presso il Tribunale fede- rale delle assicurazioni contro le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assi- curazioni giusta la legge federale del 16 dicembre 194321 sull’organizzazione giudi- ziaria.

19 RS 172.021; RU 2002 3394 20 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC) 21 RS 173.110

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2 Per l’esecuzione delle decisioni su ricorso di prima istanza è applicabile per analo- gia l’articolo 54.

Capitolo 5: Regole di coordinamento Sezione 1: Coordinamento delle prestazioni

Art. 63 In generale 1 Le regole di coordinamento della presente sezione si applicano alle prestazioni delle singole assicurazioni sociali. 2 L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità sono considerate insieme come un’unica assicurazione sociale. 3 Il coordinamento delle prestazioni all’interno di un’assicurazione sociale è retto dalla singola legge interessata.

Art. 64 Cura medica 1 La cura medica è assunta esclusivamente da un’unica assicurazione sociale nella misura in cui le prestazioni sono prescritte dalla legge. 2 Se le condizioni della singola legge sono soddisfatte, la cura medica, nei limiti le- gali e nel seguente ordine è a carico: a. dell’assicurazione militare; b. dell’assicurazione contro gli infortuni; c. dell’assicurazione per l’invalidità; d. dell’assicurazione contro le malattie. 3 L’assicuratore sociale tenuto a versare prestazioni assume da solo e illimitatamente i costi della cura ospedaliera anche se il danno alla salute è solo parzialmente ricon- ducibile a un evento assicurato di cui è tenuto ad assumere la copertura. 4 L’assicuratore sociale tenuto a versare prestazioni prende inoltre a carico i danni alla salute per i quali in generale non deve rispondere se essi insorgono nel corso di una cura medica ospedaliera e non possono essere curati separatamente.

Art. 65 Altre prestazioni in natura Le altre prestazioni in natura quali ad esempio i mezzi ausiliari o i provvedimenti d’integrazione, secondo le disposizioni della singola legge e nel seguente ordine, sono assunte: a. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni; b. dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; c. dall’assicurazione contro le malattie.

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Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumula- bili, salvo nei casi di sovraindennizzo. 2 Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della sin- gola legge interessata e nel seguente ordine: a. dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità; b. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni; c. dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità se- condo la legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). 3 Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della sin- gola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine: a. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni; b. dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 67 Cura medica e prestazioni pecuniarie 1 Se il beneficiario d’indennità o di una rendita soggiorna in uno stabilimento ospe- daliero a spese dell’assicurazione sociale, l’assicuratore tenuto ad assumere la cura medica può, tenendo conto degli oneri familiari dell’assicurato, dedurre un importo fisso per le spese di mantenimento nello stabilimento. Questa deduzione può essere effettuata sull’indennità o sulla rendita. 2 Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, durante questo periodo il diritto al- l’assegno è soppresso.

Art. 68 Indennità giornaliere e rendite Salvo sovraindennizzo, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali.

Art. 69 Sovraindennizzo 1 Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono conside- rate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente di- ritto in base all’evento dannoso. 2 Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il gua- dagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assi-

22 RS 831.40; RU 2002 3416

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curato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.

3 Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono

esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per me- nomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita.

Art. 70 Prestazione anticipata 1 L’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.

2 Sono tenute a versare prestazioni anticipate:

a. per le prestazioni in natura e le indennità giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli in- fortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro le malattie; b. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la di- soccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione con- tro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicu- razione contro la disoccupazione; c. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da parte della previdenza professio- nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro gli infortuni; d. per le rendite la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infor- tuni o dell’assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP23 è contestata: la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP. 3 L’avente diritto deve annunciarsi presso le assicurazioni sociali che entrano in considerazione.

Art. 71 Diritto di ricorso reciproco L’assicuratore tenuto a versare prestazioni anticipate eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua attività. Se il caso è assunto da un altro assicu- ratore, questi deve rimborsare gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni.

23 RS 831.40; RU 2002 3416

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Sezione 2: Regresso

Art. 72 Principio 1 All’insorgere dell’evento assicurato l’assicuratore è surrogato, fino all’ammontare delle prestazioni legali, nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti contro i terzi responsabili. 2 Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido per le pretese di regresso dell’assicuratore. 3 Ai diritti passati all’assicuratore sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato; per il diritto di regresso dell’assicuratore, i termini decorrono tutta- via soltanto dal momento i cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento. 4 Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell’assicuratore di responsabilità civile, l’assicuratore è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall’assicuratore per quanto riguarda il suo di- ritto di regresso. 5 Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sull’esercizio del diritto di re- gresso. Può in particolare ordinare che in caso di regresso contro un responsabile non titolare di un’assicurazione di responsabilità civile, i diversi assicuratori che partecipano al regresso facciano valere le loro pretese da un unico assicuratore. Il Consiglio federale disciplina la rappresentanza verso l’esterno nel caso in cui gli assicuratori interessati non giungano a un’intesa.

Art. 73 Estensione 1 L’assicuratore è surrogato nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti solo nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno. 2 Tuttavia, se l’assicuratore ha ridotto le proprie prestazioni giusta l’articolo 21 ca- poversi 1 e 2, i diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti passano all’assicuratore nella misura in cui le prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno. 3 I diritti che non passano all’assicuratore restano acquisiti all’assicurato e ai suoi superstiti. Se può essere recuperata unicamente una parte dell’indennità dovuta dai terzi, l’assicurato e i suoi superstiti hanno un diritto preferenziale su questa parte.

Art. 74 Classificazione dei diritti

1 I diritti passano all’assicuratore per le prestazioni di uguale natura.

2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:

a. il rimborso delle spese di guarigione e d’integrazione da parte dell’assicu- ratore e del terzo; b. l’indennità giornaliera e l’indennizzo per incapacità al lavoro;

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c. le rendite d’invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece e l’indennizzo per incapacità al guadagno; d. le prestazioni per grandi invalidi e il rimborso delle spese di cura e delle al- tre spese derivanti dalla grande invalidità; e. l’indennità per menomazione dell’integrità e l’indennità per riparazione mo- rale; f. le rendite per superstiti e le indennità per perdita di sostegno; g. le spese funerarie e le spese connesse con il decesso.

Art. 75 Limitazione del diritto di regresso 1 L’assicuratore può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge dell’assicu- rato, i parenti dell’assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vi- vono in comunione domestica con l’assicurato unicamente se hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave. 2 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professio- nale contro il datore di lavoro dell’assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

Capitolo 6: Disposizioni varie

Art. 76 Autorità di vigilanza 1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione delle assicurazioni sociali e ne rende regolarmente conto. 2 In caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicu- ratore, il Consiglio federale ordina le necessarie misure per ristabilire una gestione dell’assicurazione conforme alla legge.

Art. 77 Contenuto dei rapporti e statistiche Le istituzioni di assicurazione sociale devono fornire alle autorità di vigilanza tutte le in- formazioni di cui esse hanno bisogno per controllare la loro attività e per compilare stati- stiche significative. Devono inoltre consegnare loro un rapporto e il bilancio annuale.

Art. 78 Responsabilità 1 Gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispon- dono, in qualità di garanti dell’attività degli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli orga- ni d’esecuzione o dei loro funzionari.

2 L’autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.

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3 La responsabilità sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all’amministrazione ordinaria della Confederazione è disciplinata conformemente all’articolo 19 della legge del 14 marzo 195824 sulla responsabilità. 4 Per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della presente legge. Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3–9, 11, 12, 20 ca- poverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applica- bili per analogia. 5 Le persone che agiscono quali organi o funzionari di un’istituzione assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono affidati compiti nell’ambito delle singole leggi, sono sottoposte alla stessa responsabilità penale dei membri delle autorità e dei funzionari secondo le disposizioni del Codice penale25.

Art. 79 Disposizioni penali 1 Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale26 nonché l’articolo 6 della legge del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo e l’articolo 258 della legge federale del 15 giugno 193428 sulla procedura penale federale.

2 L’azione penale spetta ai Cantoni.

Art. 80 Esenzione fiscale degli assicuratori 1 Gli assicuratori e gli organi d’esecuzione sono esentati dalle imposte federali, cantonali e comunali nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni nella misura in cui il loro reddito e la loro sostanza servono esclusiva- mente all’applicazione dell’assicurazione sociale, ad accordare o a garantire presta- zioni delle assicurazioni sociali. 2 I documenti utilizzati nell’applicazione dell’assicurazione sociale per corrisponde- re con gli assicurati o con terzi e altre organizzazioni sono esenti da tasse ed emolu- menti pubblici. La riscossione dei contributi dovuti secondo la legge non è sottopo- sta alla tassa federale di bollo sui premi d’assicurazione.

24 RS 170.32 25 RS 311.0 26 RS 311.0 27 RS 313.0 28 RS 312.0

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Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 81 Esecuzione Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Emana le ne- cessarie disposizioni.

Art. 82 Disposizioni transitorie 1 Le disposizioni materiali della presente legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Su richiesta le ren- dita d’invalidità o per superstiti ridotte o rifiutate in seguito a colpa dell’assicurato saranno tuttavia riesaminate e, se necessario, fissate nuovamente secondo l’artico- lo 21 capoversi 1 e 2, al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente legge. 2 I Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le pre- scrizioni cantonali in vigore precedentemente.

Art. 83 Modifica del diritto vigente

1 Gli articoli esposti in allegato sono abrogati o modificati.

2 Prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’Assemblea federale può modifi- care l’allegato, tramite ordinanza, per adattarlo a modifiche apportate ed entrate in vigore nelle leggi in questione dalla promulgazione della presente legge.

Art. 84 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 L’articolo 83 capoverso 2 entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettato che sia in votazione po- polare.

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Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2001.29 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

3 Conformemente all'articolo 84 capoverso 2, l'articolo 83 capoverso 2 entra in vigo- re il 1° marzo 2001.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

29 FF 2000 4379

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Allegato

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge del 23 marzo 196230 sui rapporti fra i Consigli (LRC)

Ingresso visti gli articoli 64bis, 85 numeri 1, 10 e 11, 93 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale31, ...

Art. 43 cpv. 3 lett. g

3 Nei messaggi e nei rapporti indica:

g. per i progetti nel settore delle assicurazioni sociali, il rapporto con la legge federale del 6 ottobre 200032 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali.

2. Legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa (PA)

Ingresso visto l’articolo 103 della Costituzione federale34, ...

Art. 1 cpv. 3 secondo periodo 3 ... È fatto salvo l’articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 194635 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell’effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.

30 RS 171.11 31 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 160, 167, 169 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 192 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 32 RS 830.1; RU 2002 3371 33 RS 172.021 34 Questa disposizione corrisponde agli articoli 177 capoverso 3 e 187 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 35 RS 831.10; RU 2002 3396

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Art. 3 lett. dbis Non sono regolate dalla presente legge: dbis. la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200036 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;

3. Legge del 18 marzo 198337 sulla responsabilità civile in materia nucleare

(LRCN)

Ingresso visto l’articolo 24quinquies della Costituzione federale38, ...

Art. 9 cpv. 1 1 Sono garantiti i diritti spettanti, in virtù della presente legge, al danneggiato assicu- rato a norma della legge federale del 20 marzo 198139 sull’assicurazione contro gli infortuni. Gli assicuratori hanno diritto di regresso secondo gli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 200040 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.

4. Legge federale del 19 dicembre 195841 sulla circolazione stradale (LCStr)

Ingresso visti gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale42, ... Art. 80 Assicurazione obbligatoria La parte lesa, assicurata conformemente alle legge del 20 marzo contro gli 198143 sull’assicurazione contro gli infortuni, conserva i diritti che le infortuni spettano in virtù della presente legge.

36 RS 830.1; RU 2002 3371 37 RS 732.44 38 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 90 e 118 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 39 RS 832.20; RU 2002 3422 40 RS 830.1; RU 2002 3371 41 RS 741.01 42 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 43 RS 832.20; RU 2002 3422

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5. Legge federale del 21 dicembre 194844 sulla navigazione aerea (LNA)

Ingresso visti gli articoli 36 e 37ter della Costituzione federale45, ...

Art. 77 cpv. 1 1 I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assi- curate giusta la legge del 20 marzo 198146 sull’assicurazione contro gli infortuni. L’assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati confor- memente agli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 200047 sulla parte ge- nerale del diritto delle assicurazioni sociali.

6. Legge del 6 ottobre 199548 sul servizio civile (LSC)

Ingresso visto l’articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale49, ...

Art. 53 cpv. 2 lett. b Abrogata

7. Legge federale del 20 dicembre 194650 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS)

Ingresso visto l’articolo 34quater della Costituzione federale51, ...

44 RS 748.0 45 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 87 e 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 46 RS 832.20; RU 2002 3422 47 RS 831.1; RU 2002 3371 48 RS 824.0 49 Questa disposizione corrisponde all’articolo 59 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 50 RS 831.10 51 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Titolo prima dell’art. 1 Parte prima: Assicurazione Capo primo: Applicabilità della LPGA

Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 200052 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2 La LPGA non è applicabile, ad eccezione degli articoli 32 e 33, alla concessione di prestazioni assistenziali per gli Svizzeri all’estero (art. 92) e alla concessione di sus- sidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).

Titolo prima dell’art. 1a Capo primo a: Persone assicurate

Art. 1a Art. 1 vigente

Art. 2 cpv. 1 1 I cittadini svizzeri all’estero, che non sono assicurati conformemente all’artico- lo 1a, possono assicurarsi se non hanno ancora compiuto i 50 anni.

Art. 14 cpv. 3 e 4 lett. c–e 3 Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA53. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA.

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni su:

c. il pagamento di contributi arretrati; d. il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all’artico- lo 24 LPGA. e. abrogata

Art. 16 cpv. 1 secondo periodo e 3 secondo periodo 1 ... In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA54, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno

52 RS 830.1; RU 2002 3371 53 RS 830.1; RU 2002 3371 54 RS 830.1; RU 2002 3371

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civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione con- secutiva a una procedura di ricupero d’imposta. ... 3 ... Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, in deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all’imposta predetta è passata in giudicato.

Art. 18 cpv. 1 secondo periodo e 2 primo periodo

1 ... Secondo periodo: abrogato

2 Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA55) in Svizzera. ...

Art. 20 rubrica e cpv. 1 Esecuzione forzata e compensazione delle rendite

1 Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.

Art. 22bis cpv. 2 e 3 2 In deroga all’articolo 20 LPGA56, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita: a. su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia; b. su sua richiesta, se i coniugi vivono separati; c. d’ufficio, se i coniugi sono divorziati. 3 Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al ca- poverso 2.

Art. 22ter cpv. 2 secondo e terzo periodo 2 ... Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA57) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può discipli- nare il versamento per casi speciali, in deroga all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

Art. 41 cpv. 1 1 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA58, le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, su-

55 RS 830.1; RU 2002 3371 56 RS 830.1; RU 2002 3371 57 RS 830.1; RU 2002 3371 58 RS 830.1; RU 2002 3371

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perino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest’ul- tima.

Art. 42 cpv. 1 primo periodo 1 Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA59) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. ...

Art. 43 cpv. 3 3 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA60, le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, supe- rino l’importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

Art. 43bis cpv. 1 primo periodo e 5 primo periodo 1 Hanno diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA61) in Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. ...

5 Le disposizioni della Legge federale del 19 giugno 1959 62 sull'assicurazione

per l'invalidità (LAI) sono applicabili per analogia alla valutazione della gran- de invalidità. ...

Art. 43ter cpv. 1 1 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vec- chiaia con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA63) in Svizzera, che abbisogna- no di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per provvedere autonomamente alla cura della propria persona, hanno diritto a mez- zi ausiliari.

Art. 44 Pagamento di rendite parziali all’estero Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA64 una volta all’anno posticipatamente in dicembre. L’avente diritto può chiedere un versamento mensile.

59 RS 830.1; RU 2002 3371 60 RS 830.1; RU 2002 3371 61 RS 830.1; RU 2002 3371 62 RS 831.20; RU 2002 3404 63 RS 830.1; RU 2002 3371 64 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 45 Abrogato

Art. 46 Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi

1 Il

diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell’articolo 24 capoverso 1 LPGA65. 2 Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici me- si dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi pre- cedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pa- gamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti. 3 Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.

Art. 47–48sexies Abrogati

Art. 49 Regola L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA66), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.

Art. 50 Limitazione dell’obbligo del segreto In deroga all’articolo 33 LPGA67, l’obbligo del segreto non sussiste nei confronti delle autorità incaricate dell’esecuzione di leggi fiscali che chiedono informazioni per l’applicazione di dette leggi. Le informazioni possono essere fornite unicamente per il periodo posteriore all’entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre

199068 sull’imposta federale diretta, compreso il periodo di calcolo che precede

detta entrata in vigore.

Art. 52 Responsabilità 1 Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzio- nalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.

65 RS 830.1; RU 2002 3371 66 RS 830.1; RU 2002 3371 67 RS 830.1; RU 2002 3371 68 RS 642.11

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2 La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione. 3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. 4 Se il diritto al risarcimento del danno deriva da un atto punibile per il quale il di- ritto penale prescrive una prescrizione più lunga, vale quest’ultimo termine. 5 In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA69, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.

6 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.

Art. 55 cpv. 1 1 Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono pre- stare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all’articolo 78 LPGA70 e all’articolo 70 della presente legge.

Art. 57 cpv. 2 lett. h

2 Il regolamento deve contenere disposizioni su:

h. la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA71 e l’articolo 70 della presente legge.

Art. 63 cpv. 5 5 Le casse di compensazione possono, con l’autorizzazione del Consiglio federale e sotto la responsabilità delle associazioni fondatrici o dei Cantoni giusta l’articolo 78 LPGA72 e l’articolo 70 della presente legge, affidare a terzi l’esecuzione di determi- nati compiti. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto giusta gli articoli 33 LPGA e 50 della presente legge. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri.

Art. 64 cpv. 6 6 In deroga all’articolo 35 LPGA73, le controversie sull’affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione.

69 RS 830.1; RU 2002 3371 70 RS 830.1; RU 2002 3371 71 RS 830.1; RU 2002 3371 72 RS 830.1; RU 2002 3371 73 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 66 cpv. 1 Abrogato

Art. 70 Responsabilità per danni 1 Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196874 sulla procedura amministrativa. 2 Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all’articolo 78 LPGA75 devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest’ultima statui- sce mediante decisione.

3 La pretesa di risarcimento per danni si estingue:

a. nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato; b. nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato. 4 I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensa- zione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All’occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma pre- scritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione. 5 I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederaizone.

Art. 71a Responsabilità Per la responsabilità è applicabile per analogia l’articolo 70 capoversi 1–3.

Art. 72 cpv. 1 1 Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l’articolo 76 LPGA76, il Consi- glio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell’attuazione dell’assicurazione allo scopo di garantire un’applica- zione unitaria. Inoltre, può autorizzare l’ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.

74 RS 172.021; RU 2002 3394 75 RS 830.1; RU 2002 3371 76 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 84 Foro speciale In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA77, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luo- go in cui ha sede la cassa di compensazione.

Art. 85 Abrogato

Art. 85bis cpv. 1 e 2 1 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA78, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero. Il Consiglio federale può prevedere una diversa competenza.

2 Abrogato

Art. 86 Tribunale federale delle assicurazioni Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso secondo l’articolo 85bis può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, secondo la legge federale del 16 dicembre 194379 sull’organizzazione giudiziaria.

Art. 90 Notifica di sentenze passate in giudicato e dichiarazioni di non doversi procedere Le sentenze passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale: a. al Ministero pubblico della Confederazione; b. alla cassa di compensazione che ha avviato l’indagine penale.

Art. 93, 94, 95a e 96 Abrogati

Art. 97 Revoca dell’effetto sospensivo La cassa di compensazione può, nella sua decisione, togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l’articolo 55 capoversi 2–4 della legge federale federale del 20 dicembre 196880 sulla procedura amministrativa.

77 RS 830.1; RU 2002 3371 78 RS 830.1; RU 2002 3371 79 RS 173.110 80 RS 172.021; RU 2002 3394

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Art. 107 cpv. 1

1 Sotto la designazione di Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vec-

chiaia e per i superstiti, è costituito un fondo indipendente, cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, nonché le uscite fondate su regressi secondo gli arti- coli 72–75 LPGA81 e i sussidi previsti nell’articolo 69 capoverso 2 della presente legge.

Art. 110 Esenzione fiscale Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è esonerato dalle imposte secondo l’articolo 80 LPGA82; è fatta salva la riscossione di imposte sulla sostanza per quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rap- porto necessario e diretto con l’attività amministrativa del Fondo di compensazione.

Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977 (9a revisione AVS) lett. e e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili Gli articoli 72–75 LPGA83 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarci- mento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione AVS) lett. a cpv. 2 a. Assoggettamento 2 Le persone, giusta l’articolo 1a capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d’intesa con il datore di lavoro, l’adesione all’assicurazione entro il termine di un anno a partire dall’entrata in vigo- re della presente modifica.

8. Legge federale del 19 giugno 195984 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Ingresso visto l’articolo 34quater della Costituzione federale85, ...

81 RS 830.1; RU 2002 3371 82 RS 830.1; RU 2002 3371 83 RS 830.1; RU 2002 3371 84 RS 831.20 85 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111, 112 e 113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Titolo prima dell’art. 1 Parte prima: L’assicurazione Capo primo: Applicabilità della LPGA

Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 200086 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1a–70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2 Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell’aiuto agli invalidi (art. 71–76).

Capo primo a: Persone assicurate

Art. 1a Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1a e 2 della legge federale del 20 dicembre 194687 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.

Art. 3 cpv. 2 2 I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell’AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS88 sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA89.

Art. 4 cpv. 1 1 L’invalidità (art. 8 LPGA90) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Art. 5 Casi speciali 1 Gli assicurati che hanno compiuto i 20 anni, i quali prima di subire un danno alla loro salute fisica o psichica non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può esigere l’esercizio di alcuna attività lucrativa, sono considerati invalidi sulla base dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA91.

86 RS 830.1; RU 2002 3371 87 RS 831.10; RU 2002 3396 88 RS 831.10; RU 2002 3396 89 RS 830.1; RU 2002 3371 90 RS 830.1; RU 2002 3371 91 RS 830.1; RU 2002 3371

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2 Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa , sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA.

Art. 6 cpv. 2 2 Fatto salvo l’articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle presta- zioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA92) in Svizzera, e in quanto, all’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per die- ci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero.

Art. 7 Rifiuto e diminuzione delle prestazioni In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA93, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono rifiutati né diminuiti.

Art. 8 cpv. 4 4 I provvedimenti d’integrazione di cui al capoverso 3 lettere a–d sono prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 14 LPGA94.

Art. 9 cpv. 3 3 Gli stranieri di età inferiore a 20 anni compiuti con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA95) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione, se essi stessi adempiono le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 o se: a. all’insorgere dell’invalidità, il padre o la madre è assicurato e, come stranie- ro, ha pagato i contributi almeno per un anno intero oppure ha risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni; e se b. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invali- dità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla na- scita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicu- razione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.

Art. 10 rubrica e cpv. 2 Inizio del diritto

2 Abrogato

92 RS 830.1; RU 2002 3371 93 RS 830.1; RU 2002 3371 94 RS 830.1; RU 2002 3371 95 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 13 cpv. 1 1 Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sa- nitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA96).

Art. 20 cpv. 1 primo periodo 1 Ai minorenni, considerati grandi invalidi ai sensi dell’articolo 9 LPGA97, che han- no compiuto i due anni e che non sono collocati in un istituto per l’esecuzione dei provvedimenti previsti negli articoli 12, 13, 16, 19 o 21, è assegnato un sussidio di assistenza. ...

Art. 22 cpv. 1 primo periodo 1 L’assicurato ha diritto, durante l’integrazione, a un’indennità giornaliera, se l’ese- cuzione dei provvedimenti d’integrazione gli impedisce di esercitare un’attività lu- crativa per almeno tre giorni consecutivi o se l’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA98) nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. ...

Art. 28 cpv. 1 secondo periodo, 1ter primo periodo, 2 e 3

1 ... Concerne soltanto il testo francese

1ter Le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA99) in Svizze- ra. ...

2 Abrogato

3 Il Consiglio federale disciplina la determinazione dell’invalidità in casi speciali, in particolare per gli assicurati che prima di essere invalidi non esercitavano alcuna attività lucrativa o erano ancora a tirocinio o agli studi. Esso può derogare all’articolo 16 LPGA.

Art. 29 cpv. 1 1 Il diritto alla rendita secondo l’articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato: a. presenta un’incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA100) pari alme- no al 40 per cento, oppure b. è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media.

96 RS 830.1; RU 2002 3371 97 RS 830.1; RU 2002 3371 98 RS 830.1; RU 2002 3371 99 RS 830.1; RU 2002 3371 100 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 30 Estinzione del diritto Il diritto alla rendita si estingue con l’inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o con la morte dell’avente diritto.

Art. 31 Abrogato

Art. 34 cpv. 1 primo periodo e lettera b, 4 e 5 1 Le persone coniugate, che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA101) esercitavano un’attività lucrativa, hanno diritto a una ren- dita completiva per il coniuge, purché a quest’ultimo non spetti una rendita di vec- chiaia o d’invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l’altro coniuge: b. ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. 4 In deroga all’articolo 20 LPGA, la rendita completiva va versata al coniuge che non ne ha diritto: a. su sua richiesta, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al so- stentamento della sua famiglia; b. su sua richiesta, se i coniugi vivono separati; c. d’ufficio, se i coniugi sono divorziati. 5 Nei casi di cui al capoverso 4, sono fatte salve disposizioni contrarie del giudice civile.

Art. 35 cpv. 4 4 La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono sal- ve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA102) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consi- glio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.

Art. 38bis cpv. 1 1 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA103, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibil- mente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.

101 RS 830.1; RU 2002 3371 102 RS 830.1; RU 2002 3371 103 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 40 cpv. 2 2 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA104, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell’AVS.

Art. 41 Abrogato

Art. 42 cpv. 1 e 2 1 Gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA105) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi. L’assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l’assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l’articolo 40 capoverso 1 LAVS106, oppure del mese in cui essa raggiunge l’età del pensionamento. L’artico- lo 43bis LAVS rimane applicabile.

2 Abrogato

Art. 44 Relazione con l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e l’assicurazione militare Il Consiglio federale stabilisce se, e in quale misura, un’indennità giornaliera del- l’assicurazione per l’invalidità spetta gli assicurati aventi diritto a una rendita del- l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o all’indennità di malattia oppure a una rendita dell’assicurazione militare.

Art. 45bis e 46 Abrogati

Art. 47 Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite 1 In deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA107, le rendite possono ancora essere concesse durante i provvedimenti di accertamento e d’integrazione, e più precisa- mente sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l’inizio dei provvedi- menti. A titolo supplementare è versata l’indennità giornaliera. Quest’ultima è tutta- via ridotta, per la durata del doppio diritto, di un trentesimo dell’importo della ren- dita. 2 Se una rendita sostituisce l’indennità giornaliera, in deroga all’articolo 19 capover- so 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il

104 RS 830.1; RU 2002 3371 105 RS 830.1; RU 2002 3371 106 RS 831.10; RU 2002 3396 107 RS 830.1; RU 2002 3371

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diritto all’indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l’indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita. 3 Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, in un’unica volta annualmente e posticipatamente nel mese di dicembre. L’avente diritto può esigere il versamento mensile.

Art. 48 Ricupero di prestazioni 1 Il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LPGA108. 2 Se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazio- ni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’arti- colo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicu- rato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro do- dici mesi da quando ne ha avuto conoscenza. 3 Il Consiglio federale può limitare il diritto al ricupero per determinati provvedi- menti d’integrazione eseguiti prima della decisione, in deroga all’articolo 24 capo- verso 1 LPGA.

Art. 49 Abrogato

Art. 50 Esecuzione forzata e compensazione

1 Il diritto alla rendita non sottostà all’esecuzione forzata.

2 Per

la compensazione è applicabile per analogia l’articolo 20 capoverso 2 LAVS109.

Art. 51 cpv. 1 1 Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedi- menti di integrazione, sono rimborsate all’assicurato.

Art. 52 Limitazione del regresso In deroga all’articolo 72 LPGA110, in caso di versamento di una mezza rendita per un caso di rigore (art. 28 cpv. 1bis), l’assicurazione fa valere i diritti dell’assicurato nei confronti di un terzo soltanto sino a concorrenza del quarto di rendita dovuto indipendentemente dall’esistenza di un caso di rigore.

108 RS 830.1; RU 2002 3371 109 RS 831.10; RU 2002 3396 110 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 53 Principio Gli uffici AI applicano l’assicurazione sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA111) e in collaborazione con gli organi dell’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti.

Art. 55 cpv. 2

2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell’ambito della composizione

delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto all’articolo 35 LPGA112.

Art. 58 Assegnazione di prestazioni senza decisione Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA113, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA sia applicabile an- che per determinate prestazioni rilevanti.

Art. 59a Responsabilità Le pretese di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGA114 devono essere fatte valere presso l’ufficio AI; quest’ultimo statuisce mediante decisione.

Art. 60 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controver- sie in materia di competenza territoriale e derogare all’articolo 35 LPGA115.

Art. 64 cpv. 1 1 Gli uffici AI applicano la presente legge sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA116). L’articolo 72 LAVS117 si applica per analogia.

Art. 66 Disposizioni applicabili della LAVS Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le prescri- zioni della LAVS118 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il re- golamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il con- trollo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l’assunzione di costi e le tasse postali, l’Ufficio centrale di compensazione, il numero d’assicurato e l’effetto sospensivo. L’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA119 è limitato

111 RS 830.1; RU 2002 3371 112 RS 830.1; RU 2002 3371 113 RS 830.1; RU 2002 3371 114 RS 830.1; RU 2002 3371 115 RS 830.1; RU 2002 3371 116 RS 830.1; RU 2002 3371 117 RS 831.10; RU 2002 3396 118 RS 831.10; RU 2002 3396 119 RS 830.1; RU 2002 3371

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in virtù dell’articolo 50 LAVS. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l’articolo 78 LPGA e per analogia secondo gli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari 1 In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA120, i ricorsi contro decisioni degli uffi- ci cantonali AI sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. 2 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero. Il Consiglio federale può prevedere una diversa competenza. Gli articoli 85bis capoverso 3 e 86 LAVS121 sono applicabili per analogia.

Art. 75bis Rimedi giuridici 1 Contro le decisioni dell’ufficio federale competente secondo gli articoli 73 e 74 può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commis- sione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell’assicurazione per l’invalidità (Commissione federale di ricorso). Fanno eccezione le decisioni riguar- danti contributi che non si fondano su un diritto previsto dalla legislazione federale. 2 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di ricorso. Ne disciplina l’organizzazione e la procedura. 3 Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 79 cpv. 1

1 Nel Fondo di compensazione previsto nell’articolo 107 LAVS122 sono conteggiate

tutte le entrate, di cui all’articolo 77, e tutte le uscite, di cui agli articoli 4–51, 66, 67 e 71–76 nonché le uscite causate da regressi di cui agli articoli 72–75 LPGA123.

Art. 81 Abrogato

120 RS 830.1; RU 2002 3371 121 RS 831.10; RU 2002 3396 122 RS 831.10; RU 2002 3396 123 RS 830.1; RU 2002 3371

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Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977 (9a revisione AVS) lett. e e. Responsabilità dell’assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili L’articolo 11 LAI e gli articoli 72–75 LPGA124 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti di- sposizioni.

9. Legge federale del 19 marzo 1965125 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Ingresso visto l’articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale e l’articolo 11 capo- verso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale126, ...

Titolo prima dell’art. 1

1. Applicabilità della LPGA

Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000127 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili alle prestazioni dei Can- toni conformemente alla sezione 1a, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2 Gli articoli 32 e 33 LPGA sono applicabili alle prestazioni di istituzioni di utilità pubblica di cui alla sezione 2.

Titolo prima dell’art. 1a 1a. Prestazioni dei Cantoni

Art. 1a Norma 1 La Confederazione concede sussidi ai Cantoni che, in virtù di disposizioni proprie conformi alle esigenze della presente legge, accordano prestazioni complementari ai

124 RS 830.1; RU 2002 3371 125 RS 831.30 126 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 127 RS 830.1; RU 2002 3371

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beneficiari di rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell’assicurazione per l’invalidità (AI). 2 Se, oltre al Cantone, anche Comuni accordano siffatte prestazioni, queste sono pa- rimenti considerate nell’ambito della presente legge. 3 Al Cantone di domicilio del beneficiario spetta la competenza di stabilire e versare la prestazione complementare. 4 È fatta salva ai Cantoni la competenza di accordare prestazioni di assicurazione o d’aiuto oltre i limiti della presente legge e di stabilirne le particolari condizioni d’assegnazione. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è vietata.

Art. 2 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 4

1 I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13

LPGA128) che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a–2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente leg- ge superano i redditi determinanti. 2 Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: ... 4 Le prestazioni complementari devono essere rifiutate durevolmente o temporanea- mente se una rendita è stata negata sulla base dell’articolo 21 capoversi 1 o 2 LPGA.

Art. 3 cpv. 2 2 La prestazione di cui al capoverso 1 lettera a è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA129). Il rimborso di cui al capoverso 1 lettera b è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

Art. 3a cpv. 7 lett. f

7 Il Consiglio federale disciplina:

f. il pagamento di arretrati, anche in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA130, nonché altri particolari sui presupposti del diritto alle prestazioni, salvo che la presente legge non ne attribuisca la competenza ai Cantoni;

Art. 3d cpv. 5

5 L’articolo 20 LPGA131 si applica per analogia.

128 RS 830.1; RU 2002 3371 129 RS 830.1; RU 2002 3371 130 RS 830.1; RU 2002 3371 131 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 6 cpv. 2 e 3

2 I Cantoni informano adeguatamente i potenziali beneficiari.

3 Il pagamento della prestazione complementare può essere effettuato insieme con la rendita dell’AVS o dell’AI.

Art. 6a Responsabilità per danni In deroga all’articolo 78 LPGA132, la responsabilità per danni è retta dal diritto cantonale.

Art. 7, 8 e 9a Abrogati

Art. 9b Effetto sospensivo L’articolo 97 LAVS133 è applicabile per analogia.

Art. 12 Sicurezza delle prestazioni Le prestazioni nel senso della presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.

Art. 12a e 13 Abrogati

Art. 14 cpv. 1 1 Nell’ambito della vigilanza di cui all’articolo 76 LPGA134, il Consiglio federale provvede al coordinamento dell’attività dei Cantoni e delle istituzioni di utilità pub- blica e verifica l’uso dei sussidi accordati loro.

Art. 16a Esclusione del regresso Gli articoli 72–75 LPGA135 non sono applicabili.

132 RS 830.1; RU 2002 3371 133 RS 831.10; RU 2002 3396 134 RS 830.1; RU 2002 3371 135 RS 830.1; RU 2002 3371

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10. Legge federale del 25 giugno 1982136 sulla previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Ingresso visto l’articolo 34quater della Costituzione federale e l’articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale137, ...

Art. 34 cpv. 2 Abrogato

Art. 34a Coordinamento e prestazione anticipata 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assi- curato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni. 2 Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni ana- loghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000138 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so- ciali (LPGA). Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992139 sull’assicurazione militare.

3 La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.

11. Legge federale del 18 marzo 1994140 sull’assicurazione malattie (LAMal)

Ingresso visto l’articolo 34bis della Costituzione federale141, ...

Titolo prima dell’art. 1 Titolo 1: Applicabilità della LPGA

136 RS 831.40 137 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 196 numeri 10 e 11 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 138 RS 830.1; RU 2002 3371 139 RS 833.1; RU 2002 3431 140 RS 832.10 141 Questa disposizione corrisponde all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000142 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

a. autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35–40 e 59); b. tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43–55); c. riduzione dei premi mediante sussidi dell’ente pubblico (art. 65 e 66); d. liti tra assicuratori (art. 87); e. procedure dinnanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).

Titolo prima dell’art. 1a Titolo 1a: Disposizioni generali

Art. 1a Campo d’applicazione 1 La presente legge disciplina l’assicurazione sociale contro le malattie (assicura- zione sociale malattie). Questa comprende l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa.

2 L’assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di:

a. malattia (art. 3 LPGA143); b. infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni; c. maternità (art. 5 LPGA).

Art. 2 Abrogato

Art. 3 cpv. 3 frase introduttiva e lett. a 3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Sviz- zera, in particolare alle persone che: a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA144).

Art. 16 e 17 Abrogati

142 RS 830.1; RU 2002 3371 143 RS 830.1; RU 2002 3371 144 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 18 cpv. 7 secondo periodo

7 ... Beneficia dell’esenzione fiscale secondo l’articolo 80 LPGA145.

Art. 21 Vigilanza 1 La vigilanza ai sensi dell’articolo 76 LPGA146 si estende agli assicuratori e all’isti- tuzione comune (art. 18). 2 Ai fini dell’esercizio della vigilanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire istruzioni agli assicuratori per l’applicazione uniforme del diritto fede- rale, chiedere loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari ed effettuare ispezioni. Gli assicuratori devono inviare all’Ufficio federale i rapporti e i conti an- nui. 3 Se un assicuratore disattende le prescrizioni legali, l’Ufficio federale delle assicu- razioni sociali può, secondo la natura e la gravità dell’infrazione: a. prendere le misure atte a ristabilire l’ordine legale, addebitandone le spese all’assicuratore; b. proporre al Dipartimento il ritiro dell’autorizzazione di esercitare l’assicura- zione sociale malattie. 4 L’esercizio delle assicurazioni menzionate nell’articolo 12 capoverso 2 soggiace alla sorveglianza dell’Ufficio federale delle assicurazioni private giusta la legisla- zione sulla sorveglianza degli istituti privati d’assicurazione. 5 Sono salve le disposizioni speciali sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati.

Art. 27 Infermità congenite Per le infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA147) che non sono coperte dall’assicu- razione per l’invalidità, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie as- sume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

Art. 41 cpv. 3 secondo periodo 3 ... In questo caso, il diritto di regresso giusta l’articolo 72 LPGA148 si applica per analogia al Cantone di domicilio. ...

Art. 42 cpv. 1 terzo periodo e 6 1 ... In deroga all’articolo 22 capoverso 1 LPGA149, tale diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.

145 RS 830.1; RU 2002 3371 146 RS 830.1; RU 2002 3371 147 RS 830.1; RU 2002 3371 148 RS 830.1; RU 2002 3371 149 RS 830.1; RU 2002 3371

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6 In deroga all’articolo 29 capoverso 2 LPGA, per rivendicare il diritto alle presta- zioni non è necessario alcun formulario.

Art. 52 cpv. 2 2 In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA150), le terapie che figurano nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità sono riprese nelle disposizioni e negli elenchi allestiti secondo il capoverso 1.

Art. 57 cpv. 6 ultimo periodo 6 ... Se l’assicurato non si accorda in merito con l’assicuratore, la decisione spetta, in deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA151, al tribunale arbitrale ai sensi dell’arti- colo 89.

Art. 63 cpv. 1 1 L’assicuratore versa un congruo indennizzo per l’associazione di datori di lavoro o di lavoratori oppure per un’autorità d’assistenza che assumono compiti nell’ambito dell’esecuzione dell’assicurazione malattie. In deroga all’articolo 28 capoverso 1 LPGA152, tale norma è applicabile anche se questi sono assunti da un datore di lavoro.

Art. 68 cpv. 3

3 Gli articoli 11–16 sono applicabili per analogia.

Art. 72 cpv. 2 primo periodo, 3, 5 primo periodo e 6 2 Il diritto all’indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assi- curato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA153). ... 3 L’indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 gior- ni compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è applica- bile.

5 Qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovrindennizzo giusta

l’articolo 78 della presente legge e l’articolo 69 LPGA, l’assicurato colpito da inca- pacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. ... 6 L’articolo 19 capoverso 2 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.

150 RS 830.1; RU 2002 3371 151 RS 830.1; RU 2002 3371 152 RS 830.1; RU 2002 3371 153 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 73 cpv. 1 1 Ai disoccupati, in caso d’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA154) superiore al 50 per cento, è pagata l’intera indennità giornaliera e, in caso d’incapacità lavorativa supe- riore al 25 per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d’assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d’in- capacità lavorativa.

Titolo prima dell’art. 78 Titolo 4: Disposizioni particolari concernenti il coordinamento, la responsabilità e il regresso

Art. 78 Coordinamento delle prestazioni Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento delle indennità giornaliere e provvede affinché le prestazioni dell’assicurazione sociale malattie o la rispettiva concomitanza con quelle di altre assicurazioni sociali non comportino un sovrinden- nizzo per gli assicurati o per i fornitori di prestazioni, in particolare in caso di de- genza ospedaliera.

Art. 78a Responsabilità per danni Le pretese di risarcimento dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGA155 devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.

Titolo prima dell’art. 79 Abrogato

Art. 79 Limitazione del regresso La limitazione del regresso secondo l’articolo 75 capoverso 2 LPGA156 non è appli- cabile.

Titolo prima dell’art. 80 Titolo 5: Disposizioni particolari concernenti la procedura e il contenzioso, disposizioni penali

154 RS 830.1; RU 2002 3371 155 RS 830.1; RU 2002 3371 156 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 80 rubrica e cpv. 1 e 2 Procedura semplificata 1 Le prestazioni assicurative sono concesse mediante procedura semplificata secon- do l’articolo 51 LPGA157. Questa disposizione è applicabile, in deroga all’artico- lo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle prestazioni di ragguardevole entità.

2 Abrogato

Art. 81 Abrogato

Art. 82 Assistenza amministrativa Su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità cantonali compe- tenti le informazioni e i documenti necessari per: a. esercitare il diritto di regresso sancito dall’articolo 41 capoverso 3; b. stabilire la riduzione dei premi giusta l’articolo 65.

Art. 83 Abrogato

Titolo prima dell’art. 85 Abrogato

Art. 85 Opposizione (art. 52 LPGA158) L’assicuratore non può subordinare la notifica della decisione su opposizione all’esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.

Art. 86 Ricorso (art. 56 LPGA159) L’assicuratore non può subordinare il diritto dell’assicurato di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all’esaurimento di eventuali procedure interne di ricor- so.

Art. 87 Controversie tra assicuratori In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l’assicuratore convenuto.

157 RS 830.1; RU 2002 3371 158 RS 830.1; RU 2002 3371 159 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 88 Abrogato

Art. 91 Tribunale federale delle assicurazioni Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali e della Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità, può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni secondo la legge federale del 16 dicembre 1943160 sull’organizzazione giudiziaria.

Art. 93 lett. b È punito con l’arresto o con la multa chiunque intenzionalmente: b. si sottrae all’obbligo di assistenza giudiziaria e amministrativa ai sensi del- l’articolo 32 LPGA161 e dell’articolo 82 della presente legge;

Art. 95 Abrogato

12. Legge federale del 20 marzo 1981162 sull’assicurazione contro gli infortuni

(LAINF)

Ingresso visto l’articolo 34bis della Costituzione federale163, ...

Titolo prima dell’art. 1 Titolo primo: Applicabilità della LPGA Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000164 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

160 RS 173.110 161 RS 830.1; RU 2002 3371 162 RS 832.20 163 Questa disposizione corrisponde all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 164 RS 830.1; RU 2002 3371

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2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

a. diritto sanitario e tariffe (art. 53–57); b. iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); c. procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a).

Titolo primo a: Persone assicurate Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria

Art. 1a Art. 1 vigente

Art. 7 cpv. 1 frase introduttiva 1 Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA165) di cui è vittima l’assicurato: ...

Art. 8 cpv. 1 1 Sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA166) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali.

Art. 9 cpv. 1 primo periodo e 3 secondo periodo 1 Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA167) causate esclusivamente o pre- valentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attività professionale. ... 3 ... Essa è considerata insorta quando l’interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA).

Art. 15 cpv. 3 primo periodo 3 Nel fissare l’importo massimo del guadagno assicurato conformemente all’artico- lo 18 LPGA168, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi. ...

Art. 16 cpv. 1 1 Ha diritto all’indennità giornaliera l’assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA169) in seguito a infortunio.

165 RS 830.1; RU 2002 3371 166 RS 830.1; RU 2002 3371 167 RS 830.1; RU 2002 3371 168 RS 830.1; RU 2002 3371 169 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 17 cpv. 1 primo periodo e 2 1 In caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA170), l’indennità giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato. ...

2 Abrogato

Art. 18 Invalidità 1 L’assicurato invalido (art. 8 LPGA171) a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità. 2 Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d’invalidità in casi speciali. Ha la facoltà di derogare dall’articolo 16 LPGA.

Art. 19 cpv. 1 terzo periodo e cpv. 2 secondo periodo Abrogati

Art. 20 cpv. 2 primo periodo 2 All’assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa cor- risponde, in deroga all’articolo 69 LPGA172, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale. ...

Art. 21 cpv. 2 secondo periodo Abrogato

Art. 22 Revisione della rendita In deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA173, la rendita non può più essere rive- duta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

Art. 26 cpv. 1 e 2 1 In caso di grande invalidità (art. 9 LPGA174), l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi.

2 Abrogato

170 RS 830.1; RU 2002 3371 171 RS 830.1; RU 2002 3371 172 RS 830.1; RU 2002 3371 173 RS 830.1; RU 2002 3371 174 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 27 terzo periodo ... Alla revisione dell’assegno (art. 17 LPGA175) si applica per analogia l’articolo 22.

Art. 29 cpv. 5 e 6 terzo periodo 5 La rendita o l’indennità unica può essere ridotta o rifiutata, in deroga all’artico- lo 21 capoverso 2 LPGA176, al coniuge superstite che abbia gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti dei figli.

6 Terzo periodo: abrogato

Art. 30 cpv. 3 quarto periodo Abrogato

Art. 31 cpv. 4 primo periodo 4 Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare pari, in deroga all’articolo 69 LPGA177, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e le rendite AVS o AI, ma al massimo all’ammontare previsto nel capoverso 1. ...

Titolo prima dell’art. 36 Capitolo 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari

Art. 36 rubrica Concorso di diverse cause di sinistri

Titolo prima dell’art. 37 Abrogato

Art. 37 cpv. 2 e 3 2 In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA178, se l’assicurato ha causato l’infor- tunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicu- razione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’impor- to delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al so- stentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per super- stiti.

175 RS 830.1; RU 2002 3371 176 RS 830.1; RU 2002 3371 177 RS 830.1; RU 2002 3371 178 RS 830.1; RU 2002 3371

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3 Le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i super- stiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà.

Art. 38 Abrogato

Titolo prima dell’art. 39 Abrogato

Art. 39 Pericoli straordinari e atti temerari Il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all’articolo 21 capoversi 1–3 LPGA179.

Titolo prima dell’art. 40 Abrogato

Art. 40 Abrogato

Titolo prima dell’art. 41 Abrogato

Art. 41 Abrogato

Art. 42 Entità del regresso In caso di regresso secondo gli articoli 72–75 LPGA180, l’articolo 73 capoverso 2 LPGA è applicabile anche se la riduzione ha luogo in virtù dell’articolo 37 capoversi 2 e 3 oppure dell’articolo 39 della presente legge, a condizione che la riduzione sia stata motivata dal fatto che l’assicurato ha provocato il danno per propria colpa.

179 RS 830.1; RU 2002 3371 180 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 43 e 44 Abrogati

Titolo prima dell’art. 45 Capitolo 4: Determinazione e concessione delle prestazioni Sezione 1: Constatazione dell’infortunio

Art. 45 cpv. 2 2 Il datore di lavoro deve avvisare tempestivamente l’assicuratore appena è a cono- scenza dell’infortunio che, occorso a un assicurato della sua impresa, comporti una cura medica, un’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA181) o la morte.

Art. 47 Autopsia Il Consiglio federale determina le condizioni alle quali l’assicuratore può ordinare, in caso di decesso, l’autopsia o altre misure analoghe. L’autopsia non può essere ordinata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una dichia- razione del defunto.

Art. 48 cpv. 2 Abrogato

Art. 49 Versamento delle indennità giornaliere Gli assicuratori possono incaricare del pagamento il datore di lavoro.

Art. 50 Compensazione I crediti in conformità della presente legge e quelli in restituzione di rendite e d’indennità giornaliere dell’AVS/AI, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie e di prestazioni complementari all’AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili.

Titolo prima dell’art. 51 Abrogato

Art. 51 e 52 Abrogati

181 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 54a Obbligo del fornitore di prestazioni di informare 1 Il fornitore di prestazioni deve presentare all’assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure fornirgli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della rimunerazione e l’economicità della prestazione. 2 L’assicuratore può esigere una diagnosi precisa o ragguagli supplementari di natu- ra medica.

Art. 61 cpv. 3 primo periodo 3 Esso soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio fe- derale (art. 76 LPGA182). ...

Art. 67 Abrogato

Art. 71 Esenzione fiscale limitata In deroga all’articolo 80 capoverso 1 LPGA183, gli assicuratori sono esenti dalle im- poste dirette federali, cantonali e comunali unicamente per gli importi destinati alle riserve tecniche, in quanto quest’ultime servano esclusivamente a garantire i diritti derivanti dalla presente legge.

Art. 74 e 78 Abrogati

Art. 79 cpv. 1 1 Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA184) provvedono all’applicazione uniforme della legge. A tale scopo possono esigere informazioni dagli assicuratori. Esse pren- dono le misure adeguate in caso di manchevolezze e curano segnatamente l’allesti- mento di statistiche uniformi, in particolare per il calcolo delle basi attuariali e dei premi, come pure in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie profes- sionali.

Art. 85 cpv. 5 5 La vigilanza sull’attività della commissione di coordinamento spetta al Consiglio federale (art. 76 LPGA185).

Art. 94 Abrogato

182 RS 830.1; RU 2002 3371 183 RS 830.1; RU 2002 3371 184 RS 830.1; RU 2002 3371 185 RS 830.1; RU 2002 3371

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Titolo prima dell’art. 96 Titolo ottavo: Disposizioni diverse Capitolo 1: Esecuzione forzata e responsabilità civile

Art. 96–99 Abrogati

Art. 100 Esecuzione forzata dei conteggi dei premi I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai sensi dell’articolo 54 LPGA186.

Art. 101 Responsabilità per danni Le domande di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGA187 devono essere inoltrate all’assicuratore; esso statuisce mediante decisione.

Art. 102 Abrogato

Art. 103 Assicurazione militare 1 Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicu- razione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l’indennità per me- nomazione dell’integrità e l’assegno per grandi invalidi, nonché – in deroga all’arti- colo 65 lettera a LPGA188 – le spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all’intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall’assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione applica- bile. 2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sul- l’obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell’indennità giorna- liera.

Art. 104 Altre assicurazioni sociali Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento dell’indennità giornaliera con quelle di altre assicurazioni sociali.

186 RS 830.1; RU 2002 3371 187 RS 830.1; RU 2002 3371 188 RS 830.1; RU 2002 3371

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Titolo prima dell’art. 105 Titolo nono: Giurisdizione e disposizioni penali Capitolo 1: Disposizioni particolari in merito alla giurisdizione

Art. 105 Opposizione contro i conteggi dei premi I conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche fa- cendo opposizione (art. 52 LPGA189).

Art. 105a Esclusione dell’opposizione Se vi è pericolo nel ritardo, l’organo decisionale può dare ordini in materia di pre- venzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposizio- ne ai sensi dell’articolo 52 LPGA190. È fatto salvo il ricorso previsto nell’artico- lo 109.

Art. 106 Termine speciale di ricorso In deroga all’articolo 60 LPGA191, per le decisioni su opposizione in materia di pre- stazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.

Art. 107 e 108 Abrogati

Art. 109 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 1 La commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni giudica i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti: c. le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, in dero- ga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA192. 2 La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968193 sulla pro- cedura amministrativa.

Art. 110 Tribunale federale delle assicurazioni Il ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni può essere interposto anche contro le sentenze e le decisioni prese in applicazione degli articoli 57 e 109.

189 RS 830.1; RU 2002 3371 190 RS 830.1; RU 2002 3371 191 RS 830.1; RU 2002 3371 192 RS 830.1; RU 2002 3371 193 RS 172.021; RU 2002 3394

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Art. 114 e 115 Abrogati

13. Legge federale del 19 giugno 1992194 sull’assicurazione militare (LAM)

Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 6, 27quinquies capoverso 1 e 34bis della Costituzione federale195, ...

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000196 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione militare, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Non sono applicabili al diritto sanitario né alle tariffe (art. 22–27).

Capitolo 1a: Presupposti della responsabilità della Confederazione Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1a Art. 1 vigente

Art. 2 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 1 Le persone designate nell’articolo 1a capoverso 1 lettera b, dopo il pensionamento, possono assicurarsi facoltativamente presso l’assicurazione militare per le affezioni provocate da malattie o infortuni. ... 2 Gli assicurati volontari hanno diritto alle prestazioni conformemente agli artico- li 16 e 19–21.

194 RS 833.1 195 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso 5, 60 capoversi 1 e 2, 61 capoverso 5, 68 capoverso 3 e 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 196 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 3 cpv. 1 e 2 1 L’assicurazione si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate negli articoli 1a e 2. 2 L’assicurazione è sospesa durante il periodo in cui l’assicurato esercita un’attività lucrativa ed è assicurato obbligatoriamente secondo l’articolo 1a della legge federale del 20 marzo 1981197 sull’assicurazione contro gli infortuni.

Art. 9 cpv. 2 2 In deroga all’articolo 26 capoverso 2 LPGA198, è dovuto un interesse sulle presta- zioni esclusivamente in caso di comportamento dilatorio o illecito dell’assicurazione militare.

Art. 10 cpv. 2 2 Se istituti d’assistenza sociale pubblici o privati hanno accordato all’avente diritto, prima dell’assunzione del caso, sussidi per il mantenimento o qualsiasi altro aiuto a carico dell’assicurazione militare, quest’ultima deve, in deroga all’articolo 22 capo- verso 2 LPGA199, rimborsare loro interamente o parzialmente tali spese, entro i li- miti delle prestazioni dovute.

Art. 11 rubrica, cpv. 1 e 3 Compensazione

1 Abrogato

3 Le restituzioni di indennità giornaliere e rendite dell’AVS, dell’AI, dell’assicu- razione contro gli infortuni, dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assi- curazione malattie e di prestazioni complementari dell’AVS/AI possono essere compensate con prestazioni esigibili.

Art. 12 cpv. 1–3

1 Abrogato

2 In deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA200, anche se non vi è dipendenza

dall’assistenza pubblica, l’assicurazione militare può prendere provvedimenti affin- ché le sue prestazioni pecuniarie siano impiegate principalmente per il sostenta- mento dell’assicurato o delle persone alle quali questi deve provvedere.

3 Abrogato

197 RS 832.20; RU 2002 3422 198 RS 830.1; RU 2002 3371 199 RS 830.1; RU 2002 3371 200 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 13 Prestazioni pecuniarie in caso di pena detentiva (art. 21 cpv. 5 LPGA201) Se i congiunti dell’assicurato, alla sua morte, avrebbero diritto a una rendita dell’as- sicurazione, l’indennità giornaliera o la rendita d’invalidità deve essere loro versata, interamente o in parte, durante l’esecuzione della pena e della misura, ove, senza questa prestazione, verrebbero a trovarsi nel bisogno.

Art. 14 e 15 Abrogati

Art. 18 cpv. 1, 2 e 5

1 Abrogato

2 Sono considerati ragionevolmente esigibili ai sensi dell’articolo 21 capoverso 4 e dell’articolo 43 capoverso 2 LPGA202, in particolare, i provvedimenti sanitari neces- sari per scopi diagnostici o che promettono con grande probabilità un miglioramento notevole.

5 Abrogato

Art. 20 cpv. 1 1 Se l’assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l’affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA203) provo- ca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l’assicurazione militare gli concede un’indennità.

Art. 28 cpv. 3 primo periodo e 4 3 In deroga all’articolo 6 LPGA204, il grado dell’incapacità al lavoro è determinato generalmente dal rapporto fra il guadagno che l’assicurato può ancora ragionevol- mente conseguire e il guadagno che avrebbe ottenuto nella professione o nelle fun- zioni esercitate senza l’affezione da cui è stato colpito. ... 4 È assicurato il guadagno che sarebbe stato conseguito durante il periodo dell’in- capacità al lavoro se non fosse insorta l’affezione assicurata. Per stabilire l’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dal- l’importo valido all’entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contempora- neamente all’adeguamento delle rendite giusta l’articolo 43, all’evoluzione dell’in- dice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale competente.

201 RS 830.1; RU 2002 3371 202 RS 830.1; RU 2002 3371 203 RS 830.1; RU 2002 3371 204 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 29 cpv. 2 primo periodo 2 In deroga all’articolo 19 capoverso 2 LPGA205, l’indennità giornaliera può essere integralmente versata al datore di lavoro a favore del salariato. ...

Art. 31 Deduzione in caso di ricovero e mantenimento a spese dell’assicurazione militare Qualora l’assicurazione militare copra i costi di vitto e alloggio, l’indennità giorna- liera può essere ridotta tenendo conto degli oneri familiari dell’assicurato.

Art. 33 cpv. 1 primo periodo e 3 1 Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA206) han- no diritto ai provvedimenti d’integrazione necessari e adeguati per conservare o per migliorare la rimanente capacità al guadagno (art. 7 LPGA) o l’integrazione sociale. ...

3 Abrogato

Art. 40 cpv. 1, 3 e 4 1 L’indennità giornaliera è sostituita da una rendita d’invalidità, se dalla continua- zione della cura non v’è da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di sa- lute dell’assicurato e se l’affezione, dopo l’integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacità al guadagno (invalidità, art. 8 LPGA207). 3 È assicurato il guadagno annuo che sarebbe stato presumibilmente conseguito du- rante il periodo d’invalidità se non fosse insorta l’affezione assicurata. Per stabilire l’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall’importo valido all’entrata in vigore della presente legge e lo adegua, con- temporaneamente all’adeguamento delle rendite giusta l’articolo 43, all’evoluzione dell’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale competente.

4 Abrogato

Art. 41 cpv. 4 secondo periodo 4 ... Solo se le probabilità di realizzazione sono elevate, le nuove ipotesi di guadagno nell’ambito di una revisione della rendita (art. 17 LPGA208) possono essere considerate.

Art. 44 e 45 Abrogati

205 RS 830.1; RU 2002 3371 206 RS 830.1; RU 2002 3371 207 RS 830.1; RU 2002 3371 208 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 47 cpv. 2 2 In deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA209, è esclusa la revisione della rendita di vecchiaia in seguito a una modifica del grado d’invalidità.

Art. 65 rubrica e cpv. 1 e 2 Riduzione in seguito ad affezione cagionata intenzionalmente 1 Se le prestazioni sono ridotte in virtù dell’articolo 21 capoverso 1 LPGA210, l’in- dennità giornaliera e le rendite d’invalidità o per superstiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo 21 capoversi 1-3 LPGA, al massimo di un terzo se e fintanto che il coniuge o i figli hanno diritto al mantenimento.

2 Abrogato

Art. 66 frase introduttiva La riduzione delle prestazioni assicurative prevista nella presente legge e nell’arti- colo 21 LPGA211 concerne: ...

Art. 67 Principi 1 In caso di surrogazione dell’assicurazione militare si applicano gli articoli 72–75 LPGA212. 2 Nel caso di danno causato nell’ambito di attività di servizio di militari, funzionari federali, persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile o per- sone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, è fatta salva, in deroga agli arti- coli 72–75 LPGA, la surrogazione di altri organi federali secondo le disposizioni speciali.

Art. 68 e 69 Abrogati

Art. 70 secondo periodo ... È fatto salvo il disciplinamento sul regresso verso terzi di cui agli articoli 72–75 LPGA213.

209 RS 830.1; RU 2002 3371 210 RS 830.1; RU 2002 3371 211 RS 830.1; RU 2002 3371 212 RS 830.1; RU 2002 3371 213 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 71 Coordinamento 1 Ove un’affezione concerne più assicurazioni sociali, la cura medica ospedaliera, semiospedaliera e ambulatoria è a carico dell’assicurazione militare se questa, con- formemente alle disposizioni della presente legge, è tenuta immediatamente a pre- stazioni a causa di una malattia o di un infortunio insorti durante un servizio assicu- rato (art. 3 cpv. 1). 2 La stessa norma è applicabile ai mezzi ausiliari e ai provvedimenti d’integrazione, come anche al diritto alle indennità giornaliere nel caso di incapacità al lavoro.

Art. 72–74 Abrogati

Art. 75 Assicurazione contro le malattie Nel caso di concorso di indennità giornaliere conformemente alla presente legge con prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 1994214 sull’assicurazione ma- lattie, le indennità dell’assicurazione militare sono poziori.

Art. 76 Assicurazione contro gli infortuni Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicu- razione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa una frazione delle rendite, delle indennità per menomazione dell’integrità e per grande invalidità, nonché – in deroga all’articolo 65 lettera a LPGA215 – per spese funerarie corrispondente alla parte dell’intero danno a suo carico. Tutte le altre prestazioni incombono esclusivamente all’assicuratore tenuto direttamente a fornirle secondo la legislazione applicabile.

Art. 77 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità In caso di concorso di una rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47) e di una rendita AVS, non vi è, in deroga all’articolo 69 LPGA216, alcuna riduzione per sovraindennizzo.

Art. 79 Previdenza professionale Le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 non possono esser computate qualora siano dovute prestazioni conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982217 sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

214 RS 832.10; RU 2002 3416 215 RS 830.1; RU 2002 3371 216 RS 830.1; RU 2002 3371 217 RS 831.40; RU 2002 3416

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Titolo prima dell’art. 81 Capitolo 4: Organizzazione, amministrazione, finanziamento e responsabilità

Art. 82a Responsabilità per danni Le domande di risarcimento conformemente all’articolo 78 LPGA218 devono essere fatte valere dinanzi all’assicurazione militare; quest’ultima statuisce mediante deci- sione.

Titolo prima dell’art. 83 Capitolo 5: Disposizioni speciali relative alla procedura e all’amministrazione della giustizia Sezione 1: Obbligo speciale di notificazione

Art. 83 cpv. 3 e 4

3 Abrogato

4 Le prestazioni possono essere ridotte in modo corrispondente nella misura in cui la violazione intenzionale dell’obbligo di notificazione della persona che pretende pre- stazioni conformemente ai capoversi 1 e 2 come pure all’articolo 31 LPGA219 ca- gioni spese supplementari all’assicurazione militare.

Titolo prima dell’art. 85 Sezione 2: Particolarità relative alla procedura

Art. 85–87 Abrogati

Art. 88 Audizione di testimoni L’assicurazione militare può ordinare a terzi soggetti all’obbligo di notificare la de- posizione di una testimonianza formale e la produzione di documenti. Questo vale anche se la persona che pretende prestazioni non ha dato l’autorizzazione di cui all’articolo 28 capoverso 3 LPGA220.

Art. 89–92 Abrogati

218 RS 830.1; RU 2002 3371 219 RS 830.1; RU 2002 3371 220 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 93 Perizia (art. 44 LPGA221) Se l’assicurazione militare e il richiedente o i suoi congiunti non possono accordarsi sulla scelta del perito, l’assicurazione militare emana una decisione incidentale im- pugnabile.

Art. 95–103 Abrogati

Titolo prima dell’art. 104 Sezione 3: Particolarità relative al contenzioso

Art. 104 Termine In deroga all’articolo 60 capoverso 1 LPGA222, le decisioni su opposizione prese in base alla presente legge sono impugnabili entro tre mesi con ricorso al competente tribunale cantonale delle assicurazioni. Nel caso di decisioni incidentali, il termine di ricorso è di dieci giorni.

Art. 105 Competenza in caso di domicilio all’estero Se il ricorrente è domiciliato all’estero, la competenza spetta, in deroga all’artico- lo 58 capoverso 2 LPGA223, al tribunale delle assicurazioni del suo Cantone di ori- gine o del Cantone nel quale ha avuto l’ultimo domicilio in Svizzera, oppure a quello di un altro Cantone convenuto fra le parti.

Art. 106 Abrogato

Titolo prima dell’art. 107 Abrogato

Art. 107 Ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni Le decisioni dei tribunali arbitrali sono impugnabili, entro 30 giorni, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

221 RS 830.1; RU 2002 3371 222 RS 830.1; RU 2002 3371 223 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 112 cpv. 1 1 Le rendite di invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano a essere versate secondo il diritto vigente. È fatta salva la revisione conformemente all’articolo 17 LPGA224.

14. Legge federale del 25 settembre 1952225 sulle indennità di perdita di

guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)

Ingresso visti gli articoli 22bis capoverso 6, 34ter capoverso 1 lettera d, 64 e 64bis della Costi- tuzione federale226, ...

Titolo prima dell’art. 1 Capo primo: Applicabilità della LPGA

Art. 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000227 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Capo primo a: Indennità I. Diritto all’indennità

Art. 1a Aventi diritto all’indennità 1 Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo. 2 Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un’indennità per ogni gior- no di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995228 sul servizio civile.

224 RS 830.1; RU 2002 3371 225 RS 834.1 226 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 227 RS 830.1; RU 2002 3371 228 RS 824.0; RU 2002 3396

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3 Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un’in- dennità per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un’indennità, giusta l’arti- colo 46 della legge federale del 17 giugno 1994229 sulla protezione civile. 4 I partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport, giusta l’articolo 8 della legge federale del 17 marzo 1972230 che promuove la ginnastica e lo sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori, giusta l’articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995231, sono equiparati alle persone di cui al ca- poverso 1. 5 Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».

Art. 2 Compensazione I crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge federale del 20 dicembre 1946232 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull’AVS») e dalla legge federale del 20 giugno 1952233 sugli assegni familiari nel- l’agricoltura, possono essere compensati con le indennità dovute in forza della pre- sente legge.

Art. 3 Prescrizione In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA234, il diritto all’indennità si prescrive entro cinque anni dalla fine del servizio per il quale è dovuta.

Art. 17 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi alla competenza territoriale e derogare all’articolo 35 LPGA235.

Art. 18 cpv. 2 2 L’indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell’articolo 51 LPGA236. In deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le inden- nità di notevole entità.

229 RS 520.1 230 RS 415.0 231 RS 510.10 232 RS 831.10; RU 2002 3396 233 RS 836.1; RU 2002 3442 234 RS 830.1; RU 2002 3371 235 RS 830.1; RU 2002 3371 236 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 19 cpv. 1 e 2 lett. b e c

1 Abrogato

2 L’indennità è pagata alla persona prestante servizio, ad eccezione dei seguenti casi:

b. se la persona prestante servizio trascura i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza, le indennità concesse per le persone aventi diritto all’assistenza o al mantenimento possono, su richiesta, essere pagate, in deroga all’artico- lo 20 capoverso 1 LPGA237, agli interessati stessi se non dipendono dalla pubblica assistenza o ai loro rappresentanti legali. c. abrogata

Art. 20 Abrogato

Art. 21 cpv. 2 e 3 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, sono applicabili le norme della legge sull’AVS238 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l’Ufficio cen- trale di compensazione e il numero d’assicurato. L’obbligo del segreto sancito dall’articolo 33 LPGA239 è limitato in virtù dell’articolo 50 LAVS. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è disciplinata negli ar- ticoli 78 LPGA e 52, 70 e 71a LAVS. 3 In deroga all’articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 1995240, quella dei contabili dell’organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno

1994241 sulla protezione civile.

Art. 23 rubrica e cpv. 1 Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA242)

1 L’articolo 72 della legge sull’AVS243 si applica per analogia.

237 RS 830.1; RU 2002 3371 238 RS 831.10; RU 2002 3396 239 RS 830.1; RU 2002 3371 240 RS 510.10 241 RS 520.1 242 RS 830.1; RU 2002 3371 243 RS 831.10; RU 2002 3396

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Art. 24 Particolarità concernenti il contenzioso 1 In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA244, i ricorsi contro decisioni delle cas- se cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione. 2 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero. Il Consiglio federale può prevedere una diversa competenza. Gli articoli 85bis capoverso 3 e 86 LAVS245 sono applicabili per analogia.

Art. 27 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Gli articoli 11 e 14–16 della legge sull’AVS246 sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA247 che vi figurano.

Art. 29 Disposizioni applicabili Le disposizioni della legge sull’AVS248 concernenti l’effetto sospensivo, l’assun- zione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.

15. Legge federale del 20 giugno 1952249 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)

Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b e 64bis della Costituzione federale250, ...

Titolo prima dell’art. 1 I. Applicabilità della LPGA

Art. 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000251 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell’agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

244 RS 830.1; RU 2002 3371 245 RS 831.10; RU 2002 3396 246 RS 831.10; RU 2002 3396 247 RS 830.1; RU 2002 3371 248 RS 831.10; RU 2002 3396 249 RS 836.1 250 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 104 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 251 RS 830.1; RU 2002 3371

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Ia. Assegni familiari

1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli

Art. 1a Persone aventi diritto 1 Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un’azienda agricola come salariati. 2 I membri della famiglia del capo d’azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati: a. gli ascendenti e discendenti del capo d’azienda; b. i generi o le nuore del capo d’azienda, che verosimilmente assumeranno l’azienda in proprio. 3 I lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se sog- giornano in Svizzera con la famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA252). Il Consiglio federale può, tuttavia, ordinare il pagamento degli assegni anche per i figli residenti all’estero e stabilire, in tale caso, la riserva della reciprocità. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agri- cola e di lavoratore agricolo.

Art. 11 e 12 Abrogati

Art. 14 cpv. 2 e 3 2 In deroga all’articolo 19 capoverso 1 LPGA253, gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente ai piccoli contadini occupati principalmente nell’agricoltura e alla fine dell’anno ai piccoli contadini occupati accessoriamente nell’agricoltura e agli alpigiani. 3 Se gli assegni familiari non sono usati a favore delle persone cui sono destinati, que- ste o i loro rappresentanti legali possono, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA, chiederne il versamento diretto anche se non dipendono dall’assistenza pubblica.

Art. 17 Abrogato

Art. 18 cpv. 3 3 Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS254, comprese le rispettive deroghe alla LPGA255.

252 RS 830.1; RU 2002 3371 253 RS 830.1; RU 2002 3371 254 RS 831.10; RU 2002 3396 255 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 22 Particolarità concernenti il contenzioso 1 In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA256, i ricorsi sono giudicati dal tribu- nale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione. 2 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero. Il Consiglio federale può prevedere una diversa competenza. Gli articoli 85bis capoverso 3 e 86 LAVS257 sono applicabili per analogia.

Art. 25 Applicabilità della legge sull’AVS Per quanto la presente legge e la LPGA258 non contengano tutte le disposizioni esecutive necessarie, sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS259. L’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA è limitato dall’arti- colo 50 LAVS. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’artico- lo 49 LAVS è retta dall’articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

16. Legge del 25 giugno 1982260 sull’assicurazione contro la disoccupazione

(LADI)

Ingresso visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a, e nonché 34novies della Costituzione fede- rale261, ...

Titolo prima dell’art. 1 Titolo primo: Applicabilità della LPGA

Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000262 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbli- gatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la pre- sente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 L’articolo 21 LPGA non è applicabile.

256 RS 830.1; RU 2002 3371 257 RS 831.10; RU 2002 3396 258 RS 830.1; RU 2002 3371 259 RS 831.10; RU 2002 3396 260 RS 837.0 261 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoverso 1 lettere a, c nonché 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 262 RS 830.1; RU 2002 3371

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3 Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica né alle disposizioni sulla concessione di sussidi per corsi (art. 62–64) né ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 72b–75).

Titolo 1a: Scopo

Art. 1a Art. 1 vigente

Art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b 1 È tenuto a pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (assicu- razione): a. il salariato (art. 10 LPGA263) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la legge fe- derale del 20 dicembre 1946264 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti (LAVS); b. il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta l’arti- colo 12 LAVS.

2 Sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi:

b. i membri della famiglia occupati nell’azienda, giusta l’articolo 1a capover- so 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952265 sugli assegni familiari nell’agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.

Art. 6 Prescrizioni applicabili della legislazione AVS Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applica- bile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle rispettive deroghe alla LPGA266.

Art. 12 Stranieri residenti in Svizzera In deroga all’articolo 13 LPGA267, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.

263 RS 830.1; RU 2002 3371 264 RS 831.10; RU 2002 3396 265 RS 836.1; RU 2002 3442 266 RS 830.1; RU 2002 3371 267 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 13 cpv. 2 lett. c,d

2 Sono parimente computati:

c. i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA268) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi; d. le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collet- tivi di lavoro.

Art. 14 cpv. 1 e 2 primo periodo 1 Dall’adempimento del periodo di contribuzione è esonerato colui che, durante il termine quadro (art. 9 cpv. 3), non è stato vincolato, per più di 12 mesi complessi- vamente, da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non ha quindi po- tuto soddisfare i relativi obblighi: a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento; b. malattia (art. 3 LPGA269), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA); c. soggiorno in uno stabilimento per l’esecuzione delle pene d’arresto in una casa d’educazione al lavoro oppure in uno stabilimento analogo. 2 Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le perso- ne che, a cagione di separazione o di divorzio, di invalidità (art. 8 LPGA) o di morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. ...

Art. 20 cpv. 3 e 4 3 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA270, il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Parimenti, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.

4 Abrogato

Art. 22 cpv. 2 lett. c 2 Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che: c. non sono invalidi (art. 8 LPGA271).

268 RS 830.1; RU 2002 3371 269 RS 830.1; RU 2002 3371 270 RS 830.1; RU 2002 3371 271 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 23 cpv. 1 secondo periodo

1 ... L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA272) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. ...

Art. 28 cpv. 1 primo periodo 1 Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è tempo- raneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA273), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), e che non possono pertanto adempiere le prescri- zioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. ...

Art. 53 cpv. 3 3 Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza si estingue in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA274.

Art. 55 cpv. 2 2 Il lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA275, l’in- dennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.

Art. 82 rubrica e cpv. 1 e 5 Responsabilità verso la Confederazione 1 Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che gli organi o gli impie- gati della sua cassa provocano mediante atti punibili o la violazione di disposizioni, intenzionale o dovuta a negligenza grave. 5 La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emette alcuna deci- sione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.

Art. 82a Responsabilità verso gli assicurati e i terzi

1 Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all’articolo 78

LPGA276 vanno presentate alla cassa competente; quest’ultima statuisce mediante decisione. 2 La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.

272 RS 830.1; RU 2002 3371 273 RS 830.1; RU 2002 3371 274 RS 830.1; RU 2002 3371 275 RS 830.1; RU 2002 3371 276 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 83 cpv. 1 lettere f e r

1 L’ufficio di compensazione:

f. decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell’AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a); r. decide in deroga all’articolo 35 LPGA277 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali.

Art. 85 cpv. 1 lett. e

1 I servizi cantonali:

e. decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capover- so 2 e 95 capoverso 3;

Art. 85a Abrogato

Art. 85d Responsabilità verso la Confederazione

1 Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni cagionati dal servizio

cantonale, dagli uffici di collocamento regionali, dalle commissioni tripartite o dagli uffici del lavoro dei suoi Comuni in seguito a un atto punibile o alla violazione di prescrizioni intenzionale o dovuta a negligenza grave. 2 L’ufficio di compensazione fa valere le sue pretese di risarcimento mediante deci- sione formale.

3 I pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.

4 La responsabilità si estingue qualora l’ufficio di compensazione non pronunci una decisione entro un anno a partire dalla data alla quale ha avuto conoscenza del dan- no, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.

Art. 85e Responsabilità dei Cantoni verso gli assicurati e i terzi 1 Gli assicurati e i terzi presentano la domanda di risarcimento dei danni di cui all’articolo 78 LPGA278 all’autorità cantonale competente; essa statuisce mediante decisione. 2 La responsabilità si estingue se il danneggiato non chiede il risarcimento entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.

277 RS 830.1; RU 2002 3371 278 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 88 cpv. 1 lett. d nonché cpv. 3–5

1 I datori di lavoro:

d. soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d’informazione e annuncio. 3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive due anni dopo che l’ufficio di com- pensazione ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso cinque anni dopo il verifi- carsi del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può ri- nunciare all’eccezione della prescrizione. 4 Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia riconducibile a un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.

5 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA279 è esclusa.

Art. 89a Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione

1 Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all’articolo 78

LPGA280 contro l’ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell’AVS, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS o la com- missione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest’ultimo sta- tuisce mediante decisione. 2 Per la responsabilità delle casse di compensazione dell’AVS verso la Confedera- zione si applica per analogia l’articolo 70 LAVS281. L’ufficio di compensazione sta- bilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento.

Art. 92 cpv. 5 primo periodo 5 Ai titolari delle casse di disoccupazione sono rimborsate, dal fondo di compensa- zione, le spese computabili per lo svolgimento dei loro compiti (art. 81); al riguardo, è tenuto debitamente conto delle spese fisse e dei rischi di responsabilità dei titolari delle casse (art. 82 e 82a). ...

Art. 94 Compensazione I crediti fondati sulla presente legge e le ripetizioni di rendite e di indennità giorna- liere dell’AVS, dell’assicurazione per l’invalidità, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, del- l’assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell’AVS/AI e di assegni familiari legali possono essere compensati con prestazioni esigibili dell’assicurazione contro la disoccupazione.

279 RS 830.1; RU 2002 3371 280 RS 830.1; RU 2002 3371 281 RS 831.10; RU 2002 3396

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Art. 95 Restituzione di prestazioni 1 La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA282 ad eccezione dei casi di cui all’articolo 55. 2 La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori. 3 La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.

Art. 96–98 e 99 Abrogati

Titolo prima dell’art. 100 Titolo settimo: Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici

Art. 100 Principi 1 Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capover- so 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA283, la procedura sem- plificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente. 2 In deroga all’articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire la com- petenza in materia di ricorsi a un altro servizio.

Art. 101 Autorità speciale di ricorso

1 Le decisioni e le decisioni su ricorso dell’UFIAML284, nonché le decisioni

dell’ufficio di compensazione possono essere impugnate, in deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA285, davanti alla commissione di ricorso del DFE. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968286 sulla procedura amministrativa.

2 Le decisioni della commissione di ricorso del DFE possono essere impugnate me-

diante ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicura- zioni, conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1943287 sull’organizzazio- ne giudiziaria.

282 RS 830.1; RU 2002 3371 283 RS 830.1; RU 2002 3371

284 Ora: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza del

14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento dell’economia; RS 172.216.1; RU 2000 187). 285 RS 830.1; RU 2002 3371 286 RS 172.021; RU 2002 3394 287 RS 173.110

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Art. 102 Legittimazione speciale di ricorso 1 Contro le decisioni dei servizi cantonali, anche l’UFIAML288 ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni. 2 Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l’UFIAML e i servizi cantonali hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicu- razioni.

Art. 103, 104 e 108 Abrogati

Art. 110 Vigilanza Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA289) provvedono segnatamente all’applica- zione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.

288 Ora: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza del

14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento dell’economia; RS 172.216.1; RU 2000 187). 289 RS 830.1; RU 2002 3371

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