AS 2002 342
Ordinanza sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione
Modifica del 30 gennaio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 gennaio 19961 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 6 Importo del sussidio L’importo del sussidio della Confederazione ammonta al 5 per cento delle spese globali. Per il 2002, è però del 2,5 per cento.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2002.
30 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.141
342 2002-0082