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AS 2002 342

Ordinanza sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione

Modifica del 30 gennaio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 gennaio 19961 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 6 Importo del sussidio L’importo del sussidio della Confederazione ammonta al 5 per cento delle spese globali. Per il 2002, è però del 2,5 per cento.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2002.

30 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 837.141

342 2002-0082

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