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AS 2002 347

Ordinanza sugli esplosivi

Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

Modifica del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 20001 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4 4 Il commercio di pezzi pirotecnici destinati a produrre gas tossici, nebbia o miscugli polverulenti sottostà, oltre che alle prescrizioni della presente ordinanza, anche a quelle della legislazione sui veleni e dell’ordinanza del 9 giugno 19862 sulle sostan- ze.

Titolo che precede l’art. 27 Titolo 3: Diritto di commercio Capitolo 1: Fabbricazione e importazione Sezione 1: Fabbricazione

Art. 27 cpv. 1 1 Le autorizzazioni per la fabbricazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici per usi ci- vili nonché di polvere da sparo sono rilasciate dall’Ufficio centrale.

Art. 31 cpv. 1 1 Le autorizzazioni per l’importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici per usi civili nonché di polvere da sparo sono rilasciate dall’Ufficio centrale.

Sezione 3 (art. 34) Abrogata

2001-2746 347

Ordinanza sugli esplosivi RU 2002

Art. 52 cpv. 3 lett. a

3 La menzione C abilita a:

a. pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni;

Art. 119 cpv. 2 e 4 2 I requisiti di cui agli articoli 8 e 11-17 sulla commercializzazione di esplosivi de- vono essere adempiti a partire dal 1° gennaio 2003. 4 Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i pezzi pirotecnici devono adempire i requisiti degli articoli 24 e 25. Se la procedura d’ammissione giusta l’articolo 24 dovesse subire ritardi per motivi non dipendenti dal richiedente, il termine di transizione è prolungato di due anni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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