AS 2002 3483
Ordinanza 03 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei prezzi
Ordinanza 03 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari e dei premi (Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
del 23 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM), ordina:
Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 1 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 2000 e precedentemente dello 3,90 %; b. le rendite assegnate nel 2001 dell’1,60 %.
Art. 2 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 2 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 2000 e precedentemente dello 0,90 %; b. le rendite assegnate nel 2001 dell’1,10 %.
Art. 3 Anno determinante e importo dell’adeguamento L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’arti- colo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare (OAM).
Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menoma- zione dell’integrità secondo l’articolo 26 capoverso 1 primo periodo OAM è appli- cabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2001, calcolato sul precedente importo annuo di 31 586 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decor- rere dal 1° gennaio 2003.
RS 833.2
2002-2179 3483
Adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare RU 2002 all’evoluzione dei salari e dei premi. O 03
Art. 5 Livello dell’indice 1 Le rendite che devono essere aumentate giusta l’articolo 1 sono adeguate al livello dell’indice del salario nominale di 2042 punti (giugno 1939 = 100).
2 Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo di 108,6 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indeter- minata.
Art. 6 Diritto previdente: abrogazione L’ordinanza 01 dell’8 novembre 20003 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari e dei premi è abrogata.
Art. 7 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 10 novembre 19934 sull’assicurazione militare (OAM) è modificata come segue: Art. 15 cpv. 1
1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capover-
so 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e la rendita d’in- validità secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 130 534 franchi.
Art. 26 cpv. 1, primo periodo
1 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione
dell’integrità ammonta a 31 871 franchi. ...
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
23 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 2000 2696 4 RS 833.11