AS 2002 3485
Ordinanza per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna
Ordinanza per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
Modifica del 16 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 aprile 19911 per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 6 6 Determinante per l’importo da restituire è il rapporto tra il periodo effettivo di uti- lizzazione e quello prestabilito (art. 29 cpv. 1 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi). Il periodo di utilizzazione prestabilito è di 30 anni. In casi di rigore, l’im- porto da restituire può essere ridotto o vi si può rinunciare totalmente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2002.
16 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz