AS 2002 3495
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del 16 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3 3 L’esito della classificazione neutrale della qualità dev’essere riportato per scritto sul documento di pesatura.
Art. 32 cpv. 2 2 Prima del pagamento del primo terzo del prezzo di aggiudicazione non è consentita l’importazione all’ADC o, per le importazioni nel quadro dei contingenti doganali 101 e 102 giusta l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20022 sul libero scambio, all’aliquota di dazio zero.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
16 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz