AS 2002 3496
Decreto federale concernente il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
Decreto federale concernente il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
del 9 giugno 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 19972, decreta:
Art. 1
1 È approvato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla co-
operazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo formulando la seguente dichiarazione: «Conformemente all’articolo 8 del Protocollo aggiuntivo la Svizzera dichiara che applicherà solamente le disposizioni dell’articolo 4.» 3 Il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare, in un secondo tempo e qualora le condizioni dovessero essere adempiute, che la Svizzera applicherà anche le disposi- zioni dell’articolo 5.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 3 marzo 1998 Consiglio nazionale, 9 giugno 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1997 IV 471
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