AS 2002 3513
Decreto federale sull'approvazione degli accordi tra gli Stati dell'AELS e le Repubbliche di Estonia, Lettonia e Lituania
Decreto federale sull’approvazione degli accordi tra gli Stati dell’AELS e le Repubbliche di Estonia, Lettonia e Lituania
del 21 marzo 1997
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 19972 sulla politica economi- ca esterna 96/1+2, decreta:
Art. 1
1 I seguenti accordi e accordi in forma di scambio di lettere sono approvati:
a. Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia, compreso il Protocollo d’intesa; b. Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Estonia relativo al commercio di prodotti agricoli ; c. Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Lettonia, compreso il Protocollo d’intesa; d. Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia relativo al commercio di prodotti agricoli; e. Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Lituania, compreso il Protocollo d’intesa; f. Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania relativo al commercio di prodotti agricoli.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi.
Art. 2 Il presente decreto non sottosta al referendum.
Consiglio degli Stati, 3 marzo 1997 Consiglio nazionale, 21 marzo 1997 Il presidente: Delalay La presidente: Stamm Judith Il secretario: Lanz Il secretario: Anliker
1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1997 II 1
2002-1802 3513
Approvazione degli accordi tra gli Stati dell’AELS e le Repubbliche di Estonia, RU 2002 Lettonia e Lituania
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