AS 2002 3540
Accordo del 6 dicembre 1979 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam concernente i trasporti aerei
Accordo del 6 dicembre 1979 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam concernente i trasporti aerei Modifica dell’Accordo1
Conclusa mediante scambio di note del 27 luglio 1993/13 febbraio 1997 Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
Traduzione2
Art. 1 Definizioni
1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emen- damento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti; b) I paragrafi previamente enumerati alle lettere a)–f) vengono ora enumerati in ordine alfabetico alle lettere b)–g).
Art. 6bis Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’avia- zione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazio- nale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Conven- zione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19634, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19705, della Convenzio- ne per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19716, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, fir- mato a Montreal il 24 febbraio 19887, e di ogni altra convenzione multilaterale rela- tiva alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti
1 RS 0.748.127.197.89; RU 1981 1843
2 Dal testo originale inglese.
3 RS 0.748.0 4 RS 0.748.710.1 5 RS 0.748.710.2 6 RS 0.748.710.3 7 RS 0.748.710.31
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Trasporti aerei. Accordo con il Vietnam RU 2002
contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aero- porti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra mi- naccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposi- zioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromo- bili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di ae- roporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettiva- mente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro pas- seggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione ae- rea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i prov- vedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente. 6. Nel caso in cui una Parte si discosti dalle disposizioni del presente articolo, l’altra Parte può chiedere l’avvio immediato di negoziati con la prima Parte.
Art. 17 Composizione delle controversie 1. La Parti si adoperano per risolvere innanzitutto in via negoziale le controversie che sorgono tra loro sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo. 2. Se le Parti non giungono a una soluzione in via negoziale, possono sottoporre le controversie a qualsiasi persona od organizzazione; se queste non trovano alcuna soluzione, su richiesta di una delle Parti la controversia è sottoposta a un tribunale arbitrale composto di tre arbitri, con ogni Parte che nomina un arbitro e i due arbitri così scelti che designano il terzo arbitro. Ciascuna Parte nomina un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dal momento in cui una Parte riceve la co- municazione, fatta per via diplomatica dall’altra Parte, che quest’ultima chiede una conciliazione della controversia. Il terzo arbitro è designato entro un termine sup- plementare di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti non nomini un arbitro entro il termine stabilito, oppure qualora il terzo arbitro non sia designato entro il termine stabilito, ciascuna Parte può invitare il presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale a designare uno o più arbi-
Trasporti aerei. Accordo con il Vietnam RU 2002
tri, a seconda della necessità. In ogni caso il terzo arbitro dev’essere cittadino di uno Stato terzo e funge da Presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del numero 2 del presente articolo. 4. Se e fintanto che una Parte non si conforma a una decisione pronunciata in virtù del numero 2 del presente articolo, l’altra Parte può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio concesso alla Parte in colpa in base al presente Accordo. 5. Ciascuna Parte sostiene le spese e la rimunerazione del proprio arbitro; la retri- buzione del terzo arbitro e gli sborsi di quest’ultimo e quelli risultanti dall’attività del tribunale arbitrale sono suddivisi in parti uguali fra le Parti.