AS 2002 3546
Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
Traduzione1
Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
Conclusa a Montreal il 1° marzo 1991 Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19942 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 3 aprile 1995 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1998
Gli Stati contraenti alla presente Convenzione, consapevoli delle incidenze degli atti di terrorismo sulla sicurezza nel mondo, esprimendo la loro viva preoccupazione per quanto riguarda gli atti di terrorismo aventi come scopo la distruzione totale di aeronavi, di altri mezzi di trasporto e di altri bersagli, preoccupati per il fatto che sono stati utilizzati esplosivi plastici ed in foglie per compiere questi atti di terrorismo, considerando che il contrassegno degli esplosivi ai fini del rilevamento contribui- rebbe grandemente alla prevenzione di questi atti illeciti, riconoscendo che, al fine di prevenire questi atti illeciti, è necessario istituire con urgenza uno strumento internazionale che obblighi gli Stati ad adottare misure tali da garantire che gli esplosivi plastici ed in foglie siano debitamente contrassegnati ai fini del rilevamento, considerando la Risoluzione 635 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 giugno 1989, nonché la Risoluzione 44/29 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1989 che invita con urgenza 1’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ad intensificare i lavori da essa svolti ai fini della elaborazione di un regime internazionale di contrassegno degli esplosivi plastici o in foglie ai fini del rilevamento, in considerazione della Risoluzione A 27-8 adottata all’unanimità dall’Assemblea (27a sessione) dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ha appro- vato con priorità assoluta la preparazione di un nuovo strumento internazionale re- lativo al contrassegno di esplosivi plastici o in foglie, notando con soddisfazione il ruolo svolto dal Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale nella preparazione della Convenzione, nonché la sua volontà di esercitare le funzioni correlate all’attuazione di tale Convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
RS 0.748.710.4
1 Dal testo originale francese (RO 2002 3546).
2 RU 2002 3545
3546 2002-1111
Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento. Convenzione RU 2002
Art. I Ai fini della presente Convenzione:
1. l’espressione «esplosivi» significa i prodotti esplosivi comunemente deno-
minati «esplosivi plastici», compresi gli esplosivi sotto forma di foglio dut- tile o elastico illustrati nell’annesso tecnico alla presente Convenzione;
2. l’espressione «fattore di rilevamento» significa una sostanza descritta
nell’annesso tecnico alla presente Convenzione che viene aggiunta ad un esplosivo per renderlo identificabile; 3. l’espressione «contrassegno» significa l’aggiunta ad un esplosivo di un fatto- re di rilevamento in conformità con l’annesso tecnico alla presente Conven- zione;
4. l’espressione «manufattura» significa ogni procedimento, compreso il ritrat-
tamento, che dà luogo alla manufattura di esplosivi;
5. l’espressione «dispositivi militari debitamente autorizzati» significa, senza
peraltro che la lista sia esauriente, granate, bombe, proiettili, mine, missili, razzi, cariche cave, granate a mano e perforatori fabbricati esclusivamente a fini militari o di polizia in conformità con le leggi ed i regolamenti dello Stato che è Parte interessata;
6. l’espressione «Stato produttore» significa ogni Stato sul cui territorio sono
fabbricati esplosivi.
Art. II Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire la fabbricazione sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati.
Art. III 1. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed im- pedire l’entrata sul suo territorio o l’uscita dal suo territorio di esplosivi non con- trassegnati. 2. II paragrafo precedente non si applica agli spostamenti, per fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, effettuati dalle autorità di uno Stato parte eser- citanti funzioni militari o di polizia, di esplosivi non contrassegnati sui quali detto Stato parte esercita un controllo in conformità al paragrafo 1 dell’articolo IV.
Art. IV 1. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per esercitare un controllo rigo- roso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi di esplosivi non contrassegnati che sono stati fabbricati o introdotti sul suo territorio anteriormente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato, al fine di impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Conven- zione.
Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento. Convenzione RU 2002
2. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i de- positi di esplosivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che non sono detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia, siano distrutti o utiliz- zati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui, entro tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione per questo Stato. 3. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i de- positi di esplosivi di cui è questione al paragrafo I del presente articolo che sono detenuti dalle sue Autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che non sono incorporati, in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente auto- rizzati, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui entro quindici anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. 4. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per accertarsi della distruzione, il prima possibile, sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati che vi possano venire scoperti e che non sono sottoposti alle norme dei paragrafi precedenti del pre- sente articolo, diversi dai depositi di esplosivi non contrassegnati detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che sono incorporati in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. 5. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per esercitare un controllo rigo- roso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi degli esplosivi di cui al paragrafo II della I a Parte dell’annesso tecnico alla presente Convenzione per impedire che sia- no dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione. 6. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per accertarsi della distruzione il prima possibile sul suo territorio, degli esplosivi non contrassegnati manufatti a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato e che non sono stati incorporati come indicato al capoverso d del paragrafo II
della I a Parte dell’annesso tecnico alla presente Convenzione, nonché degli esplosi- vi non contrassegnati che non rientrano in alcun altro capoverso di detto para- grafo II.
Art. V 1. È istituita dalla presente Convenzione una Commissione internazionale tecnica di esplosivi (in appresso denominata «la Commissione»), composta da almeno quindici membri e da al massimo diciannove membri nominati dal Consiglio dell’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale (in appresso denominata «il Consi- glio») tra persone proposte dagli Stati parte della presente Convenzione. 2. I membri della Commissione sono esperti aventi una esperienza diretta e sostan- ziale nei settori della fabbricazione o del rilevamento di esplosivi, o delle ricerche su esplosivi.
3. I membri della Commissione sono nominati per un periodo di tre anni e possono
essere riconfermati nel loro mandato.
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4. Le sessioni della Commissione sono convocate almeno una volta all’anno alla
sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale oppure nei luoghi e alle date fissate o approvate dal Consiglio. 5. La Commissione adotta il suo regolamento interno, riservata l’approvazione del Consiglio.
Art. VI
1. La Commissione valuta l’andamento tecnico della manufattura, delle operazioni
di contrassegno e del rilevamento degli esplosivi.
2. La Commissione, tramite il Consiglio, comunica le sue conclusioni agli Stati
parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate.
3. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni concernenti
emendamenti dell’annesso tecnico alla presente Convenzione. La Commissione si sforza di adottare le sue decisioni su queste raccomandazioni mediante consenso. In mancanza di consenso, queste decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione. 4. II Consiglio può, dietro raccomandazione della Commissione, proporre agli Stati parte emendamenti dell’annesso tecnico alla presente Convenzione.
Art. VII 1. Ogni Stato parte può, entro novanta giorni dalla data di notifica di una proposta di emendamento dell’annesso tecnico della presente Convenzione, comunicare le sue osservazioni al Consiglio. II Consiglio comunica queste osservazioni non appe- na possibile alla Commissione affinché le esamini. II Consiglio invita ogni Stato parte che formula osservazioni o obiezioni sull’emendamento proposto a consultare la Commissione. 2. La Commissione esamina i pareri degli Stati parte espressi in conformità con il paragrafo precedente e fa rapporto al Consiglio. II Consiglio, dopo aver esaminato il rapporto della Commissione, ed in considerazione della natura dell’emendamento e delle osservazioni degli Stati parte, compresi gli Stati produttori, può proporre l’emendamento per l’adozione di tutti gli Stati parte. 3. Se l’emendamento proposto non è stato respinto da cinque Stati parte o più con notifica per iscritto indirizzata al Consiglio entro novanta giorni dalla data di notifi- ca dell’emendamento da parte del Consiglio, si considera che è stato adottato ed es- so entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua adozione, oppure succes- sivamente ad ogni altro periodo previsto nella proposta di emendamento, per gli Stati parte che non lo avessero formalmente respinto.
4. Gli Stati parte che avranno formalmente respinto l’emendamento proposto po-
tranno in seguito, depositando uno strumento d’accettazione o di approvazione, esprimere il loro consenso in modo da essere vincolati dalle disposizioni dell’emen- damento. 5. Se cinque Stati parte o più si oppongono alla proposta di emendamento, il Consi- glio la rinvia alla Commissione per un esame supplementare.
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6. Se l’emendamento proposto non è stato adottato in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio può altresì convocare una Conferenza di tutti gli Stati parte.
Art. VIII 1. Gli Stati parte comunicano al Consiglio, se possibile, le informazioni che potreb- bero essere utili per la Commissione nell’adempimento delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo VI. 2. Gli Stati parte tengono il Consiglio informato dei provvedimenti da essi adottati ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. II Consiglio comunica queste informazioni a tutti gli Stati parte ed alle Organizzazioni interna- zionali interessate.
Art. IX Il Consiglio, in cooperazione con gli Stati parte e le Organizzazioni internazionali interessate, adotta appropriati provvedimenti per facilitare l’attuazione della presente Convenzione, ivi compresa la concessione di una assistenza tecnica nonché misure che consentano uno scambio di informazioni sull’andamento tecnico dei metodi di contrassegno e di rilevamento degli esplosivi.
Art. X L’annesso tecnico alla presente Convenzione è parte integrante di essa.
Art. XI 1. Ogni controversia tra gli Stati parte relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via negoziale è sottopo- sta ad arbitrato a richiesta di uno di detti Stati. Se, entro sei mesi dalla data della ri- chiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte interna- zionale di Giustizia, presentando ricorso in conformità con lo Statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato parte può, all’atto in cui firma, ratifica, accetta o approva la pre- sente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle di- sposizioni del paragrafo precedente. Gli altri Stati parte non saranno vincolati da queste disposizioni nei confronti di ogni Stato parte che abbia formulato tale riserva. 3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità delle disposizioni del paragrafo precedente potrà abolire questa riserva in qualunque momento me- diante notifica indirizzata al Depositario.
Art. XII Tranne che nei casi di cui all’articolo XI, non può essere formulata nessuna riserva alla presente Convenzione.
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Art. XIII
1. La presente Convenzione sarà aperta il 1° marzo 1991 a Montreal per la firma
degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo svoltasi a Montreal dal 12 febbraio al 1° marzo 1991. Dopo il 1° marzo 1991, essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale fino a quando non entra in vigore in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione potrà aderirvi in ogni tempo. 2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione, all’approva- zione o all’adesione degli Stati. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approva- zione o di adesione saranno depositati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, designata dalle presenti come Depositario. Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato dichiara se è o meno uno Stato produttore. 3. La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, di accettazione, di ap- provazione o di adesione presso il Depositario, a patto che almeno cinque di questi Stati abbiano dichiarato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo che essi sono Stati produttori. Se trentacinque strumenti di ratifica sono depositati prima del deposito degli strumenti da parte di cinque Stati produttori, la presente Conven- zione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione del quinto Stato produttore. 4. Per gli altri Stati, la presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 5. A decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà registrata dal Depositario in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Statuto delle Nazioni Unite ed in conformità alle disposizioni dell’articolo 83 della Conven- zione relativa all’aviazione civile internazionale3 (Chicago, 1944).
Art. XIV Il Depositario notifica senza indugio a tutti i firmatari e Stati parte:
1. ciascuna firma della presente Convenzione e la data della firma;
2. ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazio- ne o di adesione, nonché la data del deposito, indicando espressamente se lo Stato si è dichiarato Stato produttore;
3. la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione;
4. la data di entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione
o del suo annesso tecnico;
3 RS 0.748.0
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5. ogni denuncia effettuata in virtù dell’articolo XV;
6. ogni dichiarazione resa in virtù del paragrafo 2 dell’articolo XI.
Art. XV
1. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per via di notifica
scritta indirizzata al Depositario. 2. La denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta da parte del Depositario.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Montreal il primo giorno del mese di marzo dell’anno mille novecento no- vantuno, in un esemplare originale che include cinque testi facenti ugualmente fede redatti in lingua araba, francese, inglese, russa e spagnola.
Seguono le firme
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Allegato tecnico
Parte prima: Descrizione degli esplosivi I. Gli esplosivi di cui al paragrafo 1 dell’articolo I della presente Convenzione sono i seguenti: a) essi sono composti da uno o più potenti esplosivi i quali, allo stato puro, hanno una pressione di vapore inferiore a 10–4 Pa ad una temperatura di 25 °C; b) nella loro formulazione, includono un legante, e c) dopo essere stati mescolati, sono malleabili o elastici a temperatura normale interna. II. I seguenti esplosivi anche se corrispondono alla descrizione degli esplosivi for- nita al paragrafo I della presente parte, non sono considerati come esplosivi per tutto il tempo che continuano ad essere detenuti o utilizzati ai fini qui sotto menzionati, o che rimangono incorporati nel modo indicato, vale a dire gli esplosivi che: a) sono fabbricati, o detenuti, in quantità limitata per laboratorio unicamente ai fini di lavori debitamente autorizzati di ricerca, di sviluppo o di prove di esplosivi nuovi o modificati; b) sono fabbricati o detenuti in quantità limitata per laboratorio, unicamente ai fini di attività debitamente autorizzate, di addestramento al rilevamento di esplosivi e/o di messa a punto o di prove di materiale di rilevamento di esplosivi; c) sono fabbricati o detenuti in quantità limitate per laboratorio unicamente a fini debitamente autorizzati di sperimentazioni giudiziarie, oppure d) sono destinati ad essere incorporati o sono incorporati in quanto parte inte- grante nei dispositivi militari debitamente autorizzati sul territorio dello Stato di fabbricazione, entro i tre anni successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. I dispositivi in tal modo prodotti du- rante questo periodo di tre anni sono considerati come dispositivi militari debitamente autorizzati in base al paragrafo 4 dell’articolo IV della presente Convenzione. III. Nella presente parte: – l’espressione «debitamente autorizzato(i)» di cui ai capoversi a), b) e c) del paragrafo II, significa «autorizzato(i) dalle disposizioni legislative e regola- mentari dello Stato parte interessato»; – l’espressione «potenti esplosivi» significa in particolar modo la ciclotetra- metilene-tetranitramina (ottogeno, HMX), il tetranitrato di pentaeritrolo (pentrite, PETN) e la ciclotrimetilene-trinitramina (esogeno, RDX).
Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento. Convenzione RU 2002
Parte seconda: Fattori di rilevamento Per fattore di rilevamento si intende una delle sostanze enumerate nella tabella in appresso. I fattori di rilevamento illustrati nella tabella in appresso sono destinati ad essere utilizzati per rendere gli esplosivi più facilmente individuabili con rileva- mento a vapore. In ciascun caso, l’introduzione di un fattore di rilevamento in un esplosivo è effettuata in modo da ottenere una ripartizione omogenea nel prodotto finito. La concentrazione minima di un fattore di rilevamento nel prodotto finito al momento della fabbricazione è quella indicata nella tabella. Tabella
Designazione del fattore Formula molecolare Peso Concentrazione minima di rilevamento molecolare
Dinitrato di etileneglicol C2H4(NO3)2 152 0,2% in massa (EGDN) 2,3 dimetil-2,3-dinitrobutano C6H12(NO2)2 176 0,1% in massa (DMNB) para-Mononitrotoluene C7H7NO2 137 0,5% in massa (p-MNT) orto-Mononitrotoluene C7H7NO2 137 0,5% in massa (o-MNT)
Ogni esplosivo il quale per via della sua composizione naturale, contiene uno dei fattori di rilevamento designati, in concentrazione pari o superiore alla concentra- zione minima richiesta, è considerato come essendo contrassegnato.
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Campo d’applicazione della convenzione il 5 luglio 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Algeria*1 14 novembre 1996 A 21 giugno 1998 Arabia Saudita*1 11 luglio 1996 A 21 giugno 1998 Argentina2 8 marzo 1999 7 maggio 1999 Austria2 31 maggio 1999 30 luglio 1999 Azerbaigian1 4 luglio 2000 A 2 settembre 2000 Bahrein1 30 gennaio 1996 A 21 giugno 1998 Bielorussia1 1° febbraio 2002 7 aprile 2002 Botswana1 19 settembre 2000 A 18 novembre 2000 Brasile*2 4 ottobre 2001 3 dicembre 2001 Bulgaria2 8 settembre 1999 7 novembre 1999 Camerun1 3 giugno 1998 A 2 agosto 1998 Canada2 29 novembre 1996 21 giugno 1998 Cile1 2 agosto 2000 1° ottobre 2000 Cina-Hong Kong1 3 22 marzo 2001 1° luglio 1997 Cuba*1 30 novembre 2001 A 29 gennaio 2002 Danimarca*1 5 ottobre 1998 4 dicembre 1998 Ecuador1 15 dicembre 1995 21 giugno 1998 Egitto1 19 luglio 1993 21 giugno 1998 El Salvador1 18 febbraio 2000 A 18 aprile 2000 Emirati Arabi Uniti1 21 dicembre 1992 A 21 giugno 1998 Eritrea1 1° dicembre 1994 A 21 giugno 1998 Estonia1 5 marzo 1996 A 21 giugno 1998 Finlandia2 5 dicembre 2001 3 febbraio 2002 Francia2 21 maggio 1997 21 giugno 1998 Gambia1 20 giugno 2000 A 19 agosto 2000 Georgia1 25 aprile 2000 A 24 giugno 2000 Germania2 17 dicembre 1998 15 febbraio 1999 Ghana1 22 aprile 1998 21 giugno 1998 Giappone2 26 settembre 1997 A 21 giugno 1998 Giordania1 23 maggio 1996 21 giugno 1998 Grecia2 30 ottobre 1995 21 giugno 1998 Guatemala1 26 novembre 1997 A 21 giugno 1998 India*2 16 novembre 1999 A 15 gennaio 2000 Kazachistan1 18 maggio 1995 A 21 giugno 1998 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso 1 Conformemente al par. 2 dell’art. XIII della Convenzione, questo Stato Parte dichiara di non essere uno Stato produttore. 2 Conformemente al par. 2 dell’art. XIII della Convenzione, questo Stato Parte dichiara di non essere uno Stato produttore. 3 In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 22 marzo 2001, la convenzione è applicabile dal 1 luglio 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento. Convenzione RU 2002
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Kirghizistan1 14 luglio 2000 A 12 settembre 2000 Kuwait1 18 marzo 1996 21 giugno 1998 Lettonia1 17 agosto 1999 A 16 ottobre 1999 Libano1 26 novembre 1997 21 giugno 1998 Lituania1 21 novembre 1996 A 21 giugno 1998 Macedonia1 21 settembre 1998 A 20 novembre 1998 Maldive1 22 marzo 1999 A 21 maggio 1999 Mali1 28 settembre 2000 27 novembre 2000 Malta1 15 novembre 1994 A 21 giugno 1998 Marocco1 26 maggio 1999 A 25 luglio 1999 Messico1 9 aprile 1992 21 giugno 1998 Moldavia1 1° dicembre 1997 A 21 giugno 1998 Monaco1 14 maggio 1998 A 13 luglio 1998 Mongolia1 22 settembre 1999 A 21 novembre 1999 Norvegia2 9 luglio 1992 21 giugno 1998 Oman1 13 dicembre 2001 A 11 febbraio 2002 Paesi Bassi1 4 maggio 1998 3 luglio 1998 Palaos1 30 novembre 2001 A 29 gennaio 2002 Panama1 12 aprile 1996 A 21 giugno 1998 Perù*1 7 febbraio 1996 21 giugno 1998 Qatar1 9 novembre 1998 A 8 gennaio 1999 Regno Unito2 28 aprile 1997 21 giugno 1998 Guernesey 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Isola di Man 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Isole Caimane 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Isole Falkland 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Isole Vergini britanniche 27 novembre 2000 26 gennaio 2001 Jersey 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Montserrat 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Repubblica Ceca2 25 marzo 1993 S 21 giugno 1998 Romania1 21 settembre 1998 A 20 novembre 1998 Samoa1 9 luglio 1998 A 7 settembre 1998 Slovacchia2 20 marzo 1995 S 21 giugno 1998 Slovenia1 5 giugno 2000 A 4 agosto 2000 Spagna2 31 maggio 1994 21 giugno 1998 Sri Lanka1 11 ottobre 2001 A 10 dicembre 2001 Stati Uniti2 9 aprile 1997 21 giugno 1998 Sudafrica2 1° dicembre 1999 A 30 gennaio 2000 Sudan1 25 maggio 2000 A 24 luglio 2000 Svizzera2 3 aprile 1995 21 giugno 1998 Trinidad e Tobago1 3 aprile 2001 A 2 giugno 2001 Tunisia1 28 maggio 1997 A 21 giugno 1998 Turchia*1 14 dicembre 1994 21 giugno 1998 Ucraina1 18 marzo 1999 17 maggio 1999
Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento. Convenzione RU 2002
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Ungheria1 11 gennaio 1994 21 giugno 1998 Uruguay1 14 giugno 2001 A 13 agosto 2001 Uzbekistan1 9 giugno 1999 A 8 agosto 1999 Zambia1 31 maggio 1995 A 21 giugno 1998
Riserve e dichiarazioni Algeria Non si considera vincolata dalle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo XI della Convenzione.
Arabia saudita Il Regno d’Arabia saudita non è vincolato dal paragrafo 1 dell’articolo XI della Convenzione, fatta salva una dichiarazione esplicita da parte sua di caso in caso.
Brasile Stessa riserva dell’Algeria.
Cuba Stessa riserva dell’Algeria.
Danimarca Sino a decisione contraria la Convenzione non si applica alle Isole Feroe
India Stessa riserva dell’Algeria.
Perù Stessa riserva dell’Algeria.
Turchia Stessa riserva dell’Algeria.