AS 2002 3565
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 16 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Art. 65 cpv. 1 e 2
1 La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare:
Metri
a. autoveicoli, esclusi gli autobus 12,00 b. rimorchi, esclusi i semirimorchi 12,00 c. autobus a due assi 13,50 d. autobus a più di due assi 15,00 e. autoarticolati 16,50 f. autotreni 18,75 g. autobus snodati 18,75 2 Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovi- bili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1.
Art. 76 cpv. 5 Abrogato
1 RS 741.11
2002-1843 3565
Norme della circolazione stradale RU 2002
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2002.
16 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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