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AS 2002 3567

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 16 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 3 3 Quando un autobus di lunghezza superiore a 12,00 m o un autobus snodato di lun- ghezza superiore a 18,00 m entrano con un movimento in linea retta nella superficie a corona circolare di cui al capoverso 1, nessuna loro parte deve discostarsi oltre 0,60 m dal piano verticale tangente al lato del veicolo orientato verso l’esterno nel suo movimento in linea retta. Nel caso degli autobus snodati, nella posizione iniziale le due unità del veicolo devono essere allineate a questo piano.

Art. 94 cpv. 1 e 1bis

1 La lunghezza di un autoveicolo non deve superare:

Metri

a. autoveicoli, esclusi gli autobus 12,00 b. autobus a due assi 13,50 c. autobus a più di due assi 15,00 d. autobus snodati 18,75 1bis Agli accessori amovibili quali i box porta-sci, fissati sugli autobus snodati e sugli altri autobus, si applica l’articolo 65 capoverso 2 ONC.

1 RS 741.41

2002-1844 3567

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2002

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2002.

16 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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