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AS 2002 3569

Ordinanza sulle emissioni di aeromobili

Ordinanza sulle emissioni di aeromobili (OEA)

Modifica del 23 ottobre 2002

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 10 gennaio 19961 sulle emissioni di aeromobili (OEA) è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DATEC sulle emissioni di aeromobili (OEA)

II L’allegato è sostituito dalla versione qui appresso.

III La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° ottobre 2002.

23 ottobre 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

Appendice (art. 2)

Valori limite d’emissione e procedure d’esame (secondo l’art. 2)

Le indicazioni delle fonti (volume, capitolo, appendice) si riferiscono all’allegato 16 (Protection de l’environnement) della Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale, volume I (Bruit des aéronefs) fino a e compreso il supplemento numero 7 del 29 ottobre 2001, e volume II (Emissions des moteurs d’aviation) fino a e compreso il supplemento numero 4 del 19 luglio 1999. L’alle- gato in lingua francese e inglese può essere consultato presso l’Ufficio.

1 Rumore dei velivoli (volume I)

11 Per i velivoli a reazione e ad elica con un peso massimo ammissibile al de-

collo superiore a 8618 kg, per i quali la domanda di ammissione del prototi- po è stata accettata prima del 1° gennaio 2006, si applica il capitolo 3, nume- ri da 3.2 a 3.7.

12 Per i velivoli a reazione e ad elica con un peso massimo ammissibile al de-

collo superiore a 8618 kg, per i quali la domanda di ammissione del prototi- po è stata accettata il 1° gennaio 2006 o dopo, si applica il capitolo 4, nume- ri da 4.1 a 4.7.

13 Per i velivoli ad elica con un peso massimo ammissibile al decollo non supe-

riore a 8618 kg e le loro versioni derivate nonché per motoalianti si applica il capitolo 10, numeri da 10.2 a 10.6.

131 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 10, in deroga

al numero 10.4 i valori limite sono calcolati come segue: 68 dB(A) per veli- voli con un peso non superiore a 500 kg, 85 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a 1500 kg; per velivoli di peso intermedio si ap- plica una variazione lineare.

132 L’altezza di riferimento per il sorvolo del microfono è limitata al massimo

a 450 m.

14 Per gli elicotteri si applica il capitolo 8, numeri da 8.1 a 8.7.

141 Per gli elicotteri con un peso massimo ammissibile al decollo non superiore

a 3175 kg si riconoscono anche le disposizioni di cui al capitolo 11, numeri da 11.1 a 11.6.

2 Emissioni dei motori (volume II)

Per i reattori di velivoli subsonici si applica la terza parte del capitolo 2, numeri da 2.1 a 2.4.

2 RS 0.748.0. Gli allegati non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (RU 1999 2691 2692)

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