AS 2002 3571
Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri
Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS)
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 5 Abrogato
Art. 20 cpv. 3 3 Indipendentemente dai contingenti massimi fissati nell’appendice 2, i Cantoni pos- sono, entro il contingente stabilito al capoverso 4, accordare dei permessi di dimora per una durata massima di otto mesi per anno civile a ballerine di cabaret che si esi- biscono in uno spettacolo. Il soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera è impu- tato su tale termine e può comportare al massimo un mese.
II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2002.
30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 823.21
2002-2268 3571
Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri RU 2002
Allegato 1 (Art. 14 e 15)
1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l’esercizio di un’attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 352 Sciaffusa 25 Berna 236 Appenzello Esterno 22 Lucerna 101 Appenzello Interno 6 Uri 12 San Gallo 106 Svitto 36 Grigioni 69 Obvaldo 12 Argovia 123 Nidvaldo 10 Turgovia 59 Glarona 18 Ticino 76 Zugo 30 Vaud 165 Friburgo 63 Vallese 75 Soletta 60 Neuchâtel 60 Basilea Città 77 Ginevra 124 Basilea Campagna 64 Giura 19 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.
3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 maggio 20022 dell’ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizza- ti. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).
2 RU 2002 1778
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Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri RU 2002
Allegato 2 (Art. 20 e 21)
1 I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessiva- mente a 5000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500 Zurigo 235 Sciaffusa 12 Berna 294 Appenzello Esterno 17 Lucerna 120 Appenzello Interno 10 Uri 27 San Gallo 108 Svitto 51 Grigioni 402 Obvaldo 37 Argovia 85 Nidvaldo 20 Turgovia 55 Glarona 18 Ticino 140 Zugo 24 Vaud 218 Friburgo 69 Vallese 277 Soletta 35 Neuchâtel 33 Basilea Città 37 Ginevra 120 Basilea Campagna 38 Giura 18 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500
2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.
3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 maggio 20023 dell’ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizza- ti. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).
3 RU 2002 1778
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