AS 2002 3579
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati
Traduzione1
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati
Concluso a New York il 25 maggio 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 12 giugno 20022 Ratificato con strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 26 giugno 2002 Entrato in vigore per la Svizzera il 26 luglio 2002
Gli Stati parte al presente Protocollo, incoraggiati dal grande sostegno raccolto dalla Convenzione sui diritti del fanciul- lo3, che denota una volontà generale di promuovere e tutelare i diritti dei fanciulli, ribadendo che i diritti dei fanciulli necessitano di una protezione speciale e deside- rosi di lanciare un appello al fine di migliorare incessantemente la situazione dei fanciulli, senza distinzione, e di permettere il loro sviluppo e la loro educazione in condizioni di pace e sicurezza, preoccupati per gli effetti pregiudizievoli e estesi che i conflitti armati hanno sui fanciulli e per le loro ripercussioni a lunga scadenza sul mantenimento di una pace, di una sicurezza e di uno sviluppo sostenibili, condannando il fatto che fanciulli siano utilizzati come bersaglio in conflitti armati, nonché gli attacchi diretti di luoghi protetti dal diritto internazionale, segnatamente luoghi in cui si trovano generalmente numerosi fanciulli, quali le scuole e gli ospe- dali, prendendo atto dell’adozione dello Statuto di Roma della Corte penale internazio- nale4, che include segnatamente tra i crimini di guerra, nei conflitti armati interna- zionali come in quelli non internazionali, il reclutamento forzato o l’arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il loro impiego at- tivo nelle ostilità, considerando pertanto che per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nell’am- bito della Convenzione sui diritti del fanciullo è necessario migliorare la protezione dei fanciulli contro una loro partecipazione a conflitti armati, facendo notare che l’articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo specifica che, ai sensi della Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile, convinti del fatto che l’adozione di un protocollo facoltativo relativo alla Conven- zione che aumenti l’età minima di un eventuale arruolamento nelle forze armate e della partecipazione alle ostilità contribuirà in maniera effettiva all’attuazione del
RS 0.107.1
1 Dal testo originale francese (RO 2002 3579).
2 RU 2002 3578 3 RS 0.107 4 RS 0.312.1
2001-1783 3579
Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione RU 2002
processo secondo il quale l’interesse superiore del fanciullo deve essere poziore in tutte le decisioni che lo concernono, facendo notare che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa svoltasi nel dicembre del 1995 ha raccomandato tra l’altro che le parti a un conflitto prendano tutte le misure possibili per evitare che fanciulli di età inferiore ai 18 anni prendano parte alle ostilità, felicitandosi dell’adozione per consenso, nel giugno del 1999, della Convenzione n. 182 dell’Organizzazione internazionale del Lavoro concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo5 sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione, che vieta il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego in conflitti armati, condannando con una profonda inquietudine l’arruolamento, l’istruzione e l’im- piego – dentro e fuori i confini nazionali – di fanciulli nelle ostilità da parte di grup- pi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità delle persone che reclutano, formano e impiegano fanciulli per questi scopi, ricordando l’obbligo per ogni parte a un conflitto armato di conformarsi alle dispo- sizioni del diritto internazionale umanitario, sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli obiettivi e i principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite6, segnatamente all’articolo 51, né le per- tinenti norme del diritto umanitario, coscienti del fatto che condizioni di pace e sicurezza fondate sul rispetto integrale degli obiettivi e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite e il rispetto degli strumenti relativi ai diritti dell’uomo applicabili sono essenziali per la piena protezione dei fanciulli, segnatamente durante i conflitti armati o durante un’occu- pazione straniera, riconoscendo i bisogni particolari dei fanciulli che, a causa della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, rischiano in modo particolare di essere reclu- tati o impiegati in ostilità in violazione del presente Protocollo, coscienti della necessità di tener conto delle cause economiche, sociali e politiche che stanno alla base della partecipazione di fanciulli a conflitti armati, convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di garan- tire la riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento sociale dei fanciulli vittime di conflitti armati, incoraggiando la partecipazione della comunità e, in particolare, dei fanciulli e delle giovani vittime, alla diffusione di programmi informativi e educativi concernenti l’applicazione del presente Protocollo, hanno convenuto quanto segue:
5 RS 0.822.728.2 6 FF 2001 1086
Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione RU 2002
Art. 1 Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che i membri delle loro forze armate che non hanno ancora compiuto i 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.
Art. 2 Gli Stati parte garantiscono che le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni non vengano arruolate obbligatoriamente nelle loro forze armate.
Art. 3 1. Gli Stati parte aumentano l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle loro forze armate nazionali fissata nell’articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione sui di- ritti del fanciullo, tenendo conto dei principi contenuti in detto articolo e ricono- scendo che in virtù della Convenzione le persone di età inferiore ai 18 anni hanno diritto a una protezione speciale. 2. Ogni Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell’adesione a questo strumento, una dichiarazione vincolante nella quale indica l’età minima a partire dalla quale autorizza l’arruolamento di volontari nelle sue for- ze armate nazionali e descrive le misure da esso previste per garantire che l’arruo- lamento non avvenga con la forza o con la costrizione. 3. Gli Stati parte che autorizzano l’arruolamento di volontari di età inferiore ai 18 anni nelle loro forze armate nazionali prendono misure protettive che garantisca- no almeno che: a) l’arruolamento sia effettivamente volontario; b) l’arruolamento avvenga previo consenso, con cognizione di causa, dei geni- tori o del tutore dell’interessato; c) gli interessati siano informati pienamente degli obblighi connessi al servizio militare; d) gli interessati presentino una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi al servizio militare. 4. Ogni Stato parte può, in ogni momento, rafforzare la sua dichiarazione con una relativa notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà tutti gli altri Stati parte. La notifica diventa effettiva il gior- no in cui il Segretario generale la riceve.
5. L’obbligo di aumentare l’età minima di cui al paragrafo 1 non si applica alle
scuole gestite o poste sotto il controllo delle forze armate degli Stati parte, confor- memente agli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo.
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Art. 4 1. I gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero in nessuna circostanza arruolare né impiegare in ostilità persone di età inferiore ai 18 anni. 2. Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili per impedire l’arruolamento e l’impiego di queste persone, segnatamente la misure di ordine giuridico volte a vie- tare e punire penalmente siffatte pratiche. 3. L’applicazione del presente articolo non ha effetti sullo statuto giuridico di una parte a un conflitto armato.
Art. 5 Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di impedire l’applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti in- ternazionali e del diritto internazionale umanitario più propizi alla realizzazione dei diritti del fanciullo.
Art. 6 1. Ogni Stato parte prende tutte le misure di ordine giuridico, amministrativo o altro volte a garantire l’applicazione e il rispetto effettivi delle disposizioni del presente Protocollo nei limiti della sua competenza. 2. Gli Stati parte si impegnano a far conoscere in maniera generale i principi e le disposizioni del presente Protocollo agli adulti e anche ai fanciulli, per mezzo di strumenti adeguati. 3. Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che le perso- ne rientranti nella loro competenza che sono arruolate o impiegate in ostilità in vio- lazione del presente Protocollo siano smobilitate o liberate in altro modo dagli ob- blighi militari. Se necessario, gli Stati parte accordano a dette persone tutta l’assistenza adeguata ai fini della loro riabilitazione fisica e psichica e del loro rein- serimento sociale.
Art. 7 1. Gli Stati parte cooperano all’applicazione del presente Protocollo, segnatamente nell’ambito della prevenzione di qualsiasi attività contraria a quest’ultimo, nonché della riabilitazione e del reinserimento sociale delle persone vittime di atti contrari al presente Protocollo, anche attraverso la cooperazione tecnica e l’assistenza finanzia- ria. Quest’assistenza e questa cooperazione avvengono d’intesa con gli Stati parte interessati e le competenti organizzazioni internazionali. 2. Gli Stati parte che sono in grado di farlo forniscono detta assistenza nell’ambito di programmi multilaterali, bilaterali o di altro tipo o, se del caso, nell’ambito di un fondo volontario istituito conformemente alle regole definite dall’Assemblea gene- rale.
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Art. 8 1. Ogni Stato parte presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto conte- nente informazioni dettagliate sui provvedimenti da esso adottati per applicare le disposizioni del Protocollo, segnatamente quelle concernenti la partecipazione e l’arruolamento. 2. Dopo aver presentato il proprio rapporto dettagliato, ogni Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, conformemente all’arti- colo 44 della Convenzione, tutti i dati ulteriori relativi all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parte al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni. 3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parte ulteriori informa- zioni relative all’applicazione del presente Protocollo.
Art. 9 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte alla Con- venzione o che l’hanno firmata. 2. Il presente Protocollo sottostà alla ratifica ed è aperto all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario ge- nerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione del deposito di ogni dichiarazione in virtù dell’articolo 3.
Art. 10 1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo o che vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore un mese dopo la data del deposito da parte di detto Stato dello strumento di ratifica o di adesione.
Art. 11
1. Ogni Stato parte può, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo per
mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli altri Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia diventa effettiva un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Tuttavia, se alla sca- denza del termine di un anno lo Stato parte autore della denuncia è coinvolto in un conflitto armato, questa diventerà effettiva soltanto alla fine del conflitto. 2. La denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi in virtù del presente Pro- tocollo nei confronti di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia diventa effettiva. La denuncia non compromette inoltre in nessun modo l’ulteriore
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esame di qualsiasi questione con cui il Comitato dei diritti del fanciullo è stato adito prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.
Art. 12
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi comunica in seguito la proposta di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di far sapere se siano favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte in vista dell’esame della proposta e della sua messa ai voti. Se entro quattro mesi dalla data della comunicazione almeno un terzo degli Stati parte si pronunciano in favore della convocazione di siffatta conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli emendamenti adottati dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza sono sottoposti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per approvazione.
2. Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 entra
in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea generale e accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte. 3. Se entra in vigore, un emendamento è vincolante per gli Stati parte che l’hanno accettato, mentre per gli altri Stati parte continuano ad applicarsi le disposizioni del presente Protocollo e gli emendamenti anteriori da essi accettati.
Art. 13 1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazio- ni Unite. 2. Il Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite farà pervenire copia certifi- cata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.
Seguono le firme
Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione RU 2002
I Campo d’applicazione del protocollo il 15 settembre 2002
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Andorra* 30 aprile 2001 12 febbraio 2002 Austria* 1° febbraio 2002 12 febbraio 2002 Azerbaigian* 3 luglio 2002 3 agosto 2002 Bangladesh* 6 settembre 2000 12 febbraio 2002 Belgio* 6 maggio 2002 6 giugno 2002 Bulgaria* 12 febbraio 2002 12 marzo 2002 Canada* 7 luglio 2000 12 febbraio 2002 Capo Verde* 10 maggio 2002 A 10 giugno 2002 Congo (Kinshasa)* 11 novembre 2001 12 febbraio 2002 El Salvador* 18 aprile 2002 18 maggio 2002 Finlandia* 10 aprile 2002 10 maggio 2002 Giamaica* 9 maggio 2002 9 giugno 2002 Guatemala* 9 maggio 2002 9 giugno 2002 Honduras* 14 agosto 2002 A 14 settembre 2002 Islanda* 1° ottobre 2001 12 febbraio 2002 Italia* 9 maggio 2002 9 giugno 2002 Kenya* 28 gennaio 2002 12 febbraio 2002 Mali* 16 maggio 2002 16 giugno 2002 Malta* 9 maggio 2002 9 giugno 2002 Marocco* 22 maggio 2002 22 giugno 2002 Messico* 15 marzo 2002 15 aprile 2002 Monaco* 13 novembre 2001 12 febbraio 2002 Namibia* 16 aprile 2002 16 maggio 2002 Nuova Zelanda* 1 12 novembre 2001 12 febbraio 2002 Panama* 8 agosto 2001 12 febbraio 2002 Perù* 8 maggio 2002 8 giugno 2002 Qatar* 25 luglio 2002 A 25 agosto 2002 Repubblica Ceca* 30 novembre 2001 12 febbraio 2002 Romania* 10 novembre 2001 12 febbraio 2002 Ruanda* 23 aprile 2002 A 23 maggio 2002 Santa Sede* 24 ottobre 2001 12 febbraio 2002 Sierra Leone* 15 maggio 2002 5 giugno 2002 Spagna* 8 marzo 2002 8 aprile 2002 Sri Lanka* 8 settembre 2000 12 febbraio 2002 Svizzera* 26 giugno 2002 26 luglio 2002 Tagikistan* 5 agosto 2002 A 5 settembre 2002
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Uganda* 6 maggio 2002 A 6 giugno 2002 Vietnam* 20 dicembre 2001 12 febbraio 2002 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso 1 La presente ratifica si applicherà alle Tokelau soltanto quando il Governo della Nuova Zelanda avrà depositato una dichiarazione in merito presso il depositario.
II Riserve e dichiarazioni Andorra Per quanto concerne l’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Principato di Andorra dichiara di non disporre attualmente di forze armate. Gli unici corpi spe- ciali presenti sul territorio del Principato sono quelli della Polizia e delle Dogane. Per esservi ammessi l’età richiesta non deve essere al di sotto di quella fissata nell’articolo 2 del Protocollo facoltativo. Il Principato di Andorra intende inoltre reiterare il proprio disaccordo circa il contenuto dell’articolo 2 nella misura in cui consente il reclutamento volontario di giovani di età inferiore ai 18 anni.
Austria Secondo la legislazione austriaca l’età minima per l’arruolamento volontario di cit- tadini austriaci nelle forze armate nazionali (Bundesheer) è di 17 anni. Conformemente all’articolo 15 in connessione con l’articolo 65 c) della legge au- striaca del 1990 sulla difesa nazionale (Wehrgesetz 1990), l’arruolamento di volon- tari di età compresa tra i 17 e i 18 anni avviene unicamente previo consenso formale dei genitori o del rappresentante legale. Le disposizioni della legge austriaca del 1990 sulla difesa nazionale, come anche i rimedi giuridici garantiti dalla Costituzione federale austriaca, assicurano una tutela giuridica ai giovani volontari di età inferiore ai 18 anni nel contesto di tale decisio- ne. Una garanzia supplementare scaturisce dalla rigorosa applicazione dei principi della legalità, del buon governo e di un’efficace tutela giuridica.
Azerbaigian In applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 del Protocollo facoltativo, la Re- pubblica dell’Azerbaigian dichiara, conformemente alla legge nazionale del 3 no- vembre 1992 sul servizio militare, che i cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian e le altre persone, qualora adempiano le condizioni richieste per effettuare il servizio militare, possono arruolarsi volontariamente ed essere ammessi al servizio militare attivo della scuola militare dei cadetti. La legislazione vigente nella Repubblica d’Azerbaigian garantisce che questo servizio non avviene con la forza o con la co- strizione bensì previo consenso, con cognizione di causa, dei genitori o del tutore e
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che le persone arruolate sono pienamente informate degli obblighi connessi con il servizio militare; inoltre esse devono presentare una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi nelle forze armate nazionali.
Bangladesh In conformità dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh dichiara che l’età minima autorizzata per l’arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 16 anni per i sottuffi- ciali e per la truppa e di 17 anni per gli ufficiali, previo libero consenso dei genitori o del rappresentante legale senza eccezione. Il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh indica inoltre qui di seguito le garanzie adottate affinché l’arruolamento non avvenga con la forza o con la costri- zione: – la procedura di arruolamento nelle forze armate nazionali avviene, sia per gli ufficiali che per le altre categorie di militari, attraverso la stampa e i media nazionali senza eccezione; – l’incorporazione di nuove reclute avviene invariabilmente in luogo pubblico, su un terreno scolastico o in altri spazi analoghi. Il pubblico può assistervi; – prima di presentarsi, la recluta deve produrre un attestazione scritta dei pro- pri genitori o del tutore nella quale dichiarano di acconsentire al suo arruo- lamento. Se il genitore o il tutore sono analfabeti, la dichiarazione è veri- ficata e controfirmata dal presidente del parishad dell’unione (consiglio lo- cale); – la recluta è tenuta a presentare un certificato di nascita, un’attestazione sco- lastica e un fascicolo scolastico completo; – tutte le reclute, ufficiali o altri, saranno sottoposte a visita medica rigorosa, incluso il controllo della pubertà. Le reclute impubere saranno automatica- mente respinte; – tutte le reclute senza alcuna eccezione e a qualsiasi rango appartengano de- vono seguire due anni di istruzione obbligatoria per cui non saranno asse- gnate alle unità combattenti prima del diciottesimo anno di età. Tutti gli uf- ficiali, i sottufficiali e la truppa sono accuratamente selezionati prima di es- sere incorporati nelle unità combattenti e sono parimenti sottoposti a una se- rie di test di maturità psicologica inclusa la comprensione di nozioni di di- ritto internazionale in materia di conflitti armati acquisiti a tutti i livelli. Il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh dichiara che continuerà ad applicare, senza eccezione, controlli severi conformemente agli obblighi assunti in virtù del Protocollo facoltativo.
Belgio 1. In conformità dell’articolo 3 paragrafo 2 e in considerazione dell’articolo 3 para- grafo 5, il Governo del Regno del Belgio precisa che l’età minima per l’arruo- lamento di volontari nelle forze armate belghe non è inferiore ai 18 anni.
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2. Il Governo del Regno del Belgio precisa che la legge belga vieta tassativamente alle persone di età inferiore ai 18 anni di partecipare, in tempo di pace e in tempo di guerra, a qualsiasi operazione per il mantenimento della pace o a qualsiasi forma di arruolamento operativo armato. Inoltre sono vietate le milizie non governative a pre- scindere dall’età delle persone interessate.
3. Il Governo del Regno del Belgio non darà seguito ad una domanda di assistenza
giudiziaria se destinata a creare una discriminazione tra le forze governative e non governative in violazione del principio del diritto internazionale umanitario di ugua- glianza delle Parti al conflitto, incluso in caso di conflitto armato a carattere non internazionale.
Bulgaria La Repubblica di Bulgaria dichiara che tutti i cittadini bulgari di sesso maschile che hanno compiuto i 18 anni di età sottostanno all’obbligo del servizio militare. I cittadini bulgari che hanno prestato il giuramento di fedeltà e hanno svolto il loro servizio militare o i due terzi di tale servizio obbligatorio sono ammessi, su richiesta, al servizio ordinario. I minori sono istruiti in scuole militari a condizione che firmino un accordo a tal fine con il consenso dei loro genitori o del tutore. Raggiunta la maggiore età gli stagisti firmano un accordo ai fini dell’istruzione nel servizio militare ordinario.
Canada Conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Canada di- chiara quanto segue:
1. Le Forze armate canadesi consentono l’arruolamento di volontari a partire
dall’età minima di 16 anni.
2. Le Forze armate canadesi hanno adottato le seguenti garanzie affinché l’ar-
ruolamento di persone di età inferiore ai 18 anni non avvenga con la forza o con la costrizione: a) l’arruolamento nelle Forze canadesi è volontario. In Canada non vigono il servizio di leva né altre forme di arruolamento forzato o obbligatorio. In merito le campagne per l’arruolamento nelle Forze canadesi sono unicamente informative. Chiunque desideri arruolarsi nelle Forze cana- desi deve fare una domanda in tal senso. Se le Forze canadesi offrono un posto particolare, il candidato non è tenuto ad accettarlo; b) l’arruolamento di persone di età inferiore ai 18 anni avviene previo li- bero consenso dei genitori o del tutore. L’articolo 20 paragrafo 3 della Legge sulla difesa nazionale stipula: «l’arruolamento nelle Forze armate canadesi di persone di età inferiore ai 18 anni è subordinato al consenso del padre, della madre o del tutore»; c) le persone di età inferiore ai 18 anni sono pienamente informate degli obblighi connessi al servizio militare in seno alle Forze armate. Nume- rosi filmati e opuscoli illustrativi concernenti gli obblighi connessi al
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servizio militare sono a disposizione di tutti coloro che auspicano ar- ruolarsi nelle Forze armate canadesi; d) le persone di età inferiore ai 18 anni devono presentare una prova affi- dabile della loro età prima di essere ammesse nelle Forze armate cana- desi. Ogni candidato deve esibire un documento giuridicamente ricono- sciuto, sia l’originale sia una copia certificata dell’atto di nascita o di battesimo, quale prova affidabile della sua età.
Capo Verde La Repubblica di Capo Verde dichiara, a nome del proprio Governo, che l’età mi- nima per l’arruolamento volontario – speciale – nelle Forze armate di Capo Verde è di 17 anni, in conformità con l’articolo 31 del decreto legislativo n. 6/93 del 24 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 18 serie I. Inoltre, il decreto legge n. 37/96 del 30 settembre 1986 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 serie I, che disciplina le disposizioni contemplate nel citato decreto legislativo, stabilisce nel suo articolo 60: L’arruolamento speciale si applica ai cittadini che di propria iniziativa e in totale libertà decidono di prestare servizio militare alle seguenti condizioni: a) avere l’età minima di 17 anni; b) avere il consenso dei genitori o del tutore; c) avere l’idoneità psicofisica al servizio militare. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 6/93 come anche gli articoli 29 e 63 del de- creto legge n. 37/96 stabiliscono che le persone che intendono arruolarsi devono essere pienamente informate degli obblighi connessi al servizio militare nazionale mediante una documentazione adeguata elaborata dallo Stato maggiore delle Forze Armate. Secondo l’articolo 28 del detto decreto legge, tutti i volontari devono esibire prima dell’arruolamento la loro carta nazionale o il passaporto in quanto prova affidabile della loro identità. Benché l’articolo 8 del decreto legislativo n. 6/93 preveda che in situazioni di con- flitto armato l’età minima/massima per l’arruolamento può essere modificata, il fatto che la Repubblica di Capo Verde sia vincolata alla Convenzione sui diritti del fan- ciullo e divenga Parte al Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fan- ciulli a conflitti armati, implica che in nessun caso l’età minima potrà essere inferio- re ai 17 anni. Infatti, la Costituzione della Repubblica prevede nell’articolo 12 para- grafo 4 che le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune e del diritto internazionale convenzionale, debitamente approvati o ratificati, prevalgono su tutti gli atti legislativi e normativi interni di valore infracostituzionale dopo la loro entrata in vigore nell’ordine giuridico internazionale e interno.
Congo (Kinshasa) In virtù dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, la Repubblica demo- cratica del Congo si impegna ad applicare il principio del divieto d’arruolamento di
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fanciulli nelle forze combattenti come sancito dal decreto legge n. 66 del 9 giugno 2000 sulla smobilitazione e sul reinserimento sociale di gruppi vulnerabili presenti nelle forze armate combattenti e ad adottare ogni possibile provvedimento affinché le persone di età inferiore ai 18 anni non vengano arruolate nelle forze armate con- golesi o in qualsiasi altro gruppo armato pubblico o privato sull’insieme del territo- rio della Repubblica democratica del Congo.
El Salvador In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Re- pubblica di El Salvador dichiara che l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 16 anni in conformità degli articoli 2 e 6 della legge salvadoregna relativa al servizio militare e alle forze armate di riserva. Affinché l’arruolamento sia effettivamente volontario le autorità salvadoregne hanno predi- sposto le seguenti garanzie: – i minori di 16 anni devono presentare alla Direzione dell’arruolamento e della riserva o ad uno degli uffici che ne dipendono, una domanda scritta nella quale dichiarano senza equivoci di voler prestare servizio militare; – è richiesto il certificato di nascita o la carta di identità del minore; – un attestato con il quale i genitori del minore, il tutore o il rappresentante le- gale dichiarano di essere a conoscenza della domanda e di acconsentirvi, in virtù delle disposizioni relative alla patria potestà (sez. II art. 206 e seg. del Codice di famiglia); – l’accettazione della domanda è subordinata alle necessità del servizio mili- tare.
Finlandia In virtù dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo finlandese dichiara che l’età minima per l’arruolamento nelle forze armate nazionali è di 18 anni. L’età minima si applica indistintamente al servizio militare degli uomini e al servizio volontario delle donne.
Giamaica Conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltati- vo, la Giamaica dichiara quanto segue:
1. L’età minima per il servizio di leva e per l’arruolamento volontario nella
Forza di difesa giamaicana è di 18 anni. 2. La Forza di difesa giamaicana, in virtù della legge del 1962 relativa alla di- fesa nazionale (Regular Force Enlistment And Service Regulations), ha adottato le misure precauzionali qui di seguito per garantire che l’arruola- mento delle persone di età inferiore ai 18 anni non avvenga con la forza o con al costrizione: a) l’arruolamento nella Forza di difesa giamaicana è volontario. Ogni in- dividuo che auspica integrare la Forza di difesa giamaicana deve com-
Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione RU 2002
pilare un formulario pertinente (Notice Paper), conformemente alla se- zione 5 della legge citata; b) al momento di consegnare il formulario all’interessato, quest’ultimo è avvertito che è passibile di sanzioni in caso di falsa dichiarazione; c) il responsabile dell’arruolamento deve assicurarsi che la persona da ar- ruolare abbia compiuto i 18 anni di età o, secondo i casi, non abbia su- perato i 18 anni; d) il responsabile dell’arruolamento deve leggere o far leggere all’interes- sato le domande elencate nel documento di attestazione e assicurarsi che le risposte a dette domande siano debitamente compilate; e) l’autorizzazione scritta dei genitori è obbligatoria per i volontari che hanno compiuto i 17 anni e mezzo di età. Le persone di questa catego- ria non sono autorizzate a ricevere un diploma rilasciato da uno stabi- limento di formazione a convalida di una formazione di soldato fintanto che non avranno compiuto i diciotto (18) anni di età. 3. Gli interessati devono presentare una prova affidabile della loro età per pote- re svolgere il loro servizio militare ed esibire inoltre un documento legal- mente riconosciuto, vale a dire l’originale o una copia certificata conforme del loro atto di nascita.
4. Se la Forza di difesa giamaicana propone un posto al candidato,
quest’ultimo non è obbligato ad accettarlo.
Guatemala In conformità dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Repubblica del Guatemala dichiara che il Guatemala non consente l’arruolamento obbligatorio nelle forze armate prima dell’età di 18 anni; in applicazione dell’articolo 3 paragrafo 4 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione dei fanciulli a conflitti armati, presenterà ulte- riormente le garanzie previste onde vigilare affinché l’arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione.
Honduras Nell’intento di precisare il campo d’applicazione del presente e di depositare il suo strumento di ratifica, il Governo della Repubblica dell’Honduras dichiara confor- memente all’articolo 3 del Protocollo che in virtù della sua legislazione nazionale e nel rispetto di un sistema educativo, sociale, umano e democratico lo Stato del- l’Honduras ha stabilito a 18 anni l’età minima dell’arruolamento volontario nelle forze armate nazionali. Esso ha deciso di sottoporre il presente accordo per esame al Congresso nazionale sovrano conformemente al paragrafo 30 dell’articolo 205 della Costituzione della Repubblica.
Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione RU 2002
Islanda Per quanto concerne l’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, la Repubbli- ca d’Islanda dichiara di non avere forze armate nazionali; di conseguenza le disposi- zioni relative all’età minima per l’arruolamento sono prive d’oggetto per quanto concerne la Repubblica d’Islanda.
Italia Ai sensi dell’articolo 3 il Governo della Repubblica Italiana dichiara: – la legislazione italiana sull’arruolamento di volontari prevede l’età minima di 17 anni sia per anticipare, su richiesta, il servizio di leva sia per quanto concerne la coscrizione volontaria (periodo di servizio a breve termine e an- nuo); – al momento della coscrizione volontaria la vigente legislazione garantisce l’applicazione dell’articolo 3 paragrafo 3 del Protocollo, in particolare per quanto riguarda il consenso formale dei genitori o del tutore del coscritto.
Kenya Il Governo della Repubblica del Kenya dichiara che la propria legge fissa a 18 anni l’età minima per l’arruolamento nelle forze armate. L’arruolamento è pienamente volontario e può essere effettuato solo in assoluta cognizione di causa. In Kenya non vige la coscrizione. Il Governo della Repubblica del Kenya si riserva il diritto di sviluppare, modificare o rafforzare in ogni momento la presente dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale notifica entrerà in vigore alla data in cui il Segretario generale la riceve.
Mali Conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Repubblica del Mali dichiara che l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di diciotto (18) anni compiuti. Nessun ragazzo o ra- gazza di età inferiore ai 18 anni potranno essere arruolati o autorizzati a farlo anche volontariamente, né essere iscritti come elementi delle forze armate nazionali. Il Governo del Mali garantisce la presente Dichiarazione e si impegna a punire ogni trasgressore, qualunque sia il suo livello di responsabilità, con pene adeguate e pro- porzionate alla loro gravità, in virtù del diritto penale. I fanciulli vittime di un arruolamento illecito nelle forze armate nazionali potranno, secondo la loro situazione, beneficiare di misure di riabilitazione e di reinserimento socioeconomico.
Malta Ai sensi della legge sulle forze armate di Malta adottata nel 1970 (cap. 220 delle leggi di Malta), l’arruolamento nelle forze armate di Malta è volontario e le persone di età inferiore ai 17 anni e 6 mesi non possono essere arruolate. Le persone di età inferiore ai 18 anni non potranno essere arruolate senza il consenso scritto del padre
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o, se l’interessato non sottostà alla potestà del padre, della madre o di qualsiasi altra persona che ne ha la tutela. In ogni caso, l’arruolamento di persone di età inferiore ai 18 anni giunge al termine quando l’interessato compie i 18 anni; l’arruolamento de- ve pertanto essere rinnovato. Ogni potenziale recluta deve esibire il proprio certifi- cato di nascita rilasciato dal Servizio di stato civile come prova affidabile della sua età. La legge sulle forze armate di Malta prevede parimenti che tutte le persone che in- tendono arruolarsi nelle forze regolari devono essere prima informate sulle condi- zioni generali dell’arruolamento; l’agente reclutatore acconsente all’arruolamento nelle forze armate regolari unicamente dopo essersi accertato che la futura recluta ha ricevuto la notifica, ne ha compreso il senso e auspica arruolarsi. In pratica, già fin dal 1970 le forze armate di Malta non hanno arruolato persone di età inferiore ai 18 anni. Il Governo maltese dichiara inoltre che se in futuro venisse- ro arruolate persone di età inferiore ai 18 anni, tali unità non sarebbero impiegate in ostilità. La normativa sulle forze armate di Malta prevede un programma di formazione nel cui ambito le persone di età inferiore ai 17 anni e 6 mesi possono essere impiegate ai fini della formazione, senza pertanto svolgere operazioni di combattimento; dal
1970 non è stato effettuato alcun arruolamento di questo genere.
Marocco Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo concernente la partecipazione di fan- ciulli a conflitti armati, il Regno del Marocco dichiara che l’età minima richiesta dalla legge nazionale per l’arruolamento di volontari nelle forze armate è di 18 anni.
Messico Conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltati- vo, gli Stati Uniti del Messico dichiarano che: i) L’età minima richiesta per l’arruolamento volontario nelle forze armate na- zionali è fissata a 18 anni. ii) La legge sul servizio militare dispone all’articolo 24 che i volontari sono ar- ruolati nel servizio attivo unicamente per raggiungere l’effettivo fissato dal Ministro della difesa nazionale e a patto di adempiere le seguenti condizioni: I. presentare una domanda di arruolamento; II. essere cittadini messicani, avere compiuto almeno i 18 anni di età e al massimo i 30 anni oppure i 40 anni per il personale dei corpi specializ- zati. Le persone di età inferiore ai 18 anni e di oltre 16 anni possono essere ammesse nelle unità di trasmissione per seguire una formazione tecnica nel quadro di un contratto con lo Stato che non dovrà superare una du- rata di cinque anni. Conformemente all’articolo 25 della legge sul servizio militare, l’arruo- lamento anticipato nel servizio attivo può essere concesso unicamente nei seguenti casi:
Diritti del fanciullo. Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione RU 2002
I. L’interessato desidera lasciare il Paese in un momento in cui avrebbe dovuto arruolarsi in conformità del regolamento, se è maggiorenne e ha compiuto i 16 anni al momento del deposito della domanda di arruolamento. II. L’interessato è vincolato dai propri studi. Il numero massimo di persone che possono fruire di un arruolamento anticipato sarà fissato annualmente dal Ministero della difesa nazionale. Dichiarazione interpretativa: Il Governo degli Stati Uniti del Messico dichiara che la responsabilità dell’arruo- lamento ad opera di gruppi armati di minori di età inferiore ai 18 anni o della loro partecipazione alle ostilità, incombe esclusivamente a detti gruppi e non può essere imputato allo Stato messicano il quale è tenuto ad applicare in ogni circostanza i principi che sanciscono il diritto internazionale umanitario.
Monaco Conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Principato di Monaco dichiara di essere vincolato dal Trattato franco-monegasco del 17 luglio 1918; di conseguenza la Repubblica francese garantisce al Principato di Monaco la difesa integrale del suo territorio. Nel Principato gli unici corpi con statuto militare sono quelli dei Carabinieri del Principe e dei Vigili del Fuoco. In virtù delle disposizioni dell’Ordinanza Sovrana n. 8017 del 1° giugno 1984 sullo statuto dei militari della forza pubblica, i Carabi- nieri e i Vigili del Fuoco devono avere compiuto almeno i 20 anni di età.
Namibia Conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, la Namibia di- chiara quanto segue:
1. L’età minima autorizzata per l’arruolamento volontario nelle Forze armate
della Namibia è di 18 anni.
2. Le Forze armate della Namibia hanno adottato le seguenti garanzie affinché
l’arruolamento di persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni non avvenga con la forza o con la costrizione: a) le possibilità di fare carriera nelle Forze armate della Namibia sono an- nunciate una volta l’anno nei quotidiani locali e attraverso le emissioni radiofoniche allo scopo di invitare i giovani di ambo i sessi che ne fos- sero interessati a candidarsi; b) di norma, il candidato non è costretto ad accettare il posto se le Forze armate della Namibia offrono un posto particolare; c) le offerte nella carriera militare possono emanare dalle forze armate ter- restri (fanteria, genio), dall’aeronautica, dalla marina, dal servizio delle comunicazioni e dai servizi sanitari. I candidati seguono un periodo di istruzione durante il quale vengono informati circa i loro doveri di futu- ri soldati nelle diverse armi e servizi menzionati. Al termine di questo
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periodo i candidati possono scegliere in quale corpo dell’esercito fare carriera; d) per garantire l’assenza di qualsiasi forma di costrizione remota o indi- retta, le Forze armate della Namibia esigono che i candidati: i) siano incensurati, ii) siano cittadini della Namibia.
3. Dato che le Forze armate della Namibia non autorizzano per principio l’ar-
ruolamento volontario prima dei 18 anni di età, i candidati devono fornire una prova affidabile della loro età mediante presentazione di un certificato di nascita, di documenti di identità ufficiali o di copie certificate conformi di detti documenti.
4. L’arruolamento nelle Forze armate della Namibia è sempre volontario. Nella
Namibia non vige il servizio di leva né alcuna altra forma di servizio militare obbligatorio.
Nuova Zelanda Il Governo neozelandese dichiara che l’età minima per l’arruolamento volontario nelle forze armate neozelandesi è di 17 anni. Il Governo neozelandese dichiara inol- tre che le garanzie previste per vigilare affinché l’arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione sono segnatamente le seguenti: a) procedure di arruolamento nella Forza di difesa che obbligano il personale responsabile ad assicurarsi che l’arruolamento sia effettivamente volontario; b) misure legislative che richiedono il consenso del genitore o del tutore se tale consenso è sancito dalla legislazione neozelandese. Il genitore o il tutore de- ve parimenti dichiarare di essere al corrente che la futura recluta potrebbe essere assegnata al servizio attivo non appena compiuto il 18° anno di età; c) una procedura di arruolamento dettagliata e trasparente atta a garantire che tutte le persone siano informate pienamente degli obblighi connessi con il servizio militare prima di prestare giuramento; d) una procedura di arruolamento che esige dagli interessati la presentazione di un certificato di nascita come prova affidabile della loro età.
Panama La Repubblica di Panama dichiara di non possedere forze armate. Essa è dotata di una forza pubblica civile che comprende la Polizia nazionale, il Servizio aereo na- zionale, il Servizio marittimo nazionale e il Servizio della protezione delle istituzio- ni. Lo statuto giuridico di questa forza pubblica civile dispone tra l’altro che per es- sere ammessi in una delle componenti citate occorre avere raggiunto la maggiore età (18 anni).
Perù Il Governo peruviano dichiara, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 para- grafo 2 del Protocollo facoltativo e in applicazione della legislazione nazionale, che l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni.
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Qatar Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 3 del Protocollo fa- coltativo, lo Stato del Qatar dichiara che l’arruolamento nelle sue forze armate e in altre forze regolari è volontario e aperto a chiunque abbia l’età di 18 anni; dichiara inoltre che prende in considerazione le misure protettive di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3. Lo Stato del Qatar precisa inoltre che la sua legislazione nazionale con contiene al- cuna disposizione che preveda un arruolamento obbligatorio o forzato di qualsiasi forma.
Repubblica Ceca Adottando il presente Protocollo facoltativo, la Repubblica Ceca dichiara, in con- formità delle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2, che l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni. Tale età mini- ma è sancita dalla legge.
Romania Il servizio militare è obbligatorio per tutti i cittadini romeni di sesso maschile che hanno compiuto il ventesimo anno di età; in tempo di guerra o, su speciale richiesta, in tempo di pace, possono essere arruolati a partire dai 18 anni di età.
Rwanda Età minima dell’arruolamento volontario: 18 anni. Età minima richiesta per l’iscrizione nelle scuole gestite o controllate dalle forze armate: senza oggetto. Statuto degli allievi iscritti in dette scuole (fanno parte delle forze armate?): senza oggetto. Prova dell’età richiesta: certificato di nascita. Composizione delle forze armate: uomini e donne maggiorenni.
Santa Sede Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo la Santa Sede dichiara per quanto riguarda il territorio della Città del Vaticano, che in virtù del regola- mento del 1976 della Guardia Pontificia Svizzera, l’arruolamento dei propri membri è totalmente volontario e l’età minima è fissata a 19 anni.
Sierra Leone Per quanto concerne l’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Repubblica della Sierra Leone dichiara quanto segue: 1. l’età minima richiesta per l’arruolamento di volontari nelle forze armate è di
18 anni;
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2. l’arruolamento nelle forze armate nazionali non è obbligatorio e non avviene
con la forza o con la costrizione;
3. l’arruolamento è strettamente volontario.
Spagna Conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 del Protocollo facoltativo, la Spa- gna dichiara che l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze armate na- zionali è di 18 anni.
Sri Lanka Conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, la Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka dichiara che secondo la sua legislazione lo Sri Lanka: a) non autorizza l’arruolamento obbligatorio, forzato o costrittivo nelle forze armate nazionali; b) l’arruolamento è unicamente volontario; c) l’età minima richiesta per l’arruolamento di volontari nelle forze armate na- zionali è di 18 anni.
Svizzera Il Governo svizzero dichiara in accordo con l’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo che l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze armate na- zionali è di 18 anni. Tale età è prevista dall’ordinamento giuridico svizzero.
Tagikistan Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 3 del Protocollo facoltativo, il Ministero dichiara in nome della Repubblica del Tagikistan che le persone di età inferiore ai 18 anni non possono arruolarsi volontariamente nelle forze armate della Repubblica.
Uganda Il Governo della Repubblica ugandese dichiara che la legge fissa a 18 anni l’età mi- nima per l’arruolamento nelle forze armate. L’arruolamento è totalmente ed effetti- vamente volontario ed ha luogo con l’assenso, con conoscenza di causa, dell’in- teressato. In Uganda non vige il servizio militare obbligatorio. Il Governo della Repubblica dell’Uganda si riserva il diritto, in ogni momento, di modificare, emendare o rafforzare la presente dichiarazione con una notifica indiriz- zata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La notifica avrà effetto il giorno in cui il Segretario generale la riceve.
Vietnam Difendere la Patria è dovere e diritto assoluto di ogni cittadino. I cittadini hanno l’obbligo di svolgere il servizio militare e partecipare alla costruzione della difesa nazionale popolare.
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In virtù delle leggi della Repubblica socialista del Vietnam, sono arruolati nel- l’esercito soltanto i cittadini di sesso maschile a partire dai 18 anni di età. Le perso- ne di età inferiore ai 18 anni non partecipano direttamente ai combattimenti salvo qualora tale provvedimento fosse necessario per difendere l’indipendenza, la sovra- nità, l’unità e l’integrità territoriale del Paese. I cittadini di sesso maschile di 17 anni di età al massimo che auspicano fare carriera nell’esercito possono essere ammessi nelle scuole militari. L’arruolamento volonta- rio nelle scuole militari si svolge parimenti mediante le seguenti misure: – la legge sull’obbligo del servizio militare e le altre disposizioni applicabili al reclutamento nelle scuole militari sono ampiamente diffuse dai media; – coloro che auspicano iscriversi volontariamente in una scuola militare devo- no compilare un questionario e superare con successo i concorsi e devono inoltre presentare un certificato di nascita rilasciato dall’autorità locale com- petente, gli attestati scolastici e il diploma di fine ciclo secondario nonché subire un esame medico ai fini della loro idoneità fisica a frequentare una scuola militare e a servire nell’esercito.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.