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AS 2002 361

Ordinanza concernente il versamento di un assegno unico al personale del settore dei PF nel 2002

Ordinanza concernente il versamento di un assegno unico al personale del settore dei PF nel 2002

del 24 gennaio 2002 Adottata dal Consiglio federale il 13 febbraio 2002

Il Consiglio dei PF, visti gli articoli 15 e 37 capoverso 3 della legge federale del 24 maggio 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale della Confederazione (ordinanza quadro LPers), ordina:

Art. 1 Assegno Nel 2002 gli impiegati del settore dei PF, il cui rapporto d’impiego è iniziato prima del 1° gennaio 2002 e non è gravato da disdetta al momento del versamento, perce- piscono un assegno unico.

Art. 2 Ammontare dell’assegno 1 L’assegno ammonta all’1,0 per cento dello stipendio secondo l’articolo 15 LPers.

2 Gli apprendisti hanno diritto a un assegno di 200 franchi a prescindere dalla durata del rapporto d’impiego. 3 L’ammontare dell’assegno per gli impiegati a tempo parziale dipende dal grado di occupazione al momento del versamento.

Art. 3 Eccezioni Non hanno diritto all’assegno: a. gli impiegati le cui prestazioni non rispondono alle aspettative al momento del versamento dell’assegno; b. gli impiegati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare al momento del versamento; c. le persone impiegate per un breve periodo o che lavorano irregolarmente al momento del versamento; d. i pensionati rioccupati dalla Confederazione al momento del versamento.

RS 172.220.111.82

2002-0217 361

Versamento di un assegno unico al personale del settore dei PF nel 2002 RU 2002

Art. 4 Versamento 1 L’assegno è versato dall’istituzione presso cui l’avente diritto è impiegato al mo- mento del versamento. 2 Se al momento del versamento l’impiegato è in congedo di lunga durata o in con- gedo non pagato, l’assegno gli è versato con il primo stipendio successivo alla ripre- sa del lavoro.

Art. 5 Ripercussioni L’assegno non si ripercuote sulla 13a mensilità, sulla gratificazione per anzianità di servizio, sul versamento dello stipendio in caso di decesso né sull’indennità vacan- ze.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002 e resta valida fino al 31 di- cembre 2002.

24 gennaio 2002 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il delegato e vicepresidente, Stephan Bieri