AS 2002 3612
Decreto federale che rinnova la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale
Decreto federale che rinnova la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale
del 25 giugno 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8 e 39 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 19972, decreta:
Art. 1 1 Il .Consiglio federale è autorizzato a rinnovare senza modifiche la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale, per il periodo 26 dicembre 1998–25 dicembre 2003. 2 Il Consiglio federale informa le Camere federali in merito alla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 25 giugno 1998 Consiglio nazionale, 24 giugno 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
RS 941.151.3 1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1998 63
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