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AS 2002 363

Ordinanza sugli esami federali di maturità

Ordinanza sull’esame svizzero di maturità

Modifica del 13 febbraio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. g Abrogata

Art. 5 Ammissione Se i documenti d’iscrizione attestano che le condizioni di ammissione sono adem- piute, l’Ufficio federale ne informa il candidato per scritto indicandogli la data e il luogo della sessione, il termine di pagamento delle tasse d’iscrizione nonché il ter- mine di ritiro della candidatura.

Art. 7 cpv. 2 Abrogato

Art. 17 Maturità bilingue 1 Il candidato può conseguire un attestato con la menzione «maturità bilingue» se presenta tre materie d’esame in una seconda lingua.

2 Come materie possono essere scelte:

a. storia, geografia, introduzione all’economia e al diritto, biologia, chimica e fisica tra le materie fondamentali; b. storia, geografia, economia e diritto, biologia, chimica, fisica, filosofia e pe- dagogia/psicologia tra le opzioni complementari.

3 Almeno una materia deve appartenere all’ambito delle scienze umane e sociali.

4 La seconda lingua può essere scelta tra le lingue nazionali tedesco, francese e ita- liano. L’Ufficio federale può autorizzare la scelta dell’inglese. 5 La Commissione può adeguare il tipo di esame alle particolari esigenze della matu- rità bilingue.

1 RS 413.12

2002-0147 363

Ordinanza sugli esami federali di maturità RU 2002

6 Può introdurre progressivamente le materie proposte a scelta.

7 Disciplina nelle direttive le materie che possono essere scelte e la procedura d’e- same.

Art. 20 cpv. 3 e 4

3 Il primo esame parziale verte sulle materie fondamentali seguenti:

a. scienze naturali; b. scienze umane e sociali; c. arti figurative o musica.

4 Il secondo esame parziale verte:

a. sulle materie fondamentali:

1. prima lingua,

2. seconda lingua nazionale,

3. terza lingua,

4. matematica;

b. sull’opzione specifica; c. sull’opzione complementare e d. sulla presentazione del lavoro di maturità.

Art. 31 cpv. 2 2 Qualsiasi esame cominciato nelle condizioni definite dal vecchio diritto può essere terminato secondo questo diritto entro la fine del 2005. Tuttavia: a. gli esami scritti nella seconda e terza lingua nazionali, in inglese, in spagno- lo e in russo nonché quelli di matematica dei tipi A, B, D, E sono organizzati e valutati secondo gli obiettivi, i programmi, le procedure e i criteri di valu- tazione definiti nelle Direttive per il livello di competenza normale; b. gli esami scritti di matematica di tipo C sono organizzati e valutati secondo gli obiettivi, il programma, le procedure e i criteri di valutazione definiti nel- le Direttive per il livello di competenza superiore.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

13 febbraio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Ordinanza sugli esami federali di maturità RU 2002

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