AS 2002 3635
Ordinanza concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato
Ordinanza concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 all’ordinanza del 3 febbraio 19931 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitratoè modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 173.31
2002-1613 3635
Ordinanza concernente l’organizzazione e la procedura RU 2002 delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato
Allegato 1 (art. 1)
Commissioni federali di ricorso e di arbitrato la cui organizzazione e procedura sono determinate dall’ordinanza e relative unità amministrative competenti
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Dipartimento federale dell’interno Commissione di ricorso PF Commissione di ricorso in materia di promovimento della ricerca Commissione di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia Commissione di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero Commissione di ricorso in materia di prestazioni collettive dell’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità Commissione di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Commissione di ricorso in materia di elenco delle specialità dell’assicurazione ma- lattia Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni Commissione di ricorso in materia di agenti terapeutici ...
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