AS 2002 3641
Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente l'amministrazione dell'esercito
Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente l’amministrazione dell’esercito
del 4 ottobre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20011, decreta:
I Il decreto federale del 30 marzo 19492 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificato come segue:
Titolo Ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito (OAE-AF)
Ingresso visti gli articoli 29 e 149 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM), ...
Art. 12 n. 1 Abrogato
Art. 86, 87, 88 cpv. 1 e 2, 89–97 Abrogati
Titolo prima dell’art. 98 VIIIa. Impianti militari
Art. 99, 104 e 106–108 Abrogati
2001-0816 3641
Amministrazione dell’esercito. O dell’AF RU 2002
Art. 112 cpv. 2 secondo periodo
2 ... L’articolo 135 capoversi 2–4 LM è applicabile per analogia.
Art. 113 cpv. 3 3 La Confederazione assume la responsabilità anche dei danni che si verificano du- rante la stima d’entrata e d’uscita o le ispezioni. L’articolo 135 capoversi 2–4 LM è applicabile per analogia.
Art. 123–131 Abrogati
Art. 167 cpv. 1 1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore del presente decreto4.
II Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Entrata in vigore
1 L’abrogazione dell’articolo 12 numero 1 ha effetto dal 1° gennaio 2003.
2 L’entrata in vigore delle altre disposizioni sarà fissata ulteriormente.
30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz