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AS 2002 3641

Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente l’amministrazione dell’esercito

del 4 ottobre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20011, decreta:

I Il decreto federale del 30 marzo 19492 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificato come segue:

Titolo Ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito (OAE-AF)

Ingresso visti gli articoli 29 e 149 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM), ...

Art. 12 n. 1 Abrogato

Art. 86, 87, 88 cpv. 1 e 2, 89–97 Abrogati

Titolo prima dell’art. 98 VIIIa. Impianti militari

Art. 99, 104 e 106–108 Abrogati

2001-0816 3641

Amministrazione dell’esercito. O dell’AF RU 2002

Art. 112 cpv. 2 secondo periodo

2 ... L’articolo 135 capoversi 2–4 LM è applicabile per analogia.

Art. 113 cpv. 3 3 La Confederazione assume la responsabilità anche dei danni che si verificano du- rante la stima d’entrata e d’uscita o le ispezioni. L’articolo 135 capoversi 2–4 LM è applicabile per analogia.

Art. 123–131 Abrogati

Art. 167 cpv. 1 1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore del presente decreto4.

II Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Entrata in vigore

1 L’abrogazione dell’articolo 12 numero 1 ha effetto dal 1° gennaio 2003.

2 L’entrata in vigore delle altre disposizioni sarà fissata ulteriormente.

30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 Oggi: Ordinanza dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 Cost., RS 101).