AS 2002 3652
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso l'Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell'Università di Ginevra
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso l’Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell’Università di Ginevra
del 20 settembre 2002
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza stabilisce il modello speciale secondo cui si svolgono l’inse- gnamento e gli esami presso l’Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell’Università di Ginevra (Istituto).
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti di medicina dentaria del terzo e del quarto anno di studi. 2 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni del- l’OPMed nonché dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici dentisti.
Sezione 2: Programmi di studio
Art. 3 Obiettivi dell’insegnamento 1 Al termine dell’insegnamento pratico e teorico gli studenti sono abilitati a identifi- care, prevenire e curare malattie della bocca e della mascella. 2 Il contatto con i pazienti è configurato in modo che gli studenti siano resi atti a integrare nella pratica quotidiana le conoscenze nonché le capacità e le tecniche ac- quisite.
RS 811.112.31
3652 2002-0929
Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso RU 2002 l’Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell’Università di Ginevra
Art. 4 Insegnamento teorico 1 L’insegnamento teorico consiste in lezioni e in unità di insegnamento ad orienta- mento teorico. 2 Nelle unità di insegnamento ad orientamento teorico gli studenti lavorano in modo autonomo in piccoli gruppi su problemi scelti di carattere clinico. Definiscono i pro- pri obiettivi di apprendimento e approfondiscono i problemi, integrando nozioni di scienze generali, scienze cliniche e scienze psicosociali.
3 L’insegnamento teorico include i seguenti settori:
a. morfologia, embriologia e istologia del sistema masticatorio; b. fisiopatologia generale e speciale; c. farmacologia e tossicologia; d. patologia generale e speciale; e. microbiologia e immunologia; f. medicina clinica per dentisti; g. traumatologia generale e speciale; h. epidemiologia; i. medicina preventiva; j. paradontologia; k. chirurgia e stomatologia; l. protesi dentaria (amovibile e fissa); m. gerontologia; n. ortodonzia; o. pedodonzia; p. cariologia.
Art. 5 Insegnamento pratico L’insegnamento pratico include i seguenti settori: a. cariologia; b. paradontologia; c. chirurgia orale; d. stomatologia; e ortodonzia; f. pedodonzia; g. endodonzia; h. protesi amovibile;
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i. protesi fissa; j. medicina preventiva; k mioartropatie del sistema masticatorio.
Sezione 3: Ordinamento relativo agli esami e alla promozione
Art. 6 Esami e valutazione
1 Durante e al termine del terzo e del quarto anno di studi si svolge un esame.
2 Ogni esame consiste in uno o più esami intermedi teorici o pratici.
3 Le prestazioni degli studenti negli esami intermedi sono valutate in intervalli di mezzi voti. 4 Per ogni esame è assegnato un voto principale calcolato sulla media dei voti par- ziali conseguiti negli esami intermedi che lo compongono e arrotondato a un voto intero. 5 Un esame è considerato superato quando la media dei voti parziali raggiunge alme- no il 4,0.
Art. 7 Ripetizioni
1 Ogni esame può essere ripetuto due volte.
2 Per la prima ripetizione di uno o di ambedue gli esami di un anno di studi e per la continuazione di esami l’Istituto può riservare le date delle sessioni d’esame prima dell’inizio del prossimo anno di studi. 3 Per la seconda ripetizione di uno o di ambedue gli esami di un anno di studi si de- ve provare di aver frequentato una seconda volta il pertinente anno di studi.
Art. 8 Promozione Sono ammessi a frequentare l’anno di studi successivo solo gli studenti che hanno superato ambedue gli esami di un anno di studi.
Sezione 4: Modalità generali d’esame
Art. 9 Informazioni agli studenti L’Istituto comunica per scritto agli studenti, all’inizio del pertinente anno di studio: a. le modalità d’esame dei singoli esami intermedi; b. la data di ogni singolo esame intermedio; c. la data della prima ripetizione degli esami di un anno di studi prima dell’ini- zio del successivo anno di studi;
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d. i criteri di ponderazione dei singoli esami intermedi che compongono un esame; e. i programmi di studio determinanti per i singoli esami intermedi; f. i corsi di insegnamento e le verifiche di conoscenza intermedie dichiarati obbligatori dall’Istituto; g. la presenza minima ai corsi di insegnamento richiesta dall’Istituto.
Art. 10 Condizioni di ammissione 1 Chi intende sostenere gli esami deve iscriversi conformemente alle modalità enun- ciate nell’OPMed. 2 Sono ammessi agli esami del pertinente anno di studi gli studenti che hanno fre- quentato i corsi di insegnamento dichiarati obbligatori dall’Istituto e che hanno su- perato le verifiche di conoscenza intermedie. 3 L’Istituto comunica alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) gli studenti che non adempiono i requisiti di cui al capo- verso 2. 4 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami o alla revoca di un’autorizzazione di ammissione precedentemente rilasciata.
Art. 11 Esaminatori e valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che hanno partecipato all’insegnamento nell’ambito del modulo speciale. Gli esaminatori sono nominati dalla Giunta diretti- va su proposta dell’Istituto. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami che si svolgono secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente d’esame (presidente locale o un suo supplente). Gli esami pratici sono sorvegliati con controlli a caso da un presi- dente d’esame, a seconda delle possibilità.
Art. 12 Comunicazione dei risultati degli esami
1 L’Istituto comunica al presidente d’esame i risultati degli esami.
2 Il presidente d’esame comunica agli studenti il risultato di ogni modulo speciale mediante una decisione formale.
Art. 13 Esclusione definitiva Un’esclusione definitiva dal corso di studi previsto dal modulo speciale dell’Istituto comporta l’esclusione definitiva da tutti gli altri esami di medicina comparabili (cor- so di studi previsto dal modulo speciale o corso di studi convenzionale in medicina dentaria di altri istituti).
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Art. 14 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è retta dall’articolo 46 OPMed e dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
Sezione 5: Tasse e indennità
Art. 15 Tasse Per ogni esame è prelevata una tassa di 130 franchi.
Art. 16 Indennità per medici liberi professionisti I medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle inden- nità disciplinate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19844 che sta- bilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni medi- che.
Sezione 6: Valutazione e modifica del modulo speciale
Art. 17 Valutazione Le esperienze fatte con il modulo speciale devono essere sottoposte a continue valu- tazioni.
Art. 18 Comunicazione delle modifiche Le modifiche della presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del pertinente anno di studi.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 19 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 20 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti del terzo anno di studi a partire dall’anno 2002/2003 e del quarto anno di studi a partire dall’anno 2003/2004. 2 L’esame nelle materie cliniche fondamentali per dentisti si svolge per l’ultima volta secondo il diritto vigente nel 2004.
3 RS 172.021 4 RS 811.112.11
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3 Per motivi gravi l’Istituto nel 2003 e nel 2004 può indire solo una sessione d’esa- me nelle materie fondamentali per medici dentisti. 4 La decisione concernente il computo di esami dell’Istituto secondo il diritto vigen- te e di esami secondo i corsi di studi di moduli speciali o corsi di studi convenzio- nali di medicina dentaria di altri Istituti negli esami secondo il modulo speciale spetta alla Giunta direttiva su proposta dell’Istituto.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002.
20 settembre 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss
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Allegato
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui elencate sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 1° novembre 19995 concernente la sperimentazione di un
modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Berna
Art. 10a Indennità per medici liberi professionisti I medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle inden- nità disciplinate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19846 che sta- bilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni medi- che.
2. Ordinanza del 25 agosto 19957 concernente la sperimentazione di un
modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra
Art. 10b Indennità per medici liberi professionisti I medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle inden- nità disciplinate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19848 che sta- bilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni medi- che.
3. Ordinanza del 24 ottobre 19969 concernente la sperimentazione di un modulo
speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’università di Losanna
Art. 10a Indennità per medici liberi professionisti I medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle inden- nità disciplinate agli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 198410 che sta-
5 RS 811.112.241 6 RS 811.112.11 7 RS 811.112.22 8 RS 811.112.11 9 RS 811.112.242 10 RS 811.112.11
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bilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni medi- che.
4. Ordinanza del 1° novembre 199911 concernente la sperimentazione di un
modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell’Università di Berna
Art. 10 cpv. 2
2 È superato l’insieme degli esami se:
a. la media dell’insieme degli esami è almeno 4; b. nell’insieme degli esami è stata ottenuta al massimo una nota principale infe- riore al 4, ma non al 3; c. nelle singole prove d’esame, che consistono al massimo in due esami inter- medi, è stata ottenuta al massimo una nota parziale inferiore al 4, ma non al 3; d. nelle singole prove d’esame, che consistono al massimo in quattro esami in- termedi, sono state ottenute al massimo due note parziali inferiori al 4, ma non al 3.
Art. 13a Indennità per veterinari liberi professionisti I veterinari liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle indennità disciplinate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 198412 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.
11 RS 811.112.41 12 RS 811.112.11