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AS 2002 3673

Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb)

del 22 marzo 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 dicembre 20002, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la sicu- rezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Sviz- zera. 2 Sono fatte salve le misure del Consiglio federale volte a preservare gli interessi del Paese ai sensi dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.

3 Le misure coercitive possono segnatamente:

a. limitare, direttamente o indirettamente, il traffico delle merci, dei servizi, dei pagamenti e dei capitali, la circolazione delle persone e gli scambi scientifi- ci, tecnologici e culturali; b. consistere in divieti, obblighi di autorizzazione e di notificazione nonché in altre restrizioni di diritti.

Art. 2 Competenza 1 Il Consiglio federale è competente per emanare le misure coercitive. Può stabilire deroghe per sostenere attività umanitarie o per tutelare interessi svizzeri. 2 Può segnatamente stabilire deroghe ai sensi del capoverso 1 per la fornitura di der- rate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici che servono a scopi umanitari.

3 Le misure coercitive sono emanate sotto forma di ordinanza.

RS 946.231

2000-0358 3673

Legge sugli embarghi RU 2002

Sezione 2: Controllo

Art. 3 Obbligo di informare Chiunque è interessato, direttamente o indirettamente, da misure previste dalla pre- sente legge è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e a pre- sentare i documenti necessari per una valutazione o un controllo esaustivi.

Art. 4 Attribuzioni degli organi di controllo 1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere, senza preavviso e durante l’orario di lavoro usuale, ai locali commerciali delle persone tenute a fornire infor- mazioni, a ispezionarli e a consultare i documenti pertinenti. Assicurano le prove a carico.

2 Essi possono avvalersi delle polizie dei Cantoni e dei Comuni e degli organi

istruttori dell’Amministrazione delle dogane. 3 Gli organi di controllo e le autorità di cui essi si avvalgono sono tenuti al segreto d’ufficio e prendono, nel proprio campo, le precauzioni necessarie per impedire lo spionaggio economico.

Sezione 3: Protezione dei dati e collaborazione fra autorità

Art. 5 Trattamento dei dati 1 Le autorità federali competenti possono trattare dati personali nella misura in cui è necessario per l’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’artico- lo 2 capoverso 3. 2 Esse possono trattare dati personali degni di particolare protezione solo se tali dati concernono sanzioni e procedimenti amministrativi o penali. Altri dati personali de- gni di particolare protezione possono essere trattati solo se è indispensabile per la trattazione di un singolo caso.

Art. 6 Assistenza amministrativa in Svizzera Le autorità federali competenti e gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni pos- sono comunicarsi e comunicare alle competenti autorità di vigilanza dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui è necessario all’ese- cuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3.

Art. 7 Assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità svizzere e estere 1 Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di preven- zione dei reati o di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali, nella misura in cui:

Legge sugli embarghi RU 2002

a. è necessario all’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3 o di prescrizioni estere corrispondenti o di prescri- zioni di organizzazioni internazionali; e b. le autorità estere, le organizzazioni o i consessi internazionali sono vincolati dal segreto d’ufficio o da un obbligo analogo di mantenere il segreto e ga- rantiscono nel loro campo la protezione contro lo spionaggio industriale. 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni o consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo possono comunicare loro dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concer- nenti segnatamente: a. la qualità, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, l’impiego previsto e i destinatari dei beni; b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazio- ne dei beni; c. le modalità finanziarie dell’operazione; d. i conti bloccati e i valori patrimoniali. 3 Le autorità federali possono comunicare i dati di cui al capoverso 2, di propria ini- ziativa o su domanda dello Stato estero, se lo Stato in questione: a. accorda la reciprocità e applica esso pure le sanzioni internazionali; b. garantisce che i dati sono trattati unicamente per scopi conformi alla pre- sente legge; e c. garantisce che i dati sono utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa in virtù della natura del reato. 4 L’amministrazione federale interessata valuta, d’intesa con l’ufficio federale com- petente per l’assistenza giudiziaria3, se sono soddisfatte le condizioni per l’utilizzo di dati in un procedimento penale secondo il capoverso 3 lettera c. 5 Le autorità federali possono comunicare i dati anche a organizzazioni o consessi internazionali, alle condizioni di cui al capoverso 3; in tal caso si può rinunciare al requisito della reciprocità. 6 In caso d’infrazioni alla presente legge, è possibile accordare assistenza giudiziaria alle autorità estere, alle organizzazioni o ai consessi internazionali di cui al capover- so 1. Tali infrazioni non sono considerate reati contro provvedimenti di politica mo- netaria, commerciale o economica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 19814; rimangono ap- plicabili le disposizioni procedurali di tale legge.

3 Attualmente l’Ufficio federale di giustizia

4 RS 351.1

Legge sugli embarghi RU 2002

Sezione 4: Protezione giuridica

Art. 8 La procedura per i ricorsi contro le decisioni adottate in virtù della presente legge è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura federale.

Sezione 5: Disposizioni penali e misure

Art. 9 Delitti 1 Chiunque intenzionalmente viola disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3, la cui violazione è dichiarata punibile, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 500 000 franchi. 2 Nei casi gravi, la pena è la detenzione fino a cinque anni. Con la pena privativa della libertà può essere cumulata la multa fino a un milione di franchi. 3 Se il reato è commesso per negligenza, la pena è la detenzione fino a tre mesi o la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 10 Contravvenzioni

1 Chiunque intenzionalmente:

a. rifiuta di fornire le informazioni, i documenti o l’accesso ai locali commer- ciali secondo gli articoli 3 e 4 capoverso 1, o fornisce indicazioni false o fallaci in merito; b. viola in altro modo disposizioni della presente legge o disposizioni delle or- dinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3, la cui violazione è dichiarata puni- bile, o viola una decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un’altra fattispecie penale, è punito con l’arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se il reato è commesso per negligenza, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.

4 L’azione penale si prescrive in cinque anni. In caso di interruzione, il termine or- dinario della prescrizione non può essere superato di più della metà.

Art. 11 Concorso di diverse disposizioni penali 1 Se un’infrazione alla presente legge costituisce simultaneamente un’infrazione alla legge sul materiale bellico del 13 dicembre 19965, alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego del 13 dicembre 19966 o alla legge sull’energia nucleare del 23 di-

5 RS 514.51 6 RS 946.202

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cembre 19597, sono applicabili solo le disposizioni penali di quella legge che preve- de la pena più severa. 2 Se un’infrazione alla presente legge costituisce simultaneamente un’infrazione ai divieti secondo l’articolo 76 della legge sulle dogane del 1° ottobre 19258, sono ap- plicabili solo le disposizioni penali della legge sulle dogane; è fatto salvo il capover- so 1.

Art. 12 Infrazioni commesse nelle aziende Alle infrazioni commesse nelle aziende è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo.

Art. 13 Confisca di oggetti e di valori patrimoniali 1 Oggetti e valori patrimoniali sottostanti a una misura coercitiva sono confiscati, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, se non è garantito che sa- ranno ulteriormente utilizzati conformemente al diritto. 2 Gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati nonché l’eventuale ricavo della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione.

Art. 14 Giurisdizione 1 È applicabile la legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministra- tivo. 2 Se le disposizioni penali della presente legge sono applicabili, il Ministero pubbli- co della Confederazione può, su richiesta dell’amministrazione federale interessata, aprire un’inchiesta se l’importanza del reato lo giustifica. L’apertura dell’inchiesta da parte del Ministero pubblico della Confederazione fonda la giurisdizione fede- rale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Rapporto Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sull’applicazione della presente legge mediante i rapporti sulla politica economica esterna.

Art. 16 Aggiornamento degli allegati di ordinanze Il Dipartimento competente11 può aggiornare gli allegati delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3.

7 RS 732.0 8 RS 631.0 9 RS 313.0 10 RS 313.0

11 Attualmente il Dipartimento federale dell’economia.

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Art. 17 Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge sul materiale bellico del 13 dicembre 199612

Ingresso visti gli articoli 41 capoversi 2 e 3 nonché 64bis della Costituzione federale13 e la competenza della Confederazione in materia di affari esteri14, …

Art. 25 L’autorizzazione è esclusa se sono state ordinate misure coercitive conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 200215.

2. Legge sul controllo dei beni a duplice impiego del 13 dicembre 199616

Ingresso visti la competenza della Confederazione in materia di affari esteri17 e l’articolo 64bis della Costituzione federale18, …

Art. 6 cpv. 1

1 L’autorizzazione è rifiutata se:

a. l’attività prevista contravviene ad accordi internazionali; b. l’attività prevista contravviene a misure di controllo internazionali non ob- bligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera; c. sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 200219.

12 RS 514.51 13 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 107 capoverso 2 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 14 Questa descrizione di competenza corrisponde all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 15 RS 946.231; RU 2002 3673 16 RS 946.202 17 Questa descrizione di competenza corrisponde all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 18 Questa disposizione corrisponde all’articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 19 RS 946.231; RU 2002 3673

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3. Legge sull’energia nucleare del 23 dicembre 195920

Ingresso visti gli articoli 24quinquies, 64 e 64bis della Costituzione federale21, …

Art. 5 cpv. 6 6 La licenza di cui al capoverso 1 dev’essere negata, se sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 200222.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002 Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 18 luglio 2002.23

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

20 RS 732.0 21 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 90, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 22 RS 946.231; RU 2002 3673 23 FF 2002 2501