AS 2002 3680
Legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods
Legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods
Modifica del 22 giugno 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti il rapporto della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale del 15 maggio 20001; visto il parere del Consiglio federale del 4 dicembre 20002, decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19913 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods è modificata come segue:
Ingresso vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri4; visto l’articolo 39 della Costituzione federale5, …
Art. 2 Accordi internazionali 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere ac- cordi internazionali concernenti gli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dell’Associazione internazionale per lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale. 2 Prima di sottoscrivere gli aumenti di capitale secondo il capoverso 1, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale. 3 La partecipazione agli aumenti di capitale del Fondo monetario internazionale è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea federale.