Lexipedia

AS 2002 3716

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19594 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI),

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità | Lexipedia | Lexipedia