AS 2002 3726
Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 3a capoverso 7, 3d capoverso 4 e 19 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),
Art. 1 cpv. 3 e 22a Abrogati
Art. 25 cpv. 2 lett. c e d
2 La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione
dal momento seguente: c. nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con la diminuzione dell’ecce- denza delle spese, al più tardi dall’inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l’obbligo di informare; d. nel caso previsto dal capoverso 1 lettera d, dall’inizio del mese in cui fu an- nunciato il cambiamento, ma il più presto dall’inizio del mese in cui tale cambiamento è intervenuto e il più tardi dall’inizio del mese seguente a quello in cui è stata emanata la nuova decisione. È fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l’obbligo di informare.
3726 2001-2691
Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2002 i superstiti e l'invalidità
Art. 27 Compensazione Gli importi da restituire possono essere compensati con le prestazioni complementa- ri scadute nonché con le prestazioni scadute versate in virtù di altre leggi relative alle assicurazioni sociali, sempreché queste ultime prevedano la possibilità della compensazione.
Art. 29 cpv. 3 ultimo periodo 3 ... Ciò vale anche per le prestazioni complementari pagate indebitamente che sono state oggetto di un ordine di restituzione o di un condono o che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili.
Art. 31 Abrogato
Art. 32 cpv. 2 secondo periodo 2 … Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).
Art. 38 cpv. 1 e 2 1 L’Ufficio federale e gli uffici cantonali che si sono occupati dell’applicazione pos- sono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. 2 Le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni sono notificate mediante invio raccomandato all’Ufficio federale e agli uffici cantonali che si sono occupati dell’applicazione.
Art. 52 cpv. 2, 53 cpv. 1 e 2 e 54 cpv. 1 Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3727