AS 2002 374
Statuto del Consiglio d'Europa
Statuto del Consiglio d’Europa del 5 maggio 1949
RS 0.192.030; RU 1963 797
I
Emendamenti dell’articolo 26 (Rappresentanti di Georgia all’Assemblea parlamentare) Approvati dal Comitato dei Ministri il 24 marzo 1999, e dall’Assemblea parlamenta- re il 27 gennaio 1999, in applicazione dell’articolo 41(d) Entrati in vigore per la Svizzera il 27 aprile 1999
II Il testo emendato dell’articolo 26 ha il seguente tenore: Traduzione1 Articolo 262 I Membri hanno diritto al seguente numero di seggi: Albania 4 Lussemburgo 3 Andorra 2 «ex-Repubblica jugoslava Austria 6 di Macedonia» 3 Belgio 7 Malta 3 Bulgaria 6 Moldavia 5 Cipro 3 Paesi Bassi 7 Croazia 5 Norvegia 5 Repubblica ceca 7 Polonia 12 Danimarca 5 Portogallo 7 Estonia 3 Regno Unito di Gran Finlandia 5 Bretagna e d’Irlanda del Nord 18 Francia 18 Romania 10 Georgia 5 Russia 18 Germania 18 San Marino 2 Grecia 7 Slovacchia 5 Irlanda 4 Slovenia 3 Islanda 3 Spagna 12 Italia 18 Svezia 6 Lettonia 3 Svizzera 6 Liechtenstein 2 Turchia 12 Lituania 4 Ucraina 12 Ungheria 7
1 Dal testo originale francese (RO 2002 374).
2 Sostituisce il testo emendato dell’articolo 26 in RU 1997 293.
374 2001-1268
Statuto del Consiglio d’Europa RU 2002
III Campo d’applicazione dello Statuto il 19 giugno 2001, complemento3 Stati partecipanti Adesione (A) Entrata in vigore
Georgia 27 aprile 1999 A 27 aprile 1999
3 Completa quelli in RS 0.192.030 e RU 1997 294.
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