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AS 2002 3741

Decreto federale concernente l'approvazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Decreto federale concernente l’approvazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

del 22 giugno 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20002, decreta:

Art. 1 1 Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19983 (Statuto) è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

3 All’atto della ratifica e in conformità con lo Statuto, è inoltre autorizzato a formu- lare la dichiarazione seguente: «Il Consiglio federale svizzero dichiara che: – le richieste della Corte secondo l’articolo 87 paragrafo 1 capoverso a dello Statuto devono essere trasmesse all’Ufficio centrale incaricato della coope- razione con la Corte penale internazionale presso l’Ufficio federale di giusti- zia; – le lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto sono il tedesco, il francese e l’italiano; – la Corte può notificare direttamente per posta al destinatario in Svizzera le sue decisioni e gli altri atti di procedura o documenti. Alla citazione a com- parire dinanzi alla Corte quale testimone o perito deve essere allegato il testo della disposizione del Regolamento di procedura e di prova della Corte con- cernente l’autoincriminazione; tale disposizione deve pervenire alla persona interessata in una lingua che quest’ultima comprende; – conformemente all’articolo 103 paragrafo 1 dello Statuto, la Svizzera si dichia- ra disposta ad assumere l’esecuzione delle pene detentive inflitte dalla Corte a cittadini svizzeri o a persone che dimorano abitualmente in Svizzera.»

2000-2380 3741

Statuto di Roma della Corte penale internazionale. DF RU 2002

Art. 2 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2001.4

12 ottobre 2001 Cancelleria federale

4 FF 2001 2624