AS 2002 3845
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 settembre 19691 sulle tasse e spese nella procedura amministra- tiva è modificata come segue:
Art. 12a Procedura in materia di assicurazioni sociali Nella procedura in materia di assicurazioni sociali, le spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudiziaria gratuita sono fissate nei limiti della tariffa relativa al ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assi- curazioni. L’importo massimo solitamente esigibile conformemente alla tariffa citata è ridotto di un quarto per i ricorsi alle commissioni federali e dimezzato per le pro- cedure davanti alle altre autorità.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 172.041.0
2002-1910 3845