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AS 2002 3864

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

del 6 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 20011 sul credito al consumo (LCC, legge), ordina:

Sezione 1: Tasso d’interesse massimo

Art. 1 Il tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge è pari al massimo al 15 per cento.

Sezione 2: Centrale d’informazione per il credito al consumo

Art. 2 Organizzazione 1 La Centrale d’informazione per il credito al consumo prevista nell’articolo 23 ca- poverso 1 della legge (Centrale d’informazione) può avvalersi di terzi per adempiere i propri compiti, purché si tratti di un’assistenza di natura tecnica, in particolare del- l’approntamento delle infrastrutture necessarie.

2 Essa è responsabile del comportamento dei terzi di cui si è avvalsa.

Art. 3 Sistema d’informazione sui crediti al consumo 1 La Centrale d’informazione gestisce un sistema d’informazione sui crediti al con- sumo. Nell’allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d’informa- zione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l’esten- sione dell’accesso e il diritto al trattamento dei dati. 2 La Centrale d’informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori me- diante una procedura di richiamo online i dati personali da essa trattati.

3 Nel sistema d’informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati

personali di cui il creditore necessita per l’esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 della legge. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine.

RS 221.214.11 1 RS 221.214.1; RU 2002 3846

3864 2002-2329

Ordinanza sul credito al consumo RU 2002

4 La Centrale d’informazione è responsabile del sistema d’informazione. Essa tiene un elenco dei creditori legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo e l’aggiorna costantemente. L’elenco è a disposizione del pubblico.

Sezione 3: Condizioni di rilascio dell’autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti

Art. 4 Condizioni personali

1 Ilrichiedente deve godere di una buona reputazione e offrire garanzie per

un’attività ineccepibile. 2 Egli non deve aver subito condanne nel corso degli ultimi cinque anni per reati che hanno un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione.

3 Il richiedente non deve essere gravato da attestati di carenza di beni.

Art. 5 Condizioni economiche 1 Il richiedente che intende concedere crediti al consumo deve disporre di un capi- tale proprio corrispondente all’8 per cento dei crediti non ancora rimborsati, ma pari ad almeno 250 000 franchi. 2 Se il richiedente è una persona fisica, il suo patrimonio netto sostituisce il capitale proprio.

Art. 6 Condizioni tecniche Il richiedente dispone delle necessarie conoscenze e attitudini tecniche di cui all’articolo 40 capoverso 1 lettera b della legge se ha superato: a. un esame professionale, un esame professionale superiore o un’altra forma- zione equivalente, riconosciuti dalla Confederazione, nell’ambito dei servizi finanziari; o b. un esame relativo alla concessione e alla mediazione di crediti al consumo organizzato dall’autorità cantonale di rilascio dell’autorizzazione.

Art. 7 Assicurazione di responsabilità civile professionale 1 L’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 40 ca- poverso 1 lettera c della legge è reputata adeguata se: a. la copertura ammonta ad almeno 500 000 franchi per sinistro; b. copre parimenti i danni puramente patrimoniali. 2 Se circostanze particolari lo giustificano, l’autorità di rilascio dell’autorizzazione può rinunciare a esigere la prova dell’esistenza di un’assicurazione di responsabilità civile professionale.

Ordinanza sul credito al consumo RU 2002

3 L’autorità di rilascio dell’autorizzazione può segnatamente dispensare un inter- mediario di crediti al consumo dal provare l’esistenza di un’assicurazione di respon- sabilità civile professionale se un creditore s’impegna a rispondere dei danni cagio- nati dal suo intermediario.

Art. 8 Durata e revoca dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni.

2 L’autorizzazione è revocata se:

a. è stata rilasciata in base a indicazioni false; b. le condizioni di rilascio non sono più soddisfatte.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 9 Disposizioni transitorie L’autorizzazione per la concessione e la mediazione di crediti a titolo professionale rilasciata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza scade al più tardi il 31 dicembre 2005.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 23 aprile 19752 concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

2 Gli articoli 4–9 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RU 1975 711

Ordinanza sul credito al consumo RU 2002

Allegato (art. 3 cpv. 1)

Sistema d’informazione sui crediti al consumo: contenuto, estensione e autorizzazioni d’accesso

Abbreviazioni e legenda Dati essenziali del consumatore: Cognome, nome, Data di nascita (giorno, mese, anno), Indirizzo (via con numero civico, numero d’avviamento postale, domicilio)

Estensione dell’accesso a: consultare b: trattare (consultare, introdurre, correggere, cancellare) IKO Centrale d’informazione per il credito al consumo C1 Creditore che concede o ha concesso un credito C2 Creditore che chiede informazioni su crediti al consumo contratti da un consumatore, per esaminare la capacità creditizia

Persone autorizzate ad accedere IKO C1 C2 Dati personali

I. Crediti in contanti, contratti di pagamento rateale e facilitazioni finanziarie analoghe

1. Dopo la conclusione del contratto:

– Dati essenziali del consumatore b b a – Forma di credito: crediti in contanti, contratti di paga- b b a mento rateale, facilitazioni finanziarie analoghe – Inizio del contratto b b a – Numero di rate b b a – Importo lordo del credito, compresi gli interessi e le b b a spese pattuite contrattualmente – Scadenza del contratto (se pattuita contrattualmente) b b a – Ammontare delle rate (se pattuito contrattualmente) b b a

2. In caso di mora:

– Dati essenziali del consumatore b b a – Inizio del contratto b b a – Importo del credito b b a – Notifica della mora b b a – Data di notifica della mora b b a

Ordinanza sul credito al consumo RU 2002

Persone autorizzate ad accedere IKO C1 C2 Dati personali

II. Contratti di leasing

1. Dopo la conclusione del contratto:

– Dati essenziali del consumatore b b a – Forma di credito: leasing b b a – Inizio del contratto b b a – Numero di rate b b a – Ammontare totale del leasing (calcolato in funzione della b b a durata del contratto convenuta, senza valore residuo) – Scadenza del contratto b b a – Ammontare delle rate mensili del leasing (senza eventuali b b a importi versati al momento della conclusione del contratto)

2. In caso di mora:

– Dati essenziali del consumatore b b a – Inizio del contratto b b a – Importo del credito b b a – Notifica della mora b b a – Data di notifica della mora b b a

III. Conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito

1. Prima notifica:

– Dati essenziali del consumatore b b a – Forma di credito: tipo di carta b b a – Inizio del contratto b b a – Data dell’obbligo di notifica per importi non rimborsati b b a (giorno determinante del saldo) – Importo non rimborsato (saldo) b b a

2. Notifica ulteriore:

– Importo non rimborsato (saldo) b b a – Data (giorno determinante) della notifica ulteriore b b a

IV. Crediti sotto forma di anticipo su conto corrente

1. Prima notifica:

– Dati essenziali del consumatore b b a – Forma di credito: credito sotto forma di anticipo su conto b b a corrente – Data di riferimento del credito b b a – Data dell’obbligo di notifica per l’importo non rimborsato b b a (giorno determinante del saldo) – Importo non rimborsato (saldo) b b a

2. Notifica ulteriore:

– Importo non rimborsato (saldo) b b a – Data (giorno determinante) della notifica ulteriore b b a