AS 2002 3869
Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto svizzero di diritto comparato
Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato
Modifica del 6 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 ottobre 19821 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato è modificata come segue:
Art. 2 Pareri giuridici 1 Per le consulenze e i pareri giuridici dati dai membri della direzione o dai collabo- ratori scientifici dell’Istituto, l’emolumento è da 150 a 400 franchi l’ora. 2 Qualora l’interesse d’ordine finanziario superi i 250 000 franchi, le tariffe possono essere adeguatamente aumentate fino al massimo a 700 franchi l’ora.
Art. 3 Informazioni bibliografiche Per più ampie informazioni bibliografiche date per iscritto dalla biblioteca, l’emolumento è da 100 a 200 franchi l’ora, secondo la difficoltà delle ricerche.
Art. 4 Altri lavori Se l’utente delle installazioni dell’Istituto ricorre all’aiuto di un collaboratore di quest’ultimo, è riscosso un emolumento da 100 a 200 franchi l’ora.
Art. 5 cpv. 1 lett. b 1 Per spese si intendono i costi aggiuntivi che devono essere sostenuti per le singole prestazioni, in particolare: b. le spese per le spedizioni e per le telecomunicazioni;
1 RS 425.15
2002-2014 3869
Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato RU 2002
II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2003.
6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
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