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AS 2002 3871

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

del 21 agosto 2002

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti l’articolo 59a capoverso 5 dell’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale (ONC), e l’articolo 220 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), ordina:

1 Disposizioni comuni

1.1 Strumenti di misurazione

1.1.1 Possono essere usati soltanto gli strumenti di misurazione descritti ai nu- meri 2.4 e 3.2.

1.1.2 L’azienda che esegue la manutenzione del sistema antinquinamento non è

obbligata a possedere uno strumento di misurazione proprio. Tuttavia deve poter renderne attendibile la disponibilità.

1.1.3 Per le manutenzioni del sistema antinquinamento di veicoli con sistemi

OBD (cfr. n. 1.2.9) è sufficiente che l’azienda, oltre a conoscenze, docu- mentazione professionale, attrezzi e installazioni richiesti nell’articolo 35 capoverso 3 OETV, disponga di un apparecchio in grado di verificare se il memorizzatore di errori OBD contiene dati e di localizzare difetti o di- sturbi per mezzo dei codici d’errore memorizzati.

1.2 Documento di manutenzione del sistema antinquinamento

1.2.1 Contenuto e aspetto

Il documento di manutenzione del sistema antinquinamento deve conte- nere, nelle tre lingue ufficiali, almeno le rubriche e le indicazioni previste nell’allegato. Per quanto concerne la forma e l’aspetto, gli editori sono liberi; il documento di manutenzione del sistema antinquinamento può essere integrato nel libretto di manutenzione.

RS 741.437

Manutenzione e controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne RU 2002

1.3 Autoadesivo

1.3.1 Rilascio

Dopo il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento è rilasciato un autoadesivo che indica il termine (mese e anno) entro cui deve essere eseguito il prossimo servizio di manutenzione del sistema antinquina- mento.

1.3.2 Apposizione

L’autoadesivo va apposto sul lunotto posteriore o su un vetro laterale, lato sinistro, del veicolo su cui è stato effettuato il servizio di manuten- zione del sistema antinquinamento; sui veicoli sprovvisti di lunotto poste- riore e vetri laterali l’autoadesivo va apposto nella zona del cruscotto.

1.4 Veicoli muniti di una licenza temporanea o di una licenza di

circolazione collettiva e veicoli destinati all’esportazione

1.4.1 I veicoli muniti di una licenza temporanea e delle targhe corrispondenti o

di una licenza di circolazione collettiva e di targhe professionali non de- vono essere sottoposti al servizio di manutenzione del sistema antinqui- namento e non necessitano del rispettivo documento. La presente disposi- zione non si applica in caso di controllo ufficiale d’immatricolazione o di esame successivo. 1.4.2 I veicoli che sono stati acquistati o forniti in Svizzera per essere esportati o che sono immatricolati provvisoriamente per tre mesi al massimo non necessitano di un documento di manutenzione del sistema antinquina- mento. Non è necessario un controllo successivo dei gas di scarico innan- zi la prima messa in circolazione né un servizio di manutenzione del si- stema antinquinamento.

1.5 Controlli successivi dei gas di scarico

Sono determinanti, in occasione dei controlli successivi dei gas di scarico eseguiti su veicoli senza sistemi OBD i valori di riferimento e le condi- zioni di misurazione che figurano nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento e, per la misurazione a un regime del minimo elevato, le condizioni corrispondenti di cui al numero 2.1.2. In occasione dei controlli successivi dei gas di scarico eseguiti su veicoli con sistemi OBD, è necessario controllare l’indicatore di disfunzione e il memorizzatore per localizzare eventuali codici d’errore memorizzati.

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1.5.1 Controllo successivo dei gas di scarico avanti la prima messa in

circolazione Avanti la prima messa in circolazione deve essere effettuato un controllo successivo dei gas di scarico giusta l’articolo 36 OETV. Se però non pos- sono essere rispettati i valori di riferimento, questo controllo successivo deve essere effettuato prima di aver percorso 3000 km o entro il termine di 100 ore d’esercizio per i veicoli privi di contachilometri, tuttavia al più tardi un anno dopo la prima messa in circolazione. I valori misurati devo- no essere iscritti nel documento di manutenzione del sistema antinquina- mento alla rubrica «0–3000 km» oppure «0–100 h».

1.5.2 Controllo successivo dei gas di scarico eseguito dalle autorità

d’immatricolazione e dalla polizia Se, in occasione dei controlli successivi dei gas di scarico eseguiti dalle autorità d’immatricolazione e dalla polizia, i valori di riferimento (tolle- ranze comprese) o le condizioni elencate sotto non vengono rispettati, sono ordinati un nuovo servizio di manutenzione del sistema antinquina- mento e un nuovo controllo successivo secondo l’articolo 36 capoverso 3 OETV. Il detentore del veicolo non soggiace a sanzione alcuna se il vei- colo è stato sottoposto al servizio di manutenzione del sistema antinqui- namento entro i termini fissati. Sono ordinati un nuovo servizio di ma- nutenzione e un nuovo controllo successivo anche se il servizio di manu- tenzione del sistema antinquinamento non è stato effettuato correttamente oppure se vi sono difetti o lacune nell’equipaggiamento d’importanza determinante in materia di gas di scarico. Se i valori determinanti risultano di gran lunga troppo elevati o troppo bassi, l’esame può essere svolto secondo una procedura semplificata. Nel caso di veicoli equipaggiati con un motore ad accensione comandata con sistemi OBD, oltre all’esame dell’indicatore di disfunzione e del memorizzatore di errori, va effettuata una misurazione delle emissioni di gas di scarico secondo il numero 2.1.2. In assenza di indicazioni al ri- guardo, il valore delle emissioni di CO non deve superare lo 0,3 % del volume. Nel caso di veicoli equipaggiati con un motore ad accensione per com- pressione con sistemi OBD, oltre all’esame dell’indicatore di disfunzione e del memorizzatore di errori, va effettuata una misurazione delle emis- sioni di fumo secondo il numero 3.2.2. In assenza di indicazioni al ri- guardo, il coefficiente d’opacità non deve superare 2,5 min–1 nel caso di motori sprovvisti di un dispositivo di sovralimentazione e 3,0 min–1 nel caso di motori provvisti di un dispositivo di sovralimentazione.

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2 Disposizioni per veicoli equipaggiati di un motore

ad accensione comandata

2.1 Parti del veicolo che devono essere sottoposte al servizio

di manutenzione del sistema antinquinamento

2.1.1 In occasione del servizio di manutenzione del sistema antinquinamento

dei veicoli senza sistemi OBD devono essere controllate, regolate e se necessario ripristinate o sostituite secondo le indicazioni del costruttore almeno le seguenti parti: – il filtro dell’aria; – il sistema di formazione della miscela; – il dispositivo di scappamento; – il sistema di controllo delle emissioni (p. es. il dispositivo di avviamento a freddo, il sistema di reaspirazione dei gas di scarico, il dispositivo d’iniezione dell’aria, il catalizzatore e la sonda lambda); – l’accensione (se del caso, il ruttore, il punto d’accensione dinamico e statico); – la ventilazione del carter; – il dispositivo di controllo dell’evaporazione. Occorre inoltre controllare, regolare e misurare il regime del minimo. Infine devono essere misurati i valori d’emissione (CO, CO2 e HC) in regime al minimo conformemente alle condizioni di misurazione fissate dal costruttore. I valori di riferimento riportati nel documento di manu- tenzione del sistema antinquinamento devono essere rispettati. 2.1.2 Per i veicoli con catalizzatore a tre vie regolato va effettuata inoltre una misurazione delle emissioni di gas di scarico a un regime del minimo ele- vato secondo le indicazioni del costruttore (min. 2000 min–1). Se nel do- cumento di manutenzione del sistema antinquinamento non figurano altre indicazioni per questa misurazione, prima della misurazione il motore deve girare a un regime del minimo elevato per 20–30 secondi. Se il co- struttore non indica altri valori, la misurazione deve avvenire a un regime di 2500 min–1 ± 100 min–1; per CO e HC vigono i medesimi valori di ri- ferimento come al regime del minimo. Non è necessario iscrivere i risul- tati di questa misurazione nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento se non vi è la rubrica corrispondente. Se la misurazione è effettuata a un regime del minimo elevato immediatamente dopo la mi- surazione con marcia al minimo, non è necessario un aggiustamento elet- trico dello strumento di misurazione dei gas di scarico.

2.1.3 In occasione del servizio di manutenzione del sistema antinquinamento di

veicoli con sistemi OBD devono essere controllate, e se necessario ripri- stinate o sostituite, almeno le seguenti parti/sistemi secondo le indicazioni del costruttore: – il filtro dell’aria; – il dispositivo di scappamento; – la ventilazione del carter;

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– il dispositivo di controllo dell’evaporazione; – l’indicatore di funzionamento errato. Inoltre, occorre verificare se il memorizzatore di errori OBD contiene dati ed eliminare eventuali difetti o disturbi che incidono sulle emissioni.

2.2 Valori di riferimento

Nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento, tranne per i veicoli con sistemi OBD, vanno iscritti i valori di riferimento, indicati dal costruttore del veicolo, misurati all’estremità del tubo di scappamento del veicolo in funzione; condizioni di misurazione particolari (p. es. inter- ruzione della riconduzione dei gas provenienti dal carter, ecc.) devono essere indicate nel documento di manutenzione.

2.3 Valori indicativi

2.3.1 Se mancano alcune o tutte le indicazioni del costruttore, nelle rubriche

corrispondenti i seguenti valori indicativi vanno iscritti come valori di riferimento: – giri al regime del minimo: 1000 min–1 al massimo: – giri con marcia al minimo elevata: 2500 min–1 ± 100 min–1; – valori concernenti i gas di scarico con marcia al minimo:

Immatricolazione del veicolo CO HC CO2 (% vol) (ppm) (% vol)

1.1.1976–30.9.1980 ≤3,5 ≤500 ≥11,5 1.10.1980–30.9.1982 ≤3,0 ≤400 ≥12,0 1.10.1982–30.9.1986 ≤2,51 ≤3002 ≥12,01 1.10.1986–30.9.1987/88 ≤1,0 ≤200 ≥12,03 Veicoli del gruppo I dal 1° ottobre 1987 (veicoli secondo OEA 14 gruppo I come anche veicoli della classe M1 fino a 2500 kg di peso totale, veicoli della classe N1 fino a 1225 kg di peso a vuoto e veicoli della classe M2 ≤0,5 ≤100 ≥12,03 Veicoli del gruppo II dal 1° ottobre 1988 (veicoli secondo OEA 1 gruppo II come anche gli altri veicoli) ≤1,0 ≤200 ≥12,03

1 Veicoli muniti di un dispositivo secondario d’iniezione d’aria (p. es. di una

pompa ad aria, di un «pulsair»): CO ≤ 1,5 % vol, CO2 = 4–12 % vol.

2 Veicoli di cilindrata superiore a 2500 cm3: HC ≤ 400 ppm.

3 Veicoli muniti di un dispositivo secondario d’iniezione d’aria:

4 RS 741.435.1

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2.3.2 In singoli casi particolari, possono essere iscritti dall’auto-suisse

(cfr. n. 1.2.3.1) valori indicativi più elevati (p. es. in caso di veicoli che beneficiano di una dispensa dalla prova di conformità alle prescrizioni sui gas di scarico oppure se è fornita la prova che le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono comunque rispettate).

2.4 Strumenti di misurazione dei gas di scarico

2.4.1 Possono essere usati soltanto apparecchi di misurazione omologati e ta-

rati conformemente all’ordinanza del 20 ottobre 19935 sugli strumenti di misura dei gas di scarico dei motori ad accensione (OSGM).

2.4.2 Per sostituire temporaneamente uno strumento di misurazione, l’officina

di riparazione può mettere a disposizione uno strumento sostitutivo. L’impiego di questi strumenti è disciplinato dalle prescrizioni dell’Uf- ficio federale di metrologia e accreditamento (metas).

2.4.3 Lo strumento riparato va annunciato giusta l’ordinanza del 17 dicembre

19846 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle ve-

rificazioni) all’autorità di verificazione competente affinché proceda a una verificazione successiva sul luogo d’impiego.

2.5 Veicoli equipaggiati di un motore a due tempi

2.5.1 Per i veicoli equipaggiati di un motore a due tempi che non sottostanno

alle disposizioni dell’OEA 17 o a prescrizioni successive riguardanti il gas di scarico si può rinunciare alla misurazione dei valori di emissione (CO, CO2 e HC) con marcia al minimo. Sono autorizzate a effettuare la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di tale tipo anche le persone e le aziende che non dispongono di strumenti di misura dei gas di scarico, purché siano osservate le altre esigenze.

2.5.2 Non è necessario iscrivere nel documento di manutenzione del sistema

antinquinamento condizioni di misurazione e valori di riferimento; basta l’indicazione «Motore a 2 tempi; nessuna misurazione». Non sono appli- cabili le condizioni di misurazione e i valori indicativi secondo il nume- ro 2.3.

2.6 Veicoli equipaggiati con un motore a più carburanti (veicoli bivalenti)

2.6.1 Nel caso di veicoli che possono essere utilizzati alternativamente con di-

versi carburanti (per es. con benzina o gas), la manutenzione del sistema antinquinamento va effettuata per ogni singolo modo di propulsione.

5 RS 941.242 6 RS 941.210 7 RS 741.435.1

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2.6.2 Sul documento di manutenzione del sistema antinquinamento di questi

veicoli devono figurare le indicazioni prescritte per ogni singolo modo di propulsione. È pure ammesso utilizzare un documento distinto per ogni modo di propulsione.

3 Disposizioni applicabili ai veicoli equipaggiati di un motore

ad accensione per compressione

3.1 Portata della manutenzione del sistema antinquinamento

3.1.1 La manutenzione del sistema antinquinamento di veicoli senza sistemi

OBD deve comprendere almeno i seguenti lavori secondo le indicazioni del costruttore del veicolo: – verifica visiva dello stato e dell’ermeticità del sistema d’aspirazione/di sovralimentazione (incl. filtro dell’aria), dell’impianto ad iniezione e del dispositivo di scappamento; – controllo circa la presenza rispettivamente l’integrità dei piombi e dei sigilli indicati nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento; – controllo circa l’inizio mandata, il dispositivo d’arresto con motore sotto sforzo e, se del caso, altri elementi di regolazione della pompa ad iniezione; – controllo degli iniettori (se necessario); – controllo del regime del minimo e del regime massimo, a vuoto, (limitatore del regime massimo); – verifica dello stato e del funzionamento dei dispositivi complementari, per esempio reaspirazione dei gas di scarico o filtro per particelle e rispettive installazioni di regolazione; – regolazione, messa a punto e all’occorrenza sostituzione dei pezzi difettosi; – misurazione finale delle emissioni di fumo ad accelerazione libera secondo il procedimento sottodescritto; il valore di riferimento iscritto nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento non deve essere superato.

3.1.2 In occasione del servizio di manutenzione del sistema antinquinamento di

veicoli con sistemi OBD devono essere controllate, e se necessario ripri- stinate o sostituite, almeno le seguenti parti/sistemi secondo le indicazioni del costruttore: – il filtro dell’aria; – il dispositivo di scappamento; – la ventilazione del carter; – l’indicatore di funzionamento errato. Inoltre, occorre verificare se il memorizzatore di errori OBD contiene dati ed eliminare eventuali difetti o disturbi che incidono sulle emissioni.

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3.2 Misurazione delle emissioni di fumo

3.2.1 Condizioni generali di misurazione

3.2.1.1 Il motore deve essere regolato secondo le istruzioni del costruttore e deve avere la temperatura normale di funzionamento.

3.2.1.2 La misurazione è effettuata su veicolo fermo, con le marce disinnestate.

Deve essere impiegato un carburante ordinario senza additivi che ridu- cono l’emissione di fumo. 3.2.1.3 Il dispositivo di scarico deve essere a tenuta stagna. Se un veicolo è mu- nito di più tubi di scappamento, deve essere effettuata una serie di misu- razioni ad ognuno di essi. È determinante la serie di misurazioni con i risultati più elevati. 3.2.1.4 In caso di motori provvisti di un dispositivo di sovralimentazione che può essere inserito a volontà, il prelievo di fumo è effettuato con e senza so- vralimentazione. Il risultato da considerare è quello con il valore più alto.

3.2.2 Misurazione secondo il metodo d’opacità

Se le emissioni di fumo in accelerazione libera sono misurate secondo un coefficiente d’opacità k (m–1), si deve procedere conformemente alle esi- genze equivalenti dell’allegato 5 del regolamento ECE n. 248, dell’alle- gato 4 della direttiva n. 72/306 del Consiglio, del 2 agosto 19728, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli oppure a quelle dell’allegato 4 della direttiva n. 77/537 del Consiglio, del 28 giugno 19778, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali su ruote.

3.2.2.1 Strumenti di misurazione

3.2.2.1.1 Possono essere usati soltanto apparecchi di misurazione con approvazio- ne del tipo conformemente all’OSGM. 3.2.2.1.2 Per sostituire temporaneamente uno strumento di misurazione dei gas di scarico, l’officina di riparazione può mettere a disposizione uno stru- mento sostitutivo. L’impiego di questi strumenti è disciplinato dalle pre- scrizioni del metas. 3.2.2.1.3 Lo strumento riparato va annunciato all’autorità di verificazione com- petente affinché proceda a una verificazione successiva sul luogo d’im- piego.

8 RS 741.41, allegato 2

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3.2.2.2 Esecuzione della misurazione

3.2.2.2.1 Lo strumento di misurazione deve essere utilizzato conformemente alle istruzioni del suo costruttore. 3.2.2.2.2 Con motore al regime del minimo l’acceleratore va premuto a fondo rapi- damente e senza scatti. Quando il motore raggiunge il regime massimo, a vuoto (limitatore del regime massimo), l’acceleratore va lasciato finché il motore gira al minimo e lo strumento di misurazione è nuovamente pronto per la misurazione. Non si tiene conto dei valori riscontrati con motore al regime del minimo.

3.2.3 Misurazione secondo il metodo di filtraggio (Bacharach)

3.2.3.1 Strumenti di misurazione

3.2.3.1.1 Va impiegata la pompa a filtro integrante Bosch EFAW 65 B, contenuto della pompa 330 cm3, superficie del filtro 1,1 cm2 (diametro 12 mm), du- rata del sondaggio 6–8 secondi, connessa con una sonda Bosch con un tubo del diametro interno di 4 mm e lungo 6 m. La lettura va fatta me- diante la tavola di confronto Bacharach o con l’apparecchio di lettura Bosch ETD 020.51. 3.2.3.1.2 La manutenzione e il controllo dell’apparecchio sono effettuati secondo il modo d’uso del costruttore e conformemente alle prescrizioni del metas. 3.2.3.1.3 L’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con il metas, può am- mettere altri strumenti se danno risultati equivalenti.

3.2.3.2 Esecuzione della misurazione

3.2.3.2.1 Lo strumento di misurazione va impiegato conformemente alle istruzioni del suo costruttore. 3.2.3.2.2 Anzitutto va premuto a fondo l’acceleratore, almeno tre volte in rapide successioni finché il motore raggiunga il regime massimo, a vuoto (limi- tatore del regime massimo). Quindi si effettua la misurazione premendo il più rapidamente possibile l’acceleratore e azionando contemporanea- mente l’apparecchio di misurazione. Non appena il motore ha raggiunto il regime massimo, a vuoto (limitatore del regime massimo), l’acceleratore deve essere ricondotto nella posizione del minimo.

3.2.3.3 Numero di misurazioni

Deve essere effettuato un numero sufficiente di misurazioni ovverosia finché tre campioni successivi non presentino una differenza superiore a una mezza unità Bacharach; il risultato determinante è fornito dal campione più scuro.

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3.3 Valori di riferimento

3.3.1 Nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento, tranne per

i veicoli con sistemi OBD, vanno iscritti il valore di riferimento indicato nell’approvazione del tipo (nella licenza di circolazione se si tratta di vei- coli senza approvazione del tipo) più una tolleranza, come valore di rife- rimento per l’emissione di fumo in accelerazione libera. Coefficiente d’opacità k ≤ 1 m–1; tolleranza = 0,3 m–1 Coefficiente d’opacità k > 1 m–1; tolleranza = k × 0,3 Grado di annerimento; tolleranza = 1 Bacharach 3.3.2 Per i veicoli nuovi, senza approvazione del tipo, per i quali le organizza- zioni elencate al numero 1.2.3 rilasciano il documento di manutenzione del sistema antinquinamento, i valori di riferimento sono iscritti dall’au- torità cantonale in occasione della prima messa in circolazione. In tal am- bito deve essere iscritto, per l’accelerazione libera, quel valore (con la rispettiva tolleranza) che è stato registrato insieme alla misurazione sotto sforzo determinante per l’ammissione alla circolazione.

3.3.3 Se il grado di annerimento (Bacharach) è stato registrato in occasione

dell’approvazione del tipo, il costruttore o il titolare dell’approvazione svizzera del tipo può indicare inoltre, come valore di riferimento, il coef- ficiente d’opacità per l’accelerazione libera, conformemente alle esigenze menzionate nel regolamento ECE n. 24, nella direttiva n. 72/306 del Con- siglio, del 2 agosto 1972, oppure – per trattori, carri di lavoro e carri a motore – nella direttiva n. 77/537 del Consiglio, del 28 giugno 1977. Se non esiste più un titolare dell’approvazione svizzera del tipo né un co- struttore, oppure se questi non possono indicare i valori, nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento può essere iscritto, come valore di riferimento suppletivo, dopo una manutenzione del sistema an- tinquinamento comprendente una misurazione del grado di annerimento Bacharach, in cui il valore misurato è inferiore almeno di 1 Bacharach rispetto al valore di riferimento iscritto nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento, il coefficiente d’opacità misurato, più una tolleranza secondo il numero 3.3.1.

3.3.4 Se nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento figurano

i due valori, la misurazione può essere fatta a scelta secondo uno dei due metodi in occasione di una manutenzione del sistema antinquinamento o di un controllo successivo; deve essere rispettato il relativo valore di rife- rimento.

3.4 Influenza dell’altitudine

3.4.1 Se le misurazioni sono effettuate a un’altitudine sino a 600 metri, il valo- re ottenuto secondo il numero 3.2 rimane immutato.

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3.4.2 Se le misurazioni sono effettuate ad altitudini superiori, per tener conto

dell’influenza dell’altitudine sui veicoli senza correttore di pressione si deducono dal risultato ottenuto secondo il numero 3.2 rispettivamente 0,25 m–1 o 0,5 unità d’annerimento Bacharach per ogni 400 metri in più.

3.4.3 Nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento va iscritto

il valore corretto.

4 Abrogazione del diritto precedente

L’ordinanza del 22 dicembre 19939 sulla manutenzione e il controllo suc- cessivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di sca- rico e di fumo è abrogata.

5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

21 agosto 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

9 RU 1994 176, 1998 1788, 1999 3138

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Allegato (n. 1.2.1)

Contenuto del documento di manutenzione del sistema antinquinamento (Esigenze minime)

Il documento di manutenzione del sistema antinquinamento deve presentare le ru- briche e le indicazioni redatte nelle tre lingue ufficiali.

I. Prima pagina col titolo Nelle tre lingue ufficiali, il titolo sarà il seguente: – Abgas-Wartungsdokument – Fiche d’entretien du système antipollution – Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico. Deve essere indicata la marca del veicolo o il simbolo della marca. È possibile iscri- vere indicazioni supplementari.

II. Prescrizioni legali Deve essere riprodotto sul documento il testo determinante per il veicolo in questio- ne (cpv. 1-4) dell’articolo 59a (Obblighi del detentore) dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC).

III. Indicazioni del costruttore

1. Caratteristiche del veicolo

Marca Tipo di veicolo N. del telaio Identificazione del motore

2. Condizioni di misurazione

per autoveicoli equipaggiati con un motore ad accensione comandata* * Secondo il tipo di motore

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Valori di riferimento

3. Indicazioni di regolazione fissati dal costruttore

– Angolo di chiusura (se necessario) (<) – Punto d’accensione prima/dopo punto morto superiore (P.M.H.) – con depressione (KW/min) – senza depressione (KW/min) – Numero di giri al minimo (min–1)

4. Valori dei gas di scarico con marcia al minimo

– CO in % del vol. (da ... a): – HC in ppm (inferiore a): – CO2 in % del vol. (superiore a): per gli autoveicoli equipaggiati con un motore ad accensione per compressione*

3. Indicazioni di regolazione

– Inizio mandata – statica (corsa pompa a iniezione/KW) – dinamico (KW/min) – Regime del minimo (min–1) – Regime massimo, a vuoto (min–1) (limitatore del regime massimo)

4. Valori delle emissioni di fumo

– coefficiente d’opacità (m–1) (massimo) – grado di annerimento (Bacharach) (massimo)

5. Piombi e sigilli

Per gli autoveicoli con sistemi OBD non sono necessarie le indicazioni del costrut- tore secondo i numeri 2–4. * Secondo il tipo di motore

Manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo. O del DATEC RU 2002

Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (esempio) Per autoveicoli equipaggiati con un motore ad accensione comandata senza sistemi OBD Valori misurati

0–3000 km dopo il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento

Indicazioni di regolazione – Angolo di chiusura (se necess.) (<) – Punto d’accensione prima/dopo P.M.H. – con depressione (KW/min) – senza depressione (KW/min) – Regime del minimo (min–1)

Valori dei gas di scarico marcia al minimo – CO in % del vol. – HC in ppm Chilometraggio Data Firma Indirizzo/Timbro

Attestazione Il firmatario attesta di aver effettuato il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento conformemente alle indicazioni del costruttore e utilizzando gli appa- recchi di controllo prescritti.

Manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo. O del DATEC RU 2002

Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (esempio) Per autoveicoli equipaggiati con un motore ad accensione per compressione senza sistemi OBD Valori misurati

0–3000 km (0–100 h) dopo il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento

Indicazioni di regolazione – Inizio mandata – statica (corsa pompa a iniezione/KW) – dinamico (KW/min) – Regime massimo, a vuoto (min–1) (limitatore del regime massimo) – Regime del minimo (min–1)

Valori delle emissioni di fumo – coefficiente d’opacità (min–1) – grado di annerimento (Bacharach) Chilometraggio (risp. ore di esercizio) Data Firma Indirizzo/Timbro

Attestazione Il firmatario attesta di aver effettuato il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento conformemente alle indicazioni del costruttore e utilizzando gli appa- recchi di controllo prescritti.

Manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo. O del DATEC RU 2002

Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (esempio) Per autoveicoli con sistemi OBD

Punti di controllo: 0–3000 km

– filtro dell’aria – dispositivo di scappamento – ventilazione del carter – dispositivo di controllo dell’evaporazione* – indicatore di funzionamento errato – memorizzatore di errori

ã Punti di controllo in ordine Chilometraggio Data Firma

Indirizzo/Timbro

Conferma Il firmatario attesta di aver effettuato il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento conformemente alle prescrizioni del costruttore e utilizzando gli appa- recchi di controllo prescritti.

* unicamente per veicoli equipaggiati con un motore ad accensione comandata

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