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AS 2002 3913

Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie

Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)

Modifica del 20 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 aprile 19951 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 6 lett. a I sussidi federali sono versati come segue: a. 77 per cento sulla base della distinta prevista all’articolo 5 capoverso 1, in tre rate durante l’anno corrente;

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 832.112.4

2002-2238 3913

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