AS 2002 3913
Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie
Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)
Modifica del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 aprile 19951 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 6 lett. a I sussidi federali sono versati come segue: a. 77 per cento sulla base della distinta prevista all’articolo 5 capoverso 1, in tre rate durante l’anno corrente;
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 832.112.4
2002-2238 3913