AS 2002 3914
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:
Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); vista la legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visti gli articoli 5 capoverso 3 e 44 della legge federale del 23 giugno 19784 sulla sorveglianza degli assicuratori,
Art. 1 Nozione di lavoratore È considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Art. 2 cpv. 1 lett. a ed e
1 Non sono soggetti all’obbligo assicurativo:
a. i familiari del datore di lavoro che collaborano nell’azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all’AVS o sono parificati ai lavo- ratori agricoli indipendenti secondo l’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 19525 sugli assegni familiari nell’a- gricoltura;
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e. i dipendenti delle Confederazione sottoposti all’assicurazione militare con- formemente all’articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 19926 sull’assicurazione militare (LAM);
Art. 9 rubrica e cpv. 1 Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
1 Abrogato
Titolo prima dell’art. 15 Titolo terzo: Prestazioni assicurative Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (prestazioni in natura)
Art. 30 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Le prestazioni in denaro di assicurazioni sociali estere sono prese in considera- zione secondo l’articolo 69 LPGA.
Art. 31 cpv. 4 primo periodo 4 Le rendite complementari sono sottoposte alle riduzioni secondo l’articolo 21 LPGA e gli articoli 36–39 della legge. ...
Art. 33 cpv. 2 lett. c
2 Le rendite complementari sono rettificate quando:
c. il grado d’invalidità determinante per l’assicurazione contro gli infortuni muta notevolmente;
Titolo prima dell’art. 47 Capitolo 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari
Capitolo 4 (art. 52) Abrogato
6 RS 833.1
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Titolo prima dell’art. 53 Capitolo 4: Determinazione ed effettuazione delle prestazioni Sezione 1: Constatazione dell’infortunio
Art. 57, 58 cpv. 2 e 59 Abrogati
Art. 61 Rifiuto di cure e provvedimenti d’integrazione esigibili L’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d’integra- zione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile esito di dette misure.
Art. 63 e 65 Abrogati
Titolo prima dell’art. 66 Sezione 3: Versamento di arretrati
Art. 67 Abrogato
Art. 72 rubrica Obbligo degli assicuratori e dei datori di lavoro
Art. 72a Emolumenti 1 Le informazioni fornite dall’assicuratore ai datori di lavoro e agli assicurati sono di principio gratuite. 2 Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano spese, si può riscuotere un emolumento, applicando per analo- gia l’articolo 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19697 sulle tasse e spese nella pro- cedura amministrativa. È salvo l’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 19938 sulla protezione dei dati.
7 RS 172.041.0 8 RS 235.11
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Art. 94 ultimo periodo ... Se un assicuratore contesta i contributi impostigli, la cassa suppletiva risolve me- diante decisione formale ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre
19689 sulla procedura amministrativa.
Art. 95 cpv. 2 primo periodo 2 La cassa suppletiva notifica l’affiliazione all’assicuratore e al datore di lavoro inte- ressati mediante decisione formale ai sensi dell’articolo 49 LPGA. ...
Art. 117a Interessi compensativi 1 Vengono versati interessi compensativi ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall’assicurazione. 2 Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile per il quale sono stati versati i premi non dovuti. 3 Sulla differenza tra l’importo dei premi stimato e quello definitivo sono versati interessi compensativi a partire dalla data d’entrata presso l’assicuratore della di- chiarazione di salario completa e secondo norma, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni. 4 Sugli importi dei premi che, in base alla verifica dei salari iscritti, devono essere restituiti sono versati interessi compensativi a partire dalla data della constatazione della differenza di massa salariale, sempre che la restituzione non avvenga entro
30 giorni.
5 Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.
6 Il tasso degli interessi compensativi è del 5 per cento all’anno.
7 Gli interessi sono calcolati per giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.
Art. 121 Interessi di mora per i premi sostitutivi Se l’importo dei premi sostitutivi è pari a quello semplice dei premi dovuti, è riscos- so un interesse di mora conformemente all’articolo 117 capoverso 2.
Art. 123 Abrogato
Art. 125 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 1 Nei casi di cui all’articolo 97 capoverso 6 della legge è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. ...
9 RS 172.021
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2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 97 capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.
Art. 126 cpv. 6, 127, 129 e 130 Abrogati
Art. 132 cpv. 1 1 I tribunali arbitrali cantonali di cui all’articolo 57 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all’articolo 57 LPGA e la commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni prevista nell’articolo 109 della legge devono comunicare le loro sentenze anche all’Ufficio federale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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