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AS 2002 3919

Ordinanza 03 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria

Ordinanza 03 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria

del 6 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni, ordina:

Art. 1 1 I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’inden- nità di rincaro pari allo 1,2 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il ca- poverso 2. 2 Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2001 e concernenti infortuni veri- ficatisi dopo il 1° gennaio 1998, l’indennità di rincaro è fissata come segue:

Anno dell’infortunio Indennità di rincaro in % della rendita

1998 3,9 1999 2,6 2000 1,2 2001 0,5 2002 0,0

Art. 2 È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2: a. per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita; b. per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.

Art. 3 L’ordinanza 01 dell’11 dicembre 20003 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.

RS 832.205.27 3 RU 2000 2915

2002-2176 3919

Indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria RU 2002

Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz