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AS 2002 3921

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 81–88 della legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19644 sul lavoro (LL),

Art. 77 cpv. 2 2 Se il lavoratore si sottrae a una visita profilattica e contrae successivamente una corrispondente malattia professionale oppure se questa si aggrava o se il lavoratore subisce un infortunio professionale a causa di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni pecuniarie gli sono ridotte o rifiutate giusta l’articolo 21 capoverso 1 LPGA.

Art. 81 Inosservanza di una decisione Se il lavoratore disattende una decisione concernente la sua idoneità e contrae o ag- grava pertanto la corrispondente malattia professionale oppure se subisce un infor- tunio professionale a causa di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni pe- cuniarie gli sono ridotte o rifiutate giusta l’articolo 21 capoverso 1 LPGA.

2001-2702 3921

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2002

Introdurre nella sezione 1:

Art. 82a Emolumenti La regolamentazione conformemente all’articolo 72a dell’ordinanza del 20 dicem- bre 19825 sull’assicurazione contro gli infortuni si applica per analogia.

Art. 85 cpv. 2 Abrogato

Art. 89 cpv. 1 e 2 frase introduttiva

1 L’indennità giornaliera di transizione o l’indennità per cambiamento d’occupa-

zione, se concorrente con altre prestazioni di assicurazioni sociali, è ridotta giusta l’articolo 69 LPGA. 2 L’indennità per cambiamento d’occupazione è ridotta o rifiutata giusta l’articolo 21 capoversi 1 e 4 LPGA se l’avente diritto ha aggravato la sua situazione sul mer- cato del lavoro: ...

Titolo sesto (art. 102 e 103) Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 832.202