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AS 2002 3925

Ordinanza concernente le misure tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori in aria compressa

Ordinanza concernente le misure tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori in aria compressa

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 gennaio 19611 concernente le misure tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori in aria compressa è modifi- cata come segue:

Ingresso visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicura- zione contro gli infortuni (LAINF),

Art. 1 Campo La presente ordinanza si applica a tutti i lavori in aria compressa ese- d’applicazione guiti da imprese ai sensi dell’articolo 81 LAINF.

Art. 8 Lavori La manipolazione di esplosivi e mezzi d’accensione e lo sparo delle da minatore mine saranno affidati soltanto a persone sperimentate e a conoscenza delle prescrizioni dell’ordinanza del 27 novembre 20003 sugli esplo- sivi.

Art. 72 cpv. 2

2 Qualora, date le circostanze, le misure prescritte dalla presente ordi-

nanza non siano applicabili, l’Istituto nazionale può ordinare quelle che stimi necessarie al caso.

2001-2704 3925

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali RU 2002 nei lavori in aria compressa

Art. 73 Infrazioni Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza e alle decisioni dell’Istituto nazionale passate in giudicato sono soggette alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 und 113 LAINF.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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