AS 2002 3927
Ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nei lavori all'aperto per l'estrazione e la preparazione di pietre, minerali, ghiaia, sabbia, argilla, torba e materiali del genere
Ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nei lavori all’aperto per l’estrazione e la preparazione di pietre, minerali, ghiaia, sabbia, argilla, torba e materiali del genere
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 maggio 19521 concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nei lavori all’aperto per l’estrazione e la preparazione di pietre, minerali, ghiaia, sabbia, argilla, torba e materiali del genere è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicura- zione contro gli infortuni (LAINF),
Art. 1 cpv. 1
1 La presente ordinanza si applica a tutti i lavori all’aperto per l’estra-
zione e la preparazione di pietre, minerali, ghiaia, sabbia, argilla, tor- ba e materiali del genere eseguiti da imprese ai sensi dell’articolo 81 LAINF.
Art. 24 Deroghe L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali e per impianti già esistenti, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o prescrivere altre misure.
Art. 25 Sanzioni penali e Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette misure coercitive alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 e 113 LAINF.