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AS 2002 3929

Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori da spazzacamino, come pure le misure protettive nei camini di fabbrica e negli impianti di combustione

Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori da spazzacamino, come pure le misure protettive nei camini di fabbrica e negli impianti di combustione

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 19631 concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori da spazzacamino, come pure le misure protettive nei camini di fabbrica e negli impianti di combustione è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicura- zione contro gli infortuni (LAINF),

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza si applica a tutte le imprese ai sensi dell’arti-

colo 81 LAINF.

Art. 19 Deroghe L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o prescrivere misure diverse da quelle previste nella pre- sente ordinanza.

Art. 20 Sanzioni penali e Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette misure coercitive alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 e 113 LAINF.

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