AS 2002 3929
Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori da spazzacamino, come pure le misure protettive nei camini di fabbrica e negli impianti di combustione
Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori da spazzacamino, come pure le misure protettive nei camini di fabbrica e negli impianti di combustione
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 ottobre 19631 concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori da spazzacamino, come pure le misure protettive nei camini di fabbrica e negli impianti di combustione è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicura- zione contro gli infortuni (LAINF),
Art. 1 cpv. 1
1 La presente ordinanza si applica a tutte le imprese ai sensi dell’arti-
colo 81 LAINF.
Art. 19 Deroghe L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o prescrivere misure diverse da quelle previste nella pre- sente ordinanza.
Art. 20 Sanzioni penali e Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette misure coercitive alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 e 113 LAINF.